CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 16702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20895/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del I.r.p.t., in proprio ed in qualità di socio unico della Società SAI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., estinta e cancellata dal registro delle imprese, ad esito della procedura di liquidazione, il 5 aprile 2018. r<,_ ‘2- s v controricorrente .7t-- v \ 1/4! 55 I c,-,r 7,,,7,20L.t-} ‘,/n Rovvx 3-- at'?- ('-; en('‘'‘' t"(a22 0-(1 ) (, ,) vv. avverso la sentenza n.65/29/14 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, emessa il 19/12/2013, depositata in data 14/1/2014 e non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 03 maggio 2022 ex art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio. FATTO E DIRITTO 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi avverso la Società SAI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n.65/29/14 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, emessa il 19/12/2013, depositata in data 14/1/2014 e non notificata, che ha rigettato, previa riunione, gli appelli dell'Ufficio, in controversia relativa all'impugnativa degli avvisi di accertamento di secondo livello emessi dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente [OSCURATO:SOCIETA].) per le annualità d'imposta 2004 e 2005. 2. Con la sentenza impugnata, la C. t. r. della Toscana dava atto che, a seguito dell'emissione degli avvisi di primo livello nei confronti della consolidata SAI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito SAI Mercati), era nato un contenzioso, deciso con la sentenza della C.T.R. della Lombardia, che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riconoscendo la legittimità del metodo di contabilizzazione delle minusvalenze adoperato dalla consolidata negli anni 2004 e 2005. Nelle more di tale contenzioso, la [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate della Toscana procedeva alla notifica degli avvisi di r.g. n.20895/2014 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo livello, impugnati con separati ricorsi, poi riuniti, sia dalla società consolidata sia dalla società consolidante. La C.t.r. della Toscana, con la sentenza impugnata, ritenuti ammissibili i ricorsi avverso gli avvisi di secondo livello, indipendentemente dalla sorte degli avvisi di primo livello, nel merito confermava le decisioni di primo grado, ritenendo che le società avessero presentato nei corretti termini di legge la dichiarazione delle minusvalenze e delle differenze negative su partecipazioni per il periodo di imposta 2004 e 2005, adottando il metodo "lifo" a scatti annuali e rispondendo puntualmente al questionario. 3. A seguito del ricorso, le società resistono con controricorso. 4. In data 5/6/2019 le società controricorrenti hanno depositato istanza con cui hanno chiesto la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2018. Le istanti hanno allegato all'istanza copia del modello di definizione della lite pendente e della ricevuta di presentazione, da cui risulta che la domanda è stata presentata il 30 maggio 2019 entro i termini di legge, nonché copia delle quietanze di pagamento degli importi dovuti per la definizione della lite. 5. Sospeso il processo, ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2018, è pervenuta dall'Agenzia delle Entrate istanza di estinzione per cessata materia del contendere con compensazione delle spese, stante la regolarità della domanda di definizione agevolata della controversia attestata dalla Direzione regionale della Toscana. Può pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio; le spese, ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l. n.119/2018, rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. r.g. n.20895/2014 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la Corte dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere; dichiara, altresì, che le spese restano a carico delle parti che le