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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06802/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea declaratoria dell'inammissibilità dell'atto di appello per tardività, in quanto l'atto di appello indicava il giorno 15 ottobre 2021, coincidente con l'ultimo giorno utile per la presentazione dell'impugnazione; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto dall'attestazione di cancelleria risulta che l'atto di appello è stato presentato in data 26 ottobre 2021 e, dunque, tardivamente; Considerato che la tardività dell'atto di appello esonera dall'esaminare l'ulteriore motivo dì ricorso; Rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le parti impugnanti, sia quella pubblica sia quella privata, possono documentare la tempestività del deposito dell'atto di impugnazione solo attraverso il timbro di deposito apposto dall'ufficio ricevente che, avendo natura pubblicistica, fa fede sino a querela di falso della tempestività e della ritualità del deposito; ne deriva che l'onere della prova dell'intempestività grava sulla parte che la invoca (ex plurimis: Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018, Lombardo, Rv. 275510 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea declaratoria dell'inammissibilità dell'atto di appello per tardività, in quanto l'atto di appello indicava il giorno 15 ottobre 2021, coincidente con l'ultimo giorno utile per la presentazione dell'impugnazione; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto dall'attestazione di cancelleria risulta che l'atto di appello è stato presentato in data 26 ottobre 2021 e, dunque, tardivamente; Considerato che la tardività dell'atto di appello esonera dall'esaminare l'ulteriore motivo dì ricorso; Rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le parti impugnanti, sia quella pubblica sia quella privata, possono documentare la tempestività del deposito dell'atto di impugnazione solo attraverso il timbro di deposito apposto dall'ufficio ricevente che, avendo natura pubblicistica, fa fede sino a querela di falso della tempestività e della ritualità del deposito; ne deriva che l'onere della prova dell'intempestività grava sulla parte che la invoca (ex plurimis: Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018, Lombardo, Rv. 275510 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 o
Sentenza Cassazione n. 06802/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris