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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 22707/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10542/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' SRL, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7301/2018 depositata il20/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 7301/2018 depositata in data 20/11/2018 e non notificata, pronunziando sull’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 690/2013, depositata in data 14 gennaio 2013 - con la quale il Tribunale civile di Roma aveva dichiarato il diritto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad ottenere dal comune di Roma la restituzione degli importi a quest'ultimo versati a titolo di Cosap negli anni dal 2002 al 2006 e, per l'effetto, aveva condannato il Comune a restituire alla suddetta società il complessivo importo di euro 112.678,62, oltre interessi in misura legale “ovvero nella misura di saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi, se e nel periodo in cui superiori a quelli in misura legale, dal 13 febbraio 2007 fino all'effettivo soddisfo”, condannando, altresì, il comune al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite -accoglieva l’ impugnazione limitatamente agli interessi (stabiliti in misura pari al tasso legale, con esclusione di quelli previsti a titolo di maggior danno ex art. 1224 cod. civ.), compensando le spese di lite;

2. i giudici di appello, condividendo la tesi del giudice di primo grado, ritenevano fondato il diritto della società contribuente alla ripetizione delle somme de quibus indebitamente versate a titolo di Cosap, in applicazione del criterio di esenzione posto dall'art. 18, comma 1, del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 339 del 21 dicembre 1998, norma ritenuta ricompresa fra quelle richiamate dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 145/2001 che aveva istituito il Cosap, in sostituzione della Tosap, con specifico riguardo al settore dell'impiantistica pubblicitaria collocata sul suolo pubblico, revocando unicamente, come detto, la statuizionerelativa alla liquidazione del maggior danno;

3. contro detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la quale eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di autosufficienza; 3.1.la società contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21.12.1998, in combinato disposto con il d.lgs. 507 del 15.11.1993, con gli artt. 52, 62, 63 d.lgs. 446 del 15.12.1997 e con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 20/21.12.2001;

1.1. l’ ente impositore rileva che la delibera n. 145/2001 sarebbe stata emanata unicamente per la determinazione del canone sulle affissioni pubblicitarie in coerenza con la precedente delibera del Consiglio Comunale n. 289/94, con la conseguenza che il richiamo alla delibera n. 339/98 sarebbe circoscritto esclusivamente ai criteri riguardanti la determinazione, il pagamento, la riscossione ed il recupero del canone, con ciò richiamandosi, quindi, l’art. 17 “criteri di determinazione”, l’art. 21 “pagamento e rimborso” e l’art. 22 “riscossione coattiva”, senza fare alcun riferimento o cenno alle ipotesi di esenzione cui si riferisce, invece, l’art. 18 della suddetta deliberazione del Consiglio comunale n. 339 del 21.12.1998;

2. con il secondo motivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché omessa pronuncia su eccezione proposta da una delle parti ed, ancora, violazione dell'art. 183, VI comma nn. 1, 2, e 3 cod. proc. civ., in ragione del fatto che il giudice di appello avrebbe omesso di statuire sull'eccezione, ritualmente sollevata, in ordine all'inammissibilità del deposito di una serie di documenti;

3. va, in primo luogo, disattesa l’ eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente;

3.1. ad avviso della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il ricorso in questione sarebbe privo del requisito di autosufficienza, difettando l'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte, precisandosi che il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.

Rileva che allo stesso modo, sempre per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l'ambito di operatività di detta violazione e che esaminando il ricorso non poteva non rilevarsi come la sentenza della Corte d'Appello di Roma non era neppure riportata mentre il ricorso si limitava ad una sommaria riproposizione di erronee affermazioni di principio già dedotte nel secondo grado di giudizio, senza che venisse offerto alcun elemento idoneo a permettere una congrua rappresentazione dei fatti e delle questioni giuridiche discusse ed, ancora, non vi era alcun riferimento alla sentenza di primo grado e non era stato sviluppato il contenuto di quelle che sarebbero state le censure mosse da [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di appello;

3.2. va premesso che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito. (Sez.

U- , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01).

3.3. nel caso di specie il ricorso, anche in rapporto alle indicazioni del giudice sovranazionale, risulta avere rispettato i requisiti minimi richiesti richiamando adeguatamente le argomentazioni della sentenza impugnata ed i fatti di causa : a riprova di tale conclusione depone lo stesso controricorso basato su articolate controdeduzioni alle difese dispiegate da parte ricorrente;

4. osserva, quindi, il Collegio che il primo motivo del ricorso è da ritenere fondato con carattere assorbente;

4.1. la tesi della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., fatta propria dai giudici di merito, è nel senso che la delibera comunale n. 145/2001 aveva, comunque, previsto l'esenzione contenuta nell'art. 18, comma 1, della precedente delibera n. 339/1998 di esenzione per gli spazi inferiori al mezzo metro quadrato, in quanto tale articolo si collocava all’ interno del capo II rubricato “canone per l’ occupazione” avendo ad oggetto, quindi, sebbene in termini legativi, la “determinazione del canone”;

4.2. tale ragionamento non appare condivisibile per le ragioni appresso chiarite;

4.3. è opportuno ricordare che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998 è stato approvato il Regolamento istitutivo del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e che la deliberazione n. 145/2001 ha istituito il Cosap, in sostituzione della Tosap (tassa per l’ occupazione del suolo pubblico), con specifico riguardo al settore dell'impiantistica pubblicitaria collocato sul suolo pubblico.

Risulta, invero, che con la delibera consiliare n. 145/2001 il Consiglio Comunale è intervenuto sulla disciplina della pubblicità effettuata a mezzo di impianti pubblicitari collocati su suolo pubblico - disciplina avente come riferimento specifico proprio il “[OSCURATO:PERSONA] e Pubblicità, Delibera Consiglio comunale n. 289/94” - stabilendo al punto B) del dispositivo della delibera che, a partire dal 1 gennaio 2002, si sarebbero applica te agli impianti pubblicitari le norme della deliberazione consiliare n. 339/1998 ([OSCURATO:PERSONA]), istitutivo della disciplina generale di tutte le occupazioni di suolo pubblico "riguardanti la determinazione, il pagamento, la riscossione ed il recupero del canone, nonché la repressione, l'indennità e le sanzioni nei confronti delle occupazioni abusive";

4.4. la questione interpretativa oggetto del presente giudizio attiene, quindi, alla verifica se, nel richiamare le norme della delibera n. 339 del 1998 sulla determinazione ed il pagamento del canone, la delibera n. 145/2001 abbia o meno inteso recepire anche la parte dell'art. 18 della delibera n. 339/1998 a mente della quale "il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del periodo precedente, sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineare";

4.5. orbene, ad avviso di questo Collegio la sentenza impugnata appare viziata non avendo i giudici di merito correttamente interpretato, nel rispetto dei parametri di cui all’ art. 12 disp. prel. cod. civ. (norma applicabile alla fattispecie in esame trattandosi di interpretazione di un atto amministrativo a contenuto normativo),la richiamata delibera n. 145/2001 in quanto criteri sia di ermeneutica letterale che sistematica inducono a ritenere non operante il richiamato art. 18 della deliberazione del Consiglio comunale n. 339 del 21.12.1998;

4.6. deve, infatti, osservarsi che: - la citata delibera n. 145, la quale regolamenta, in particolare, il settore della pubblicità, ha esteso l'applicabilità a quest'ultimo della disciplina generale in materia di Cosap (come fissata dal Regolamento del 1998) espressamente limitandola alle norme "riguardanti la determinazione, il pagamento, la riscossione ed il recupero del canone...", senza alcun riferimento, neppure indiretto, ad altre disposizioni; - la delibera da ultimo indicata ha, quindi, operato u n richiamo soltanto alla disciplina regolamentare, relativa alla determinazione tariffaria di cui all'art. 17 (criteri di determinazione), all'art. 21 (pagamento e rimborso) ed all'art. 22 (riscossione coattiva) del regolamento Cosap, non essendo, invece, stato richiamato l'art. 18 del regolamento sopra richiamato; - ne deriva che, in assenza di un esplicito richiamo, il regime di esenzione (la disposizione in questione parla di canone “non dovuto”), in quanto costituisce una deroga alle regole generali di determinazione del canone, non può ritenersi incluso, nemmeno in modo implicito, nel rinvio alle norme sulla "determinazione", ossia a quelle stesse norme alle quali ontologicamente si contrappone escludendone l'applicazione (vedi Cass. 34575/2019);

4.7. proprio il dato letterale relativo all’ omesso richiamo di talune norme del regolamento Cosap - fra le quali, appunto, l’art. 18, comma 1, ultimo periodo -induce a ritenere che la volontà dell’ente impositore era chiaramente nel senso di escluderle, laddove al fine di esprimere una diversa volontà sarebbe stato sufficiente il mero richiamo generalizzato al predetto regolamento;

4.8. la tesi dei primi giudici secondo cui l’art. 18 citato non sarebbe una norma riguardante l’esenzione dal pagamento ma, come emergerebbe dal suo tenore testuale, una norma volta specificamente, unitamente all’art. 17, alla determinazione del canone in quanto l’art. 17 non sarebbe applicabile senza la simultanea applicazione dell’art. 18, non risulta in alcun modo condivisibile;

4.9. la scelta dell’ente di richiamare soltanto una parte delle disposizioni appare, invero, inequivoca nel senso di precludere l’applicazione di una disposizione non richiamata, sicchè il ragionamento dei giudici di merito si appalesa all’ evidenza erroneo;

5. conseguentemente, risultando fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo, la sentenza impugnata va annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamentiin fatto, decidendo nel merito va rigettato il ricorso introduttivo proposto in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;

