CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 2 8 AGO 2023 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01-03-2017 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione del reato; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza predibattimentale del 10 marzo 2017, la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione del 15 maggio 2013, con cui il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli art. 44 lett. C) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. Igs. n. 42 del 2004 e 481 cod. pen., accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 30 giugno 2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione ai reati a lui ascritti, perché estinti per prescrizione, con revoca dell'ordine di rimessione in pristino impartito dal giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea (notificata all'imputato e al difensore dopo oltre cinque anni, il 7 novembre 2022), Perna, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato un unico motivo, con cui la difesa eccepisce la nullità della sentenza per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, oltre che per difetto di motivazione e falsa applicazione di legge, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 9 maggio 2022, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse a impugnare, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per prescrizione. Ciò posto, la difesa osserva che, nel caso di specie, è interesse dell'imputato essere assolto, non avendo posto in essere alcuna attività edilizia, venendo in rilievo un manufatto costruito 30 anni orsono, rispetto al quale è stata depositata una richiesta di condono edilizio ex lege n. 724 del 1994 mai presa in considerazione dalla negligente amministrazione comunale, per cui Perna, dopo essersi consultato con i responsabili degli Uffici tecnici locali, si è attivato per effettuare preventivamente, al fine di ottenere il condono, degli adeguamenti sismici sull'immobile abusivo, ciò previa presentazione di una d.i.a. La sentenza di primo grado aveva ignorato gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, lasciando spazio a una presunzione personale di colpevolezza precostituita e addebitando a Perna la persistenza inerzia dell'amministrazione comunale. 2.1. Con atto del 1° maggio 2023, Perna ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione, precisando di non averlo potuto fare ritualmente in precedenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 1. In via preliminare, occorre premettere che, con la sentenza n. 111 del 5 aprile 2022, depositata il 9 maggio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato 2 c-c l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269810, con la quale è stato affermato che la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali, è viziata da nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettere b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto concreta la «massima violazione del contraddittorio», rappresentando quest'ultimo garanzia di valore costituzionale e «postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo», avendo tuttavia le Sezioni Unite chiarito che, nell'ipotesi di sentenza di appello pronunciata "de plano", la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta e insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato. Le questioni concernenti le nullità processuali assolute e insanabili, dunque, secondo le Sezioni Unite, possono assumere carattere pregiudiziale rispetto alla causa estintiva, solo allorché questa non emerga ictu ocu/i dalla mera ricognizione allo stato degli atti, ma presupponga un accertamento di fatto. La sentenza n. 28954 del 2017 ha così ribadito che solo un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito, viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, può giustificare la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato. Non di meno, la Corte di cassazione può pronunciare, anche d'ufficio, la formula di merito di cui al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto a quella di estinzione del reato applicata dal giudice di primo o di secondo grado, secondo lo schema decisorio dell'annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen., sempre che l'evidenza della prova risulti dalla motivazione della sentenza impugnata e dagli atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame, di modo che la valutazione richiesta alla Corte di cassazione si limiti ad una "constatazione", piuttosto che a un "apprezzamento". Ciò posto, il giudice delle leggi ha tuttavia evidenziato che l'interesse a impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost., non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.Tanto meno il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell'utilità concreta dell'impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito. Coerente con tali principi è del resto l'art. 469 cod. proc. pen., che, nel consentire al giudice di primo grado la possibilità di definire il giudizio con sentenza adottata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e salva l'applicabilità del comma 2 di tale articolo, prevede che detta sentenza sia adottata «sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», sicché l'istituto, pur perseguendo la finalità deflattiva di evitare i dibattimenti superflui, comunque non priva le parti del diritto all'ascolto delle loro ragioni. È stato in tal senso precisato dalla Consulta, nella citata sentenza n. 111 del 2022, che la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito. Di qui la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli art. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse a impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 2. Alla luce di tale premessa, essendo pacifico che la Corte di appello ha dichiarato la prescrizione dei reati de plano, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, cui è demandata anche la valutazione circa la ritualità e la tempestività della rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugna