CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 10368/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 1-198/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso (unico per ambo i ricorrenti) è fondato solo quanto al negato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dal legislatore per la particolare tenuità del danno patrimoniale provocato; mentre i restanti motivi palesano genericità e manifesta infondatezza (replicati in sede di conclusioni scritte trasmesse in data 4 febbraio u.s.), tesi come sono ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti all'apprezzamento di merito sulla dimensione circostanziale generica ed una più mite misura sanzionatoria, che invece la Corte ha motivato con argomentazioni in fatto che non paiono manifestamente illogiche, la cui rivalutazione è quindi preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). 2. In particolare, inammissibili si palesano quei motivi di ricorso, profusi in punto di dimensione circostanziale e ponderale della sanzione applicata, attesa la argomentata negazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre alla ritenuta punibilità per la entità dell'offesa, stimata non particolarmente tenue. La Corte di appello ha infatti argomentato su ciascuno dei punti dedotti, valorizzando l'intensità del dolo che ha caratterizzato e "colorato" di particolare callidità fraudolenta l'iter criminis. 2.1. Così è stato per la negazione delle circostanze attenuanti innominate, escluse in ragione della complessiva valutazione della "intenzione criminale realizzata", secondo parametri che attingono al "serbatoio" rappresentato dalla puntuazione di cui al primo comma del'art. 133 cod. pen. 2.2. Infondato deve quindi ritenersi il motivo di ricorso speso in ordine alla censurata negazione dell'accesso alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. La Corte di merito ha qui fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 50782, del 26/9/2019, Rv. 277674) che stima non sufficiente la episodicità del fatto, ma richiede come necessario che l'offesa, per le modalità della condotta (articolata e fraudolenta anche per la sinergia di mezzi e risorse umane) e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità. 2.3. Quanto alla dimensione sanzionatoria calcolata, la Corte, sollecitata sul punto dai motivi di gravame spesi dalla parte pubblica, ha scelto una base di poco superiore al minimo edittale, argomentando tale distanza in ragione ancora una volta della intensità del dolo, con ciò attingendo ai parametri normativi indicati all'art. 133 cod. pen. 2.4. Quanto alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità provocato (50 euro provento di reato), la motivazione della Corte, che ha escluso l'attenuante accogliendo sul punto l'appello della parte pubblica, valorizza aspetti della condotta decettiva (scelta della vittima 1-198/2021 ed effetto sorpresa) che nulla hanno a che fare con il danno patrimoniale, particolarmente modesto, provocato con quell'azione. Le modalità della condotta, che colorano la tipicità del fatto, non possono dunque ritenersi idonee, nell'alveo di un complessivo apprezzamento del fatto, a qualificare come non particolarmente tenue, il disvalore complessivo sotto il profilo patrimoniale (Sez. 3, n. 18013, del 5/2/2019, Rv. 275950). La motivazione spesa sul punto dalla Corte territoriale appare pertanto illogica in maniera manifesta. La sentenza impugnata va sul punto annullata con rinvio per nuovo giudizio. 2.5. La non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -ante