6.1. la natura delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione di tutte le spese dei vari gradi di giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10542/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' SRL, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7301/2018 depositata il20/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 7301/2018 depositata in data 20/11/2018 e non notificata, pronunziando sull’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 690/2013, depositata in data 14 gennaio 2013 - con la quale il Tribunale civile di Roma aveva dichiarato il diritto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad ottenere dal comune di Roma la restituzione degli importi a quest'ultimo versati a titolo di Cosap negli anni dal 2002 al 2006 e, per l'effetto, aveva condannato il Comune a restituire alla suddetta società il complessivo importo di euro 112.678,62, oltre interessi in misura legale “ovvero nella misura di saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi, se e nel periodo in cui superiori a quelli in misura legale, dal 13 febbraio 2007 fino all'effettivo soddisfo”, condannando, altresì, il comune al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite -accoglieva l’ impugnazione limitatamente agli interessi (stabiliti in misura pari al tasso legale, con esclusione di quelli previsti a titolo di maggior danno ex art. 1224 cod. civ.), compensando le spese di lite; 2. i giudici di appello, condividendo la tesi del giudice di primo grado, ritenevano fondato il diritto della società contribuente alla ripetizione delle somme de quibus indebitamente versate a titolo di Cosap, in applicazione del criterio di esenzione posto dall'art. 18, comma 1, del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 339 del 21 dicembre 1998, norma ritenuta ricompresa fra quelle richiamate dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 145/2001 che aveva istituito il Cosap, in sostituzione della Tosap, con specifico riguardo al settore dell'impiantistica pubblicitaria collocata sul suolo pubblico, revocando unicamente, come detto, la statuizionerelativa alla liquidazione del maggior danno; 3. contro detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la quale eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di autosufficienza; 3.1.la società contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21.12.1998, in combinato disposto con il d.lgs. 507 del 15.11.1993, con gli artt. 52, 62, 63 d.lgs. 446 del 15.12.1997 e con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 20/21.12.2001; 1.1. l’ ente impositore rileva che la delibera n. 145/2001 sarebbe stata emanata unicamente per la determinazione del canone sulle affissioni pubblicitarie in coerenza con la precedente delibera del Consiglio Comunale n. 289/94, con la conseguenza che il richiamo alla delibera n. 339/98 sarebbe circoscritto esclusivamente ai criteri riguardanti la determinazione, il pagamento, la riscossione ed il recupero del canone, con ciò richiamandosi, quindi, l’art. 17 “criteri di determinazione”, l’art. 21 “pagamento e rimborso” e l’art. 22 “riscossione coattiva”, senza fare alcun riferimento o cenno alle ipotesi di esenzione cui si riferisce, invece, l’art. 18 della suddetta deliberazione del Consiglio comunale n. 339 del 21.12.1998; 2. con il secondo motivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché omessa pronuncia su eccezione proposta da una delle parti ed, ancora, violazione dell'art. 183, VI comma nn. 1, 2, e 3 cod. proc. civ., in ragione del fatto che il giudice di appello avrebbe omesso di statuire sull'eccezione, ritualmente sollevata, in ordine all'inammissibilità del deposito di una serie di documenti; 3. va, in primo luogo, disattesa l’ eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente; 3.1. ad avviso della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il ricorso in questione sarebbe privo del requisito di autosufficienza, difettando l'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte, precisandosi che il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. Rileva che allo stesso modo, sempre per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l'ambito di operatività di detta violazione e che esaminando il ricorso non poteva non rilevarsi come la sentenza della Corte d'Appello di Roma non era neppure riportata mentre il ricorso si limitava ad una sommaria riproposizione di erronee affermazioni di principio già dedotte nel secondo grado di giudizio, senza che venisse offerto alcun elemento idoneo a permettere una congrua rappresentazione dei fatti e delle questioni giuridiche discusse ed, ancora, non vi era alcun riferimento alla sentenza di primo grado e non era stato sviluppato il contenuto di quelle che sarebbero state le censure mosse da [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di appello; 3.2. va premesso che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito. (Sez. U- , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01). 