CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATAWAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Valentina MANUALI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con revoca della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 novembre 2019; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catania ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Michael BLESSED con riguardo alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa in data 29 novembre 2019, irrevocabile in data 15 aprile 2020, ritenendo che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata all'atto della convalida dell'arresto, costituisse prova della conoscenza del procedimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] BLESSED, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 161 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione poiché la Corte d'appello ha erroneamente interpretato l'elezione di domicilio effettuata presso il difensore come riferita al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] presente all'udienza di convalida, che era invece intervenuto in sostituzione del difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA] per nomina del giudice a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sicché le successive notificazioni eseguite presso lo studio del sostituto processuale non sono idonee a dimostrare la conoscenza del procedimento, anche perché l'atto di esercizio dell'azione penale è stato notificato con le stesse modalità ex art. 161 cod. proc. pen. Risulta, del resto, pacificamente l'assenza di contatti tra l'imputato e il difensore, in quanto il ricorrente venne immediatamente scarcerato e affidato a una comunità dove è rimasto fino all'esecuzione dell'ordine di carcerazione, senza avere alcuna notizia del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno delineato la disc:iplina del processo in assenza dell'imputato di cui agli artt. 420-bis cod. proc. pen. e segg. in due recenti sentenze (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420; Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). In tali pronunce, in sintesi, si è affermato che il sistema previsto dal codice di rito presuppone che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza (Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], cit., pag. 16 e segg.; quanto alla necessità che la conoscenza debba riferirsi al processo e non alla fase delle indagini preliminari: Sez. U, Innaro, cit.). 2.1. In tale contesto, "la dichiarazione o elezione di domicilio", "l'applicazione di misura cautelare che abbia portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare" e "la nomina di un difensore di fiducia", non sono presunzioni quanto, piuttosto, indici di conoscenza del procedimento che non consentono automaticamente di concludere che l'imputato si sia volontariamente e consapevolmente sottratto al giudizio (cfr. Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], cit., pag. 20). Le Sezioni Unite, sviluppando quanto già indicato nella precedente sentenza Innaro, hanno evidenziato che le situazioni previste, per avere rilievo ed essere considerate dal giudice ai fini della dichiarazione di assenza, devono avere caratteri di effettività rispetto alle modalità con le quali sono state realizzate. 2.2. Con specifico riguardo all'elezione di domicilio, poi, per quanto in questa sede rileva, la sentenza citata si è espressa nel senso che la scelta del domicilio deve essere "efficace", "seria" e "reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti" (Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], cit. pagg. 22 e 23), concludendo nel senso che, in assenza di un effettivo collegamento tra la persona e il luogo eletto, ricorre una ipotesi di domicilio "inidoneo" (Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], cit., pag. 24). 2.3. In sostanza, il giudice è tenuto a verificare che le modalità utilizzate siano in concreto idonee a garantire all'imputato l'effettiva conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, così che questa non può desumersi neanche dalla dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando questa non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). 3. In un caso simile a quello oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che «in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento (nella specie, nell'immediatezza dell'arresto), di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito l'immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale» (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Ndreca, Rv. 281637). 3.1. Orbene, nel caso in esame, è pure viziato il ragionamento della Corte d'appello che individua nel difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. il destinatario dell'elezione di domicilio effettuata in sede di convalida dell'arresto, posto che la sostituzione del difensore, per espressa previsione di legge, non è idonea a fare venire meno il rapporto con il difensore di ufficio precedentemente nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., al quale, del resto, dovevano essere notificati tutti gli atti del procedimento che, invece, sono stati consegnati ad altro patrocinatore. Sulla base di tali premesse, nel caso di specie, l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, effettuata in una fase prodromica all'esercizio dell'azione penale, non può comunque ritenersi sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. 4. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catania che, in applicazione dei richiamati principi, procederà a nuovo giudizio sulla richiesta del condannato, colmando i segnalati vizi motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giu