3.3. nel caso di specie il ricorso, anche in rapporto alle indicazioni del giudice sovranazionale, risulta avere rispettato i requisiti minimi richiesti richiamando adeguatamente le argomentazioni della sentenza impugnata ed i fatti di causa : a riprova di tale conclusione depone lo stesso controricorso basato su articolate controdeduzioni alle difese dispiegate da parte ricorrente; 4. osserva, quindi, il Collegio che il primo motivo del ricorso è da ritenere fondato con carattere assorbente; 4.1. la tesi della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., fatta propria dai giudici di merito, è nel senso che la delibera comunale n. 145/2001 aveva, comunque, previsto l'esenzione contenuta nell'art. 18, comma 1, della precedente delibera n. 339/1998 di esenzione per gli spazi inferiori al mezzo metro quadrato, in quanto tale articolo si collocava all’ interno del capo II rubricato “canone per l’ occupazione” avendo ad oggetto, quindi, sebbene in termini legativi, la “determinazione del canone”; 4.2. tale ragionamento non appare condivisibile per le ragioni appresso chiarite; 4.3. è opportuno ricordare che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998 è stato approvato il Regolamento istitutivo del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e che la deliberazione n. 145/2001 ha istituito il Cosap, in sostituzione della Tosap (tassa per l’ occupazione del suolo pubblico), con specifico riguardo al settore dell'impiantistica pubblicitaria collocato sul suolo pubblico. Risulta, invero, che con la delibera consiliare n. 145/2001 il Consiglio Comunale è intervenuto sulla disciplina della pubblicità effettuata a mezzo di impianti pubblicitari collocati su suolo pubblico - disciplina avente come riferimento specifico proprio il “[OSCURATO:PERSONA] e Pubblicità, Delibera Consiglio comunale n. 289/94” - stabilendo al punto B) del dispositivo della delibera che, a partire dal 1 gennaio 2002, si sarebbero applica te agli impianti pubblicitari le norme della deliberazione consiliare n. 339/1998 ([OSCURATO:PERSONA]), istitutivo della disciplina generale di tutte le occupazioni di suolo pubblico "riguardanti la determinazione, il pagamento, la riscossione ed il recupero del canone, nonché la repressione, l'indennità e le sanzioni nei confronti delle occupazioni abusive"; 4.4. la questione interpretativa oggetto del presente giudizio attiene, quindi, alla verifica se, nel richiamare le norme della delibera n. 339 del 1998 sulla determinazione ed il pagamento del canone, la delibera n. 145/2001 abbia o meno inteso recepire anche la parte dell'art. 18 della delibera n. 339/1998 a mente della quale "il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del periodo precedente, sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineare"; 4.5. orbene, ad avviso di questo Collegio la sentenza impugnata appare viziata non avendo i giudici di merito correttamente interpretato, nel rispetto dei parametri di cui all’ art. 12 disp. prel. cod. civ. (norma applicabile alla fattispecie in esame trattandosi di interpretazione di un atto amministrativo a contenuto normativo),la richiamata delibera n. 145/2001 in quanto criteri sia di ermeneutica letterale che sistematica inducono a ritenere non operante il richiamato art. 18 della deliberazione del Consiglio comunale n. 339 del 21.12.1998; 4.6. deve, infatti, osservarsi che: - la citata delibera n. 145, la quale regolamenta, in particolare, il settore della pubblicità, ha esteso l'applicabilità a quest'ultimo della disciplina generale in materia di Cosap (come fissata dal Regolamento del 1998) espressamente limitandola alle norme "riguardanti la determinazione, il pagamento, la riscossione ed il recupero del canone...", senza alcun riferimento, neppure indiretto, ad altre disposizioni; - la delibera da ultimo indicata ha, quindi, operato u n richiamo soltanto alla disciplina regolamentare, relativa alla determinazione tariffaria di cui all'art. 17 (criteri di determinazione), all'art. 21 (pagamento e rimborso) ed all'art. 22 (riscossione coattiva) del regolamento Cosap, non essendo, invece, stato richiamato l'art. 18 del regolamento sopra richiamato; - ne deriva che, in assenza di un esplicito richiamo, il regime di esenzione (la disposizione in questione parla di canone “non dovuto”), in quanto costituisce una deroga alle regole generali di determinazione del canone, non può ritenersi incluso, nemmeno in modo implicito, nel rinvio alle norme sulla "determinazione", ossia a quelle stesse norme alle quali ontologicamente si contrappone escludendone l'applicazione (vedi Cass. 34575/2019); 4.7. proprio il dato letterale relativo all’ omesso richiamo di talune norme del regolamento Cosap - fra le quali, appunto, l’art. 18, comma 1, ultimo periodo -induce a ritenere che la volontà dell’ente impositore era chiaramente nel senso di escluderle, laddove al fine di esprimere una diversa volontà sarebbe stato sufficiente il mero richiamo generalizzato al predetto regolamento; 4.8. la tesi dei primi giudici secondo cui l’art. 18 citato non sarebbe una norma riguardante l’esenzione dal pagamento ma, come emergerebbe dal suo tenore testuale, una norma volta specificamente, unitamente all’art. 17, alla determinazione del canone in quanto l’art. 17 non sarebbe applicabile senza la simultanea applicazione dell’art. 18, non risulta in alcun modo condivisibile; 4.9. la scelta dell’ente di richiamare soltanto una parte delle disposizioni appare, invero, inequivoca nel senso di precludere l’applicazione di una disposizione non richiamata, sicchè il ragionamento dei giudici di merito si appalesa all’ evidenza erroneo; 5. conseguentemente, risultando fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo, la sentenza impugnata va annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamentiin fatto, decidendo nel merito va rigettato il ricorso introduttivo proposto in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 6.1. la natura delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione di tutte le spese dei vari gradi di giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rige
Sentenza Cassazione n. 22707/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris