Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 593/2021
ECLI:EU:C:2021:323
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0152
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate il 22 aprile 2021 (
1
)
Cause riunite C‑152/20 e C‑218/20
DG,
EH
contro
[OSCURATO:SOCIETA] (C‑152/20)
e
[OSCURATO:PERSONA] Lucrătorilor din Transporturi, TD
contro
[OSCURATO:SOCIETA] (C‑218/20)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureş (Tribunale Superiore di Mureş, Romania)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 593/2008 – Scelta della legge ad opera delle parti – Contratti individuali di lavoro – Lavoratore che svolge la sua attività in più di uno Stato membro – Luogo di esecuzione abituale del lavoro – Disposizioni che non possono essere derogate convenzionalmente – Nozione – Salario minimo»
1.
Nei presenti due rinvii pregiudiziali, un organo giurisdizionale rumeno chiede alla Corte di interpretare gli articoli 3 e 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 (
2
). Esso ritiene che tale interpretazione sia necessaria al fine di risolvere entrambe le controversie relative a rivendicazioni salariali di diversi conducenti di autocarri, inviati al fine di trasportare merci in altri Stati membri, nei confronti della società datrice di lavoro, avente sede in Romania.
2.
Le ordinanze di rinvio omettono, nella descrizione dei fatti, alcuni dettagli che potrebbero essere rilevanti. Il più importante è quello che consentirebbe di effettuare una distinzione tra lavoratori distaccati, da un lato, e coloro che, non essendo tali, svolgono abitualmente il proprio lavoro in un paese diverso da quello in cui ha sede il datore di lavoro e dal luogo di conclusione del contratto, dall’altro.
3.
Poiché le informazioni fornite alla Corte sono poco precise, non è possibile stabilire in modo categorico se la situazione dei lavoratori subordinati ricorrenti nelle presenti controversie rientri nell’una o nell’altra di tali categorie. In astratto, non si potrebbe escludere che si tratti di un distacco transfrontaliero dei lavoratori ai sensi della direttiva 96/71/CE (
3
), tuttavia non sembra che il giudice del rinvio qualifichi la situazione in tal modo, dato che fa rientrare le proprie questioni esclusivamente nell’ambito del regolamento Roma I.
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] I
4.
Il regolamento Roma I ha sostituito la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (
4
). Esso si pone, in larga misura, in continuità con la Convenzione, sebbene non sussista alcuna indicazione generale al riguardo. Per quanto rileva in questa sede, gli articoli 3 e 8 del regolamento Roma I corrispondono agli articoli 3 e 6 della Convenzione del 1980, cosicché le sentenze della Corte che si sono pronunciate su questi ultimi articoli si applicano agli articoli del regolamento di Roma I (
5
).
5.
Il considerando 11 dello stesso dispone quanto segue:
«La libertà delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali».
6.
Il considerando 23 enuncia:
«Per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno proteggere tali soggetti tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali».
7.
Il considerando 35 è formulato come segue:
«Il lavoratore non dovrebbe essere privato della protezione accordatagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente o alle quali si può derogare soltanto a beneficio del lavoratore medesimo».
8.
Il considerando 36 recita:
«Per quanto riguarda i contratti di lavoro individuali, il lavoro eseguito in un altro paese dovrebbe essere considerato temporaneo se il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d’origine dopo l’esecuzione del suo compito all’estero (...)».
9.
Il considerando 37 dispone quanto segue:
«Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull’ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. Il concetto di “norme di applicazione necessaria” dovrebbe essere distinto dall’espressione “disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente” e dovrebbe essere inteso in maniera più restrittiva».
10.
Ai sensi dell’articolo 3 («Libertà di scelta»):
«1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.
(...)».
11.
L’articolo 8 («Contratti individuali di lavoro») prevede quanto segue:
«1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.
3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.
4. Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese».
B.
Diritto nazionale. Diritto rumeno
12.
[OSCURATO:PERSONA] ministrului muncii și protecției sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă (
6
) afferma, alla lettera N dell’allegato 1, che i contratti individuali di lavoro conclusi in Romania devono obbligatoriamente contenere la seguente clausola: «Le disposizioni del presente contratto individuale di lavoro sono integrate dalle disposizioni della legge n. 53/2003 sul codice del lavoro» (
7
).
II.
Fatti, controversie e questioni pregiudiziali
A.
[OSCURATO:PERSONA] C‑152/20
13.
I sigg.ri DG ed EH, conducenti di autocarri con residenza in Romania, hanno stipulato due contratti individuali di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA], anch’essa avente sede in Romania.
14.
I contratti, redatti sia in rumeno sia in italiano, prevedevano che le loro clausole fossero integrate dalle norme del codice del lavoro rumeno.
15.
Per quanto riguarda il luogo di lavoro, i contratti stabilivano che l’attività sarebbe stata prestata presso il centro di attività di Oradea (Romania) o presso qualsiasi altra destinazione, di tale paese o all’estero, in cui fossero richiesti i loro servizi.
16.
I sigg.ri DG ed EH sostengono che, sebbene i loro contratti siano stati conclusi in Romania, essi hanno abitualmente svolto le loro funzioni in Italia, luogo dove hanno eseguito i loro incarichi. Una volta completati detti incarichi, essi tornavano in Italia e in tale paese ricevevano le loro istruzioni ed eseguivano la maggior parte delle loro mansioni di trasporto.
17.
Essi ritengono, pertanto, che debba essere loro applicata la normativa italiana in materia di salario minimo, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento Roma I.
18.
La società datrice di lavoro si oppone a tali richieste affermando che i due conducenti lavoravano al suo servizio su autocarri immatricolati in Romania e sulla base di licenze di trasporto rilasciate conformemente alla normativa rumena. La stessa aggiunge di aver impartito essa stessa tutte le istruzioni e che l’attività dei ricorrenti è stata organizzata in Romania. Pertanto, ai contratti di lavoro in questione deve applicarsi il diritto rumeno.
19.
In tali circostanze, il Tribunalul Mureş (Tribunale Superiore di Mureş, Romania) sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 8 del regolamento [Roma I] debba essere interpretato nel senso che la scelta della legge applicabile al contratto individuale di lavoro esclude l’applicazione della legge del paese nel quale il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività oppure nel senso che l’esistenza della scelta della legge applicabile esclude l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento.
2)
Se l’articolo 8 del regolamento [Roma I] debba essere interpretato nel senso che il salario minimo applicabile nel paese in cui il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività costituisce un diritto che rientra nell’ambito delle “disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile”, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento.
3)
Se l’articolo 3 del regolamento [Roma I] debba essere interpretato nel senso che osta a che l’indicazione, nel contratto individuale di lavoro, delle disposizioni del codice del lavoro rumeno equivalga alla scelta della legge rumena, nella misura in cui è notorio, in Romania, che esiste l’
obbligo
di legge di inserire tale clausola di scelta nel contratto individuale di lavoro. In altri termini, se l’articolo 3 del regolamento [Roma I] debba essere interpretato nel senso che osta a norme e prassi nazionali interne che includono
obbligatoriamente
nei contratti individuali di lavoro la clausola di scelta della legge rumena».
B.
[OSCURATO:PERSONA] Lucrătorilor din Transporturi, C‑218/20
20.
Il sig. TD, membro del sindacato [OSCURATO:PERSONA] Lucrătorilor din Transporturi, è stato assunto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] come conducente di autocarri per svolgere la sua attività nel territorio dell’Unione europea.
21.
Il contratto individuale di lavoro, concluso in Romania, non menzionava esplicitamente il luogo in cui il lavoratore avrebbe svolto la sua attività.
22.
Ai sensi delle clausole in esso contenute, «le disposizioni del presente contratto individuale di lavoro sono integrate dalle disposizioni della legge n. 53/2003 sul codice del lavoro e del contratto collettivo di lavoro applicabile a livello di unità/settore [e] le controversie relative alla conclusione, all’esecuzione, alla modifica, alla sospensione o alla cessazione del presente contratto individuale di lavoro sono trattate dall’organo giurisdizionale competente ratione materiae e ratione loci, conformemente alla legge».
23.
Il sindacato chiede che la società datrice di lavoro sia condannata a versare al sig. DT la differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e il salario minimo cui avrebbe avuto diritto ai sensi del diritto tedesco. Inoltre, afferma che il sig. DT ha il diritto al pagamento della «tredicesima» e della «quattordicesima» mensilità previste dalla legge tedesca.
24.
Nel ricorso si sostiene che al contratto di lavoro del sig. DT si debba applicare la normativa tedesca in materia, ai sensi dell’articolo 8 del [OSCURATO:PERSONA] I. Sebbene il contratto individuale di lavoro sia stato concluso in Romania, è in Germania che il dipendente avrebbe abitualmente svolto le sue mansioni e ricevuto istruzioni. Inoltre, gli autocarri che utilizzava erano parcheggiati in Germania e le attività di trasporto si effettuavano all’interno dei confini tedeschi.
25.
La società convenuta sostiene che le parti hanno specificamente stabilito che la legge applicabile al contratto individuale di lavoro è quella rumena.
26.
In tali circostanze, il medesimo giudice sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la scelta della legge applicabile al contratto individuale di lavoro escluda l’applicazione della legge del paese nel quale il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività. Se l’esistenza della scelta della legge applicabile escluda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento [Roma I].
2)
Se il salario minimo applicabile nel paese in cui il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività costituisca un diritto che rientra nell’ambito delle “disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile”, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento [Roma I].
3)
Se l’indicazione, nel contratto individuale di lavoro, delle disposizioni del Codice del lavoro rumeno equivalga alla scelta della legge rumena, nella misura in cui è notorio, in Romania, che il datore di lavoro predetermina il contenuto del contratto individuale di lavoro».
III.
Procedimento
27.
Le domande di pronuncia pregiudiziale sono state registrate presso la Corte il 30 marzo 2020 (C‑152/20) e il 27 maggio 2020 (C‑218/20) e i relativi procedimenti sono stati riuniti.
28.
I governi della Finlandia e della Romania, nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Non si è ritenuto necessario tenere un’udienza.
IV.
Analisi
A.
Osservazioni preliminari
29.
La controversia riguarda, in sintesi, la legge applicabile alla retribuzione salariale (in particolare il salario minimo) dovuta ai conducenti di autocarri dipendenti, nel caso in cui si verifichino tali circostanze:
–
i conducenti hanno concluso, rispettivamente, contratti individuali di lavoro in Romania con un’impresa avente sede in detto paese, ma hanno svolto la loro attività in un altro Stato membro (
8
) durante il periodo di tempo pertinente per la controversia;
–
i contratti, conclusi secondo un modello predeterminato dal decreto n. 64/2003, comprendono una clausola che dichiara applicabile il codice del lavoro rumeno a integrazione delle disposizioni contrattuali; e
–
ai sensi di tale decreto, i contratti individuali di lavoro conclusi in Romania devono contenere tale clausola. L’interpretazione di tale decreto non è, tuttavia, pacifica.
30.
Prima di affrontare le questioni pregiudiziali e come già ho anticipato, concordo con i governi di Finlandia e Romania (
9
) sul fatto che non dovrebbe escludersi l’applicazione, a tutti o a taluno dei lavoratori interessati, della direttiva 96/71 che disciplina il distacco transfrontaliero dei lavoratori (
10
).
31.
La questione non è irrilevante in quanto, ai sensi della direttiva 96/71, le norme sulle tariffe minime salariali in vigore nel paese di distacco del lavoratore si applicano indipendentemente dal regime giuridico cui è soggetto il contratto individuale di lavoro (
11
).
32.
La direttiva 96/71 non sostituisce il regolamento Roma I, tuttavia impone di integrare entrambi i testi (
12
). In una situazione in cui sussista un conflitto di leggi, la legge applicabile al contratto di lavoro deve essere determinata conformemente all’articolo 8 del regolamento Roma I. Tuttavia, l’ambito di applicazione di tale legge è limitato, in quanto l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71 impone l’obbligo di garantire talune condizioni di lavoro disciplinate dalle norme dello Stato ospitante, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro.
33.
Il giudice del rinvio, che non qualifica le situazioni controverse come «distacchi», formula le sue questioni sulla base del regolamento Roma I, lasciando intendere implicitamente che tali situazioni non rientrerebbero nell’ambito di applicazione della direttiva 96/71 (
13
).
34.
Non disponendo di altre informazioni, occorre muovere dalla stessa premessa su cui si basa il giudice nazionale, cosicché limiterò la mia analisi alle conseguenze dell’applicazione del regolamento Roma I alle controversie (
14
).
B.
Sulla prima questione pregiudiziale
35.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento Roma I.
36.
In particolare, il dubbio che esso espone è volto unicamente a stabilire se, nel caso in cui «un lavoratore svolga abitualmente il lavoro oggetto del contratto di lavoro in un paese diverso da quello la cui legge è stata espressamente scelta dalle parti, il giudice nazionale possa escludere (...) la legge scelta dalle parti qualora risulti dall’insieme delle circostanze che esiste un collegamento più stretto tra detto contratto e un altro paese» (
15
).
37.
Il giudice del rinvio muove dal presupposto che le parti hanno scelto che il loro rapporto contrattuale sia disciplinato dal diritto rumeno. Posta tale premessa, esso si interroga sulla possibilità di
controbilanciare
gli effetti di tale scelta con le norme di altri paesi in cui il lavoratore ha svolto la sua attività.
38.
L’articolo 8 del regolamento Roma I mira a tutelare il lavoratore, parte «strutturalmente debole» del rapporto contrattuale (
16
), attraverso un meccanismo di regole di conflitto (
17
). Tali regole si applicano quando, nell’esecuzione di un contratto individuale, il lavoro sia svolto in uno (o in più) Stato(i) diverso(i) da quello(i) della legge prescelta.
39.
La Corte ha fatto riferimento a tale meccanismo pronunciandosi riguardo all’articolo 6 della Convenzione del 1980, antecedente diretto del regolamento Roma I, con alcune dichiarazioni che valgono anche per quest’ultimo (
18
).
40.
Le regole di conflitto di cui all’articolo 8 del regolamento Roma I costituiscono lex specialis rispetto agli articoli 3 e 4 dello stesso (
19
). Esse mirano ad equilibrare gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro (
20
), caratterizzando la scelta della legge a opera delle parti come punto di contatto di preferenza (paragrafo 1). La legge così scelta si applica anche se i lavoratori svolgono il loro lavoro in un altro Stato membro, fatto salvo quanto esporrò di seguito.
41.
La decisione sulla legge applicabile in base alla scelta non deve, tuttavia, essere pregiudizievole per il lavoratore. A tal fine, il regolamento Roma I, pur non limitando la gamma degli ordinamenti
ammissibili
(
21
), garantisce, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, dello stesso, che il lavoratore non perda la protezione assicuratagli dalle norme imperative (in particolare, dalle «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente») della legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta (
22
).
42.
In tal modo, la protezione
minima
garantita è quella stabilita dall’ordinamento che, in mancanza di scelta della legge ad opera delle parti, avrebbe disciplinato il contratto. Tale ordinamento interviene:
–
in qualità di legge del paese nel quale (o, in mancanza, a partire dal quale) il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro; o
–
in qualità di legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora non sia possibile determinare l’ordinamento applicabile secondo il criterio di cui sopra (
23
); o
–
in qualità di legge di un paese che, alla luce delle circostanze, presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato dalle norme precedenti (
24
).
43.
Qualora le norme imperative (nel senso già esposto) dell’ordinamento che sarebbe applicabile in mancanza di scelta offrano al lavoratore una protezione maggiore di quelle dell’ordinamento prescelto, esse prevalgono sulle seconde. La legge prescelta continuerà ad applicarsi al resto del rapporto contrattuale (
25
).
44.
Il funzionamento del meccanismo descritto richiede pertanto di procedere in tre fasi: a) identificare l’ordinamento che sarebbe stato applicabile in assenza di scelta; b) determinare le norme che, in forza di quest’ultimo, non possono essere derogate convenzionalmente; e c) confrontare il livello di protezione che esse offrono al lavoratore con quello offerto dalla legge scelta dalle parti (
26
).
45.
A giudicare dal modo in cui il giudice del rinvio giustifica la propria questione, sembra che esso ritenga che l’ordinamento italiano (nella causa C‑152/20) e quello tedesco (nella causa C‑218/20) possano essere i riferimenti rispetto al diritto rumeno scelto dalle parti.
46.
Ciò si verificherebbe, indistintamente, giacché l’Italia e la Germania corrisponderebbero sia al luogo di svolgimento abituale del lavoro (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma I) (
27
), sia al luogo con il quale i contratti individuali di lavoro presentano un collegamento più stretto (articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento).
47.
I paragrafi 2 e 4 dell’articolo 8 del regolamento Roma I non sono intercambiabili. La Corte si è pronunciata in tal senso nell’interpretare, nella sentenza Schlecker, l’articolo 6 della Convenzione del 1980, precisando che «[t]ale interpretazione si concilia anche con la formulazione della nuova disposizione sulle norme di diritto internazionale privato relative ai contratti individuali di lavoro, introdotta dal regolamento Roma I» (
28
).
48.
Ai sensi di tale sentenza:
–
alla luce della formulazione e della finalità della disposizione, il giudice deve, in un primo tempo, «procedere alla determinazione della legge applicabile sulla base dei criteri di collegamento specifici di cui al paragrafo 2, rispettivamente lettera a) e lettera b), di tale articolo, i quali rispondono alla generale esigenza di prevedibilità della legge e quindi di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali» (
29
).
–
In secondo luogo, se dall’insieme delle circostanze dovesse risultare che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, il giudice deve escludere tali criteri e applicare la legge di tale diverso paese (
30
).
49.
In base ai dati che emergono dalle ordinanze di rinvio, non è possibile fornire una risposta certa su tali punti. Devo pertanto limitarmi a esporre l’interpretazione astratta dell’articolo 8 del regolamento Roma I, nei termini che ho appena descritto.
C.
Sulla seconda questione pregiudiziale
50.
La questione riguarda anch’essa l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento Roma I. Il giudice del rinvio intende sapere, in particolare, se le norme sul salario minimo debbano essere qualificate come «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente».
51.
La risposta richiede l’interpretazione dell’espressione riprodotta e la determinazione della sua portata (
31
). Muovendo da tale premessa, come hanno sottolineato alcuni intervenienti (
32
), spetterà al giudice nazionale stabilire se, in particolare, una determinata norma del proprio ordinamento (o, se del caso, dell’ordinamento di un altro Stato membro) rientri in tale nozione.
1.
Tenore letterale e obiettivo della norma
52.
La formulazione dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento Roma I è esplicita: comprende le norme non dispositive (cioè non disponibili) per le parti, alle quali esse non possono derogare.
53.
Tali norme non devono necessariamente coincidere con quelle che si applicano «in mancanza» quando le parti non raggiungono alcun accordo (
33
). L’obiettivo della disposizione conferma tale interpretazione: mira a garantire al lavoratore un determinato livello di protezione, e non a fornire un regime di diritto supplementare per aspetti non disciplinati nel contratto individuale di lavoro.
54.
Si può quindi affermare che nella categoria di norme alle quali le parti non possono derogare rientrano soltanto quelle che, potendo essere così classificate in un determinato ordinamento, proteggono specificamente il lavoratore (
34
).
2.
Origine della norma
55.
L’espressione «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» trova il suo precedente immediato nell’espressione «norme alle quali la legge di tale paese (
35
) non consente di derogare per contratto» dell’articolo 3, paragrafo 3, della convenzione del 1980, che le denominava anche «disposizioni imperative».
56.
L’applicazione di dette regole opera come soluzione di compromesso quando le parti scelgono una legge straniera per un contratto che, al momento della scelta, non ha oggettivamente collegamenti (o collegamenti rilevanti) con più di un ordinamento. Si tratta, in realtà, di un contratto puramente nazionale.
57.
In tali circostanze, che a priori non sembrano «implica[re] un conflitto di leggi» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1980 (
36
), il conflitto deriva dalla scelta stessa della legge straniera per il contratto.
58.
Come ogni scelta, quella effettuata nelle circostanze descritte consentirebbe ai contraenti di eludere completamente l’ordinamento che, senza di essa, sarebbe stato applicabile. Tale elusione ha suscitato un certo dibattito durante i negoziati della convenzione: a fronte delle argomentazioni a favore dell’ammissibilità della scelta della legge nei contratti puramente nazionali, sussisteva un timore, parimenti ragionevole, di abusi e frodi (
37
).
59.
Il testo finale ha preferito la soluzione intermedia già anticipata: a) da un lato, ammette la scelta della legge applicabile; e b) dall’altro, fa salve le disposizioni, in vigore nel paese in cui si trovano tutti gli elementi del contratto al momento della scelta, alle quali le parti non avrebbero potuto derogare convenzionalmente, data la loro natura imperativa.
60.
Per i contratti conclusi dai consumatori e i contratti individuali di lavoro, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 della convenzione del 1980, la presenza di un contraente «debole» ha imposto ai negoziatori della convenzione di modificare la libertà di scelta sancita dall’articolo 3.
61.
La soluzione adottata dall’articolo 6 della convenzione ha autorizzato la scelta, limitandola al contempo, integrando la tecnica introdotta dall’articolo 3, paragrafo 3. La soluzione si adatta, d’altra parte, al contesto:
–
con riguardo alla legge le cui disposizioni imperative devono comunque essere rispettate (
38
);
–
e con riguardo al perimetro di intervento di tale legge, che non comprende tutte le norme indisponibili, ma solo quelle di protezione della parte debole.
62.
L’utilizzo, all’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione del 1980 dei termini «norme imperative» non avrebbe dovuto far sorgere dubbi in quanto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, il termine corrisponde alle «norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto».
63.
Non si applicano invece, con questo meccanismo, norme sostanzialmente imperative, o «[norme di applicazione necessaria]», disciplinate dall’articolo 7 della convenzione.
3.
«Disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» e «norme di applicazione necessaria»
64.
L’analisi sistematica serve a definire la categoria delle «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente». Essa impone di differenziare tra queste e le «norme di applicazione necessaria» di cui all’articolo 9 del regolamento Roma I, che riprende (con alcune modifiche) l’articolo 7 della convenzione del 1980 (
39
).
65.
Le norme di applicazione necessaria, in quanto ineludibili «qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il (...) regolamento [stesso]» (
40
), rendono inefficace (nel loro ambito di applicazione) la scelta effettata dalle parti nel loro contratto al momento della designazione di un diritto straniero.
66.
La gravità di tale conseguenza spiega le restrizioni che il regolamento Roma I impone alla categoria delle norme di applicazione necessaria (
41
).
–
solo le norme di applicazione necessaria del foro possono essere pienamente applicabili (
42
);
–
può essere data efficacia alle norme di applicazione necessaria dello Stato di esecuzione del contratto, ma solo nella misura in cui rendono illecito l’adempimento del contratto (
43
).
67.
Invece, le norme «alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4; all’articolo 6, paragrafo 2; all’articolo 8, paragrafo 1; e all’articolo 11, paragrafo 5, lettera b), del regolamento Roma I sono quelle che non possono essere derogate in un contratto interno; è possibile, invece, derogarvi in un contratto internazionale, mediante la scelta dell’ordinamento che disciplina il contratto.
68.
In tal caso, si applicano le norme dispositive e quelle inderogabili dell’ordinamento scelto, salvo che (e nella misura in cui) il regolamento Roma I indichi qualcosa di diverso, il che è eccezionale (
44
).
4.
Identificazione delle disposizioni alle quali le parti non possono derogare convenzionalmente
69.
Nel rispetto del diritto dell’Unione, le autorità nazionali decidono in quali settori e per quali motivi conferiscono a una norma un carattere imperativo, non derogabile da un accordo inter partes.
70.
Per stabilire se una norma nazionale abbia o no un siffatto carattere è essenziale la sua interpretazione, operazione sulla quale il regolamento Roma I non fornisce orientamenti precisi, salvo affermare che le «norme di applicazione necessaria» devono essere intese in senso più restrittivo rispetto alle «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» (
45
).
71.
Il giudice del rinvio dovrà pertanto individuare il carattere imperativo o dispositivo di una norma secondo i criteri ermeneutici comuni, seppur proiettando la propria analisi dal punto di vista dell’ordinamento di origine della norma esaminata, se del caso, straniero.
72.
Senza voler sostituire il giudice del rinvio in tale valutazione, tenuto conto delle circostanze dei casi di specie, ritengo opportuno sottolineare quanto segue:
–
per quanto riguarda i contratti individuali di lavoro, l’origine o la fonte di una norma non rivelano necessariamente il carattere imperativo o dispositivo della stessa. È possibile che norme imperative si rinvengano, oltre che nella legge in senso stretto, in altri testi dichiarati di applicazione generale, ai quali si riconosca un valore equivalente (
46
).
–
Le norme sul salario minimo servono, negli Stati che le prevedono, a proteggere il lavoratore e, per loro stessa natura, non devono essere derogabili convenzionalmente dalle parti, a danno di quest’ultimo.
–
Per gli Stati membri in cui sono previste norme sul salario minimo, il carattere imperativo di tali norme emerge, indirettamente, dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 3 della direttiva 96/71, il cui scopo è garantire ai lavoratori distaccati «il rispetto di un nucleo di norme imperative di protezione minima» (
47
) dello Stato membro ospitante.
–
Tra tali disposizioni imperative applicabili a talune condizioni di lavoro e di impiego si menzionavano, per l’appunto, gli importi dei salari minimi.
73.
Devo tuttavia ricordare che il regolamento Roma I è di «carattere universale», ai sensi dell’articolo 2 dello stesso (
48
), cosicché le disposizioni inderogabili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, possono essere quelle di uno Stato terzo.
74.
In ogni caso, non esiste all’interno dell’Unione un’unica nozione di «salario minimo», né alcun obbligo di istituirlo (
49
). Nell’ambito della direttiva 96/71, l’assenza di una definizione uniforme ha portato a sostituire la nozione di «tariffe minime salariali» con quella di «retribuzione» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale direttiva, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957 (
50
).
75.
Non si può, quindi, escludere che regole o nozioni che uno Stato dichiara inderogabili convenzionalmente dalle parti, in quanto rientranti in tale nozione, lo siano in un altro (
51
).
76.
Tuttavia, ribadisco che, quand’anche si confermi la natura inderogabile delle norme sul salario minimo in uno Stato membro, esse non vengono applicate automaticamente, poiché è necessario confrontare il livello di protezione che esse offrono ai lavoratori e quello offerto dalle norme equivalenti dell’ordinamento scelto.
D.
Sulla terza questione pregiudiziale
77.
La terza questione non coincide totalmente con i due rinvii:
–
nella causa C‑152/20, il giudice a quo ritiene che il riferimento, nei contratti in questione, al codice del lavoro rumeno equivalga alla scelta del diritto rumeno ad opera delle parti. Esso chiede se l’articolo 3 del regolamento Roma I osti a una normativa nazionale che richiede di includere
obbligatoriamente
tale clausola di scelta nei contratti individuali di lavoro.
–
Nella causa C‑218/20, partendo dallo stesso assunto, la questione riguarda la scelta della legge ad opera delle parti quando il datore di lavoro stabilisce
chiaramente
e unilateralmente il contenuto dei contratti individuali di lavoro.
78.
Benché le questioni siano formulate diversamente, esse hanno lo stesso argomento di fondo: se una scelta, nei termini descritti, possa essere considerata libera, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento Roma I (per analogia anche dell’articolo 8 dello stesso).
79.
Per affrontare tale aspetto analizzerò: a) l’ammissibilità, in generale, della scelta implicita della legge nel regolamento Roma I; e b) se, nelle circostanze del caso di specie, possa ritenersi che la legge sia stata scelta in tal modo.
80.
Preliminarmente, occorre osservare che dalla documentazione presentata alla Corte non sembra emergere che i lavoratori ricorrenti abbiano in concreto contestato l’applicazione dell’ordinamento rumeno come legge scelta.
81.
Come già sottolineato, il giudice del rinvio stesso riconosce (nella prima e nella seconda questione pregiudiziale) che le parti hanno scelto la legge rumena come legge applicabile ai loro contratti. La controversia riguarderebbe soltanto, ammesso tale presupposto, i limiti di tale scelta in materia di retribuzione dei lavoratori la cui attività si svolge in Italia e in Germania.
82.
Dalle ordinanze di rinvio si può dedurre che è proprio il giudice del rinvio a mettere in discussione la scelta della legge rumena. E ciò non tanto per l’incertezza derivante dalla formula recepita nel contratto, quanto, piuttosto, perché esso dubita che si tratti di una scelta
spontanea
, anziché
imposta
.
1.
Scelta implicita della legge nel regolamento Roma I
83.
In conformità con la convenzione del 1980, il regolamento Roma I unifica le norme (regole di conflitto) necessarie per determinare, dinanzi ai giudici di qualsiasi Stato membro (
52
), il diritto nazionale applicabile a un contratto in caso di conflitto di leggi.
84.
Il regolamento Roma I istituisce, quindi, un sistema che consente di prevedere l’esito di un’eventuale controversia e la certezza del diritto in ordine alla legge applicabile. Esso agevola inoltre, in ultima istanza, la circolazione delle sentenze tra gli Stati membri, nell’interesse del corretto funzionamento del mercato interno (
53
).
85.
La pietra angolare di siffatto sistema è la circostanza per cui le parti che concludono il contratto possono designare (scegliere) la legge applicabile (
54
). L’articolo 3 del regolamento Roma I sancisce l’autonomia della volontà «conflittuale» come norma di principio per tutti i contratti. Esso stabilisce, al contempo, il regime giuridico applicabile alla scelta (
55
), sia in generale, sia per determinati rapporti contrattuali (
56
).
86.
La norma è generosa per quanto riguarda la forma della scelta della legge: può essere sia esplicita sia implicita. Nell’ultima ipotesi deve «risulta[re] chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso» (
57
).
87.
Non esiste un elenco di criteri per «stabilire se la scelta della legge risulta in modo chiaro» (
58
). Salvo che sussista un riferimento alla scelta del foro come indizio della scelta della legge (
59
), il regolamento Roma I non illustra altri elementi rivelatori del fatto che le parti abbiano inteso scegliere implicitamente l’ordinamento applicabile al loro contratto.
2.
Scelta della legge nelle due controversie in questione
88.
Una clausola di un contratto individuale di lavoro in forza della quale esso deve essere
integrato
con le disposizioni di una norma nazionale (
60
) potrebbe costituire, in linea di principio, un indizio rivelatore di una scelta di legge.
89.
Tuttavia, come sottolinea la Commissione (
61
), si potrebbe altresì ritenere che tale clausola esprima meramente la volontà di includere nel contratto talune disposizioni sostanziali di un ordinamento, con lo stesso valore di qualsiasi altra clausola contrattuale («inclusione mediante riferimento») (
62
).
90.
Spetta al giudice nazionale accertare quale sia stata l’effettiva intenzione delle parti in ciascun caso. Nell’ambito di tale valutazione, ritengo che una clausola come quella contenuta nei contratti controversi non sarebbe sufficiente per dedurre che la legge sia stata scelta in modo
chiaro
(
63
).
91.
Invero, affinché tale clausola possa essere intesa come un’espressione implicita della volontà delle parti di scegliere l’ordinamento che disciplini il loro rapporto, occorrerebbe il supporto di altri dati (
64
). Ciò vale a maggior ragione laddove taluni elementi rilevanti del contratto, come il luogo di esecuzione delle prestazioni principali, sembrino indicare un ordinamento diverso.
92.
I contratti individuali di lavoro oggetto della controversia si basano su un formulario predeterminato, il cui utilizzo è prescritto dal decreto n. 64/2003. La clausola di (presunta) scelta della legge è una di quelle predisposte in tale formulario.
93.
Nessuna disposizione del regolamento Roma I osta a che la scelta della legge sia contenuta in un contratto come condizione non negoziata individualmente, bensì inserita, in modo predefinito, in un modello comune al settore interessato (
65
).
94.
Eventuali dubbi sull’esistenza e sulla validità del consenso ad una clausola di tal genere dovranno essere risolti in conformità con la legge ipoteticamente applicabile, vale a dire quella che si applicherebbe se la scelta fosse valida: quindi, la stessa legge che, apparentemente, è stata scelta (
66
).
95.
Una questione diversa, e chiaramente preliminare, è se sia valida una clausola di scelta della legge che sia inclusa nel contratto in forza di una disposizione legislativa che lo imponga oppure di una decisione unilaterale di una parte del contratto.
96.
La risposta del regolamento Roma I a tale questione richiede che le due ipotesi vengano distinte.
a)
Clausola imposta ope legis
97.
Il giudice del rinvio descrive il riferimento al codice del lavoro rumeno, nei contratti controversi, come conseguenza di una normativa nazionale che impone di «includ[ere]
obbligatoriamente
nei contratti individuali di lavoro la clausola di scelta della legge rumena» (causa C‑152/20).
98.
Se così fosse, le parti del contratto non avrebbero compiuto una
libera scelta
della legge ai sensi dell’articolo 3 del regolamento Roma I. Una clausola siffatta
imposta
dalla legge risulta incompatibile con l’idea di
libertà di scelta
.
99.
Orbene, non sembra che questa sia l’unica interpretazione della norma nazionale. Il governo rumeno, nelle sue osservazioni, afferma che le parti del contratto individuale di lavoro non hanno l’
obbligo
di scegliere l’ordinamento rumeno come legge applicabile. Solo se prendono tale decisione, liberamente concordata, esse devono rispettare il decreto n. 64/2003 e stipulare il loro contratto secondo il formulario ad esso allegato.
100.
Secondo tale interpretazione, la presenza nel contratto (attraverso il formulario) della clausola che prevede l’applicazione complementare del codice del lavoro sarebbe una conseguenza della scelta preliminare e libera delle parti, che hanno preferito l’ordinamento rumeno per disciplinare il loro rapporto contrattuale. Tale circostanza fornirebbe, al contempo, la prova di tale scelta.
101.
Spetta al giudice del rinvio, e non alla Corte, interpretare il diritto interno. Solo qualora prevalesse la seconda delle due interpretazioni esposte, la clausola potrebbe essere intesa come un esercizio di autonomia della volontà delle parti ai sensi dell’articolo 3 del regolamento Roma I.
b)
Clausola predisposta dal datore di lavoro
102.
La questione offre altri spunti qualora la clausola sia inserita nel contratto non mediante imposizione di legge, ma a seguito di una decisione del datore di lavoro, ipotesi cui si riferisce specificamente la terza questione pregiudiziale nella causa C‑218/20.
103.
I contratti di lavoro sono di norma predisposti dal datore di lavoro in forma standard. L’inclusione in essi di una clausola di scelta a favore dell’ordinamento dello Stato (e del foro) in cui vengono conclusi semplifica la gestione delle relazioni lavorative e riduce i costi delle informazioni di legge.
104.
La libertà di scelta – che, in linea di principio, spetta a entrambe le parti – può essere esercitata, nel caso di una clausola prevista in un contratto individuale di lavoro (che, a sua volta, può includere le disposizioni di un contratto collettivo), prestando il consenso, anche quando non abbia effettivamente avuto luogo una
negoziazione
preliminare sul suo contenuto (
67
).
105.
L’applicazione dell’articolo 3 del regolamento Roma I ai contratti individuali di lavoro non può prescindere da tale circostanza. Salvo casi eccezionali, la maggior parte dei lavoratori non ha, di fatto, il potere di imporre al datore di lavoro di scegliere la legge applicabile ai propri contratti individuali. La
scelta
della legge da parte di tali lavoratori comporterà quindi l’
accettazione
, mediante il loro consenso, di quella predisposta dal datore di lavoro.
106.
Ciò vale anche per il settore, relativamente analogo, dei contratti conclusi da consumatori, di cui all’articolo 6 del regolamento Roma I. Per quanto riguarda tali contratti, la Corte non ha manifestato dubbi in merito alla validità di «una clausola di scelta della legge applicabile redatta preventivamente che designi la legge dello Stato membro in cui ha sede il professionista», purché essa non sia abusiva (
68
).
V.
Conclusione
107.
Alla luce di quanto suesposto, suggerisco di rispondere al Tribunalul Mureş (Tribunale Superiore di Mureş, Romania) nel modo seguente:
«1)
L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) deve essere interpretato nel senso che, una volta scelta la legge che disciplina il contratto individuale di lavoro, restano escluse le altre leggi che, in mancanza di scelta, sarebbero state applicabili ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 dell’articolo, a condizione che la prima offra al lavoratore un livello di protezione pari o superiore a quello offerto dalle disposizioni non derogabili convenzionalmente dell’ordinamento che sarebbe stato applicato in mancanza di scelta.
2)
Le norme sul salario minimo del paese in cui il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività sono, in linea di principio, classificate come “disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile”, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 593/2008. La prevalenza di tali norme dipenderà dalla loro configurazione nell’ordinamento di riferimento, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio.
3)
Gli articoli 3 e 8 del regolamento n. 593/2008 devono essere interpretati nel senso che la scelta, esplicita o implicita, della legge applicabile a un contratto individuale di lavoro deve essere libera per entrambe le parti, circostanza che non si verifica se una disposizione nazionale impone l’obbligo di inserire una clausola di scelta della legge in tale contratto. I suddetti articoli, tuttavia, non ostano a che una clausola siffatta sia inclusa nel contratto per scelta del datore di lavoro, alla quale il lavoratore acconsente».
(
1
) Lingua originale: lo spagnolo.
(
2
) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (
GU 2008, L 177, pag. 6
; in prosieguo: il «regolamento Roma I»).
(
3
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (
GU 1997, L 18, pag. 1
).
(
4
) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (
GU 1980, L 266, pag. 1
; EE 01/03, pag. 36; in prosieguo: la «convenzione del 1980»).
(
5
) Nella sentenza 12 settembre 2013, Schlecker (
C‑64/12
,
EU:C:2013:551
, «sentenza Schlecker»), punto 38, la Corte ha dichiarato che i criteri di collegamento della Convenzione del 1980 si conciliano con la nuova disposizione sulle norme di diritto internazionale privato del regolamento Roma I relative ai contratti individuali di lavoro, anche se tale regolamento non era applicabile ratione temporis a tale procedimento.
(
6
) Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 64/2003 che approva il modello quadro del contratto individuale di lavoro; in prosieguo: il «decreto n. 64/2003».
(
7
) Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.
(
8
) Italia (causa C‑152/20) e Germania (causa C‑218/20). Nella prima causa, il ricorso presentato dal sig. MH riguarda anch’essa il salario minimo applicabile in Germania, per il periodo in cui ha lavorato in tale paese. Tuttavia, il giudice del rinvio limita le sue questioni alla situazione dei ricorrenti in Italia.
(
9
) Osservazioni scritte, rispettivamente punti 7 e 5.
(
10
) La sentenza del 1o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑815/18
,
EU:C:2020:976
), ha confermato l’applicabilità della direttiva 96/71 alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada, dopo aver analizzato le circostanze in cui i lavoratori del settore sono «distaccati» ai sensi di tale direttiva. La direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, che modifica la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (
GU 2018, L 173, pag. 16
) si applicherà al settore del trasporto su strada, ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 3, a decorrere dal 2 febbraio 2022.
(
11
) Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/71, fatta salva l’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli (v. paragrafo 7). Tale disposizione ammette eccezioni.
(
12
) Rinvio alle mie conclusioni nella causa Ungheria/Parlamento e Consiglio (
C‑620/18
,
UE:C:2020:392
), paragrafi
191
e ss. Per quanto riguarda il rapporto tra il regolamento Roma I e la direttiva 96/71, si vedano il considerando 34 e l’articolo 23 del primo, nonché i considerando da 7 a 11 della seconda.
(
13
) È vero che esso richiama, nella descrizione del contesto giuridico nazionale, precetti che costituiscono la trasposizione di tale direttiva, come l’articolo 4 della Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (legge n. 344/2006 sul distacco di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale). Tuttavia, lo stesso non ne sostiene espressamente l’applicabilità ed è possibile che tale riferimento sia strumentale alla menzione dell’articolo 7 bis di tale legge, applicabile a situazioni di trasporto internazionale in regime diverso da quello di distacco.
(
14
) Dalla breve descrizione dei fatti nei documenti del rinvio si evince che la prestazione di servizi da parte dei lavoratori non ha avuto luogo in un semplice viaggio occasionale in un paese straniero. Ritengo, pertanto, che le situazioni in esame siano suscettibili di comportare un conflitto di leggi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I.
(
15
) Decisione di rinvio, causa C‑152/20, punto 10.
(
16
) La
debolezza
si riflette, soprattutto, in termini di potere contrattuale.
(
17
) La tutela del lavoratore può derivare altresì da altre disposizioni: ossia, dalle «norme di applicazione necessaria», di cui mi occuperò in seguito, o dall’eccezione di ordine pubblico del foro (rispettivamente, articoli 9 e 21 del regolamento Roma I).
(
18
) Sebbene sussistano divergenze tra il testo della Convenzione del 1980 e quello del regolamento vigente, esse non modificano sostanzialmente la disposizione, né influiscono sui profili affrontati in questa sede.
(
19
) Sentenze del 15 marzo 2011, Koelzsch (
C‑29/10
,
EU:C:2011:151
), punto
34
; del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (
C‑384/10
,
EU:C:2011:842
, in prosieguo: la «sentenza Voogsgeerd»), punto 24; e Schlecker, punto 22.
(
20
) La norma non ha certamente lo scopo di favorire il lavoratore. Essa stabilisce un meccanismo sofisticato che attribuisce priorità, come punto di connessione, all’accordo delle parti e corregge l’esito di tale scelta, ove sia necessario per proteggere una parte, alla luce dell’ordinamento più strettamente connesso al contratto.
(
21
) Né lo fa in relazione ai contratti conclusi con i consumatori di cui all’articolo 6, paragrafo 1. La tecnica di protezione del consumatore, che è «parte debole» ai sensi del regolamento, coincide con quella prevista per i lavoratori nell’articolo 8. Entrambe presentano difficoltà simili nella loro attuazione. V. conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa Voogsgeerd (
C‑384/10
,
EU:C:2011:564
), paragrafo
49
, per i contratti di lavoro; e la proposta di un’applicazione diversa, per i contratti conclusi con i consumatori, dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Verein für Konsumenteninformation (
C‑191/15
,
EU:C:2016:388
), paragrafo
100
.
(
22
) Sentenza Voogsgeerd, punto 25.
(
23
) Per quanto riguarda il rapporto di sussidiarietà di tale norma rispetto alla precedente, che deriva dalla volontà del legislatore di garantire una protezione
adeguata
al lavoratore, v. sentenza Voogsgeerd, punti 32, 34 e 35.
(
24
) L’articolo 8, paragrafo 4, non si applica in via sussidiaria: esso può sostituire ognuno dei due punti di connessione precedenti, a condizione che si riscontri che esiste effettivamente un paese più strettamente connesso al contratto di quello designato attraverso tali punti.
(
25
) Si verifica così una situazione nota come «dépeçage», o applicazione di più ordinamenti ad aspetti diversi di un medesimo rapporto contrattuale. Le difficoltà di adattamento che tale situazione comporta nella pratica non hanno scoraggiato il legislatore europeo: al contrario, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Roma I autorizza i
contraenti stessi
a scegliere ordinamenti diversi per diverse parti del contratto.
(
26
) L’avvocato generale Wahl lo ha illustrato in tal modo nelle proprie conclusioni della causa Schlecker (
C‑64/12
,
EU:C:2013:241
), paragrafo
24
.
(
27
) Per quanto riguarda il modo in cui si determina il paese in cui si svolge abitualmente il lavoro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, si vedano le sentenze 15 marzo 2011, Koelzsch (
C‑29/10
,
EU:C:2011:151
), punti
45
,
48
e
49
; e Voogsgeerd, punti da 37 a 40.
(
28
) Sentenza Schlecker, punto 38. La Corte esclude l’idea di un valore diverso della clausola del «collegamento più stretto» del regolamento rispetto alla convenzione del 1980, che si manifesterebbe nel fatto che essa è collocata in un paragrafo proprio e indipendente nell’articolo 8. Tale concetto era sotteso alla proposta della Commissione che, oltre a separare il testo, sostituiva l’
obbligo
di escludere gli ordinamenti determinati con una
facoltà
, attraverso il verbo «può» («may»): Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), COM(2005) 650 definitivo, articolo 6, paragrafo 3.
(
29
) Sentenza Schlecker, punto 35.
(
30
) Ibidem, punti 36 e ss.
(
31
) La locuzione è contenuta anche nell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento Roma I, nell’articolo 6, paragrafo 2, e nell’articolo 11, paragrafo 5, lettera b) dello stesso. Se il suo significato è lo stesso in tutti detti articoli, ciò non vale necessariamente per l’insieme delle norme in questione, dal momento che l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 1, richiedono che tali disposizioni, oltre a essere inderogabili, siano «di protezione» rispettivamente per il consumatore e per il lavoratore. L’articolo 11, dal canto suo, si riferisce esclusivamente a disposizioni relative alla forma dei contratti sui diritti reali o sulla locazione di immobili, in vigore nella legge del luogo in cui l’immobile è situato.
(
32
) Osservazioni della Commissione, punti da 35 a 37, e del governo finlandese, punti 21 e 22.
(
33
) La nozione è quindi diversa rispetto a quella di «disposizioni legislative o regolamentari imperative» utilizzata in altri settori, come nell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (
GU 1993, L 95, pag. 29
): v. a tale riguardo la sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑81/19
,
EU:C:2020:532
).
(
34
) [OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali predisposta da M. [OSCURATO:PERSONA] e P. Lagarde (DO 1992, C 327, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]Lagarde»), pag. 23, ha proposto come esempi le norme in materia di preavviso o quelle relative all’igiene e alla sicurezza sul lavoro. L’avvocato generale Wahl, nelle sue conclusioni nella causa Schlecker (
C‑64/12
,
EU:C:2013:241
), paragrafo
34
, ha aggiunto quelle relative alle condizioni di indennità a seguito di una decisione di licenziamento. Secondo l’avvocato generale Trstenjak, nelle sue conclusioni della causa Voogsgeerd (
C‑384/10
,
EU:C:2011:564
), paragrafo
50
, la norma relativa al termine di decadenza dell’azione per risarcimento danni per risoluzione abusiva del contratto potrebbe avere la stessa natura.
(
35
) Quello in cui si trovano tutti gli altri elementi della situazione al momento della scelta.
(
36
) Identico all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I.
(
37
) [OSCURATO:PERSONA]Lagarde, pag. 17.
(
38
) Quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
(
39
) Nell’ambito della convenzione del 1980, la sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar (
C‑184/12
,
EU:C:2013:663
), punto
47
, ha definito le norme di applicazione necessaria come «le disposizioni la cui osservanza è stata reputata cruciale per la salvaguardia dell’organizzazione politica, sociale o economica dello Stato membro interessato, al punto da imporne il rispetto a chiunque si trovi nel territorio nazionale di tale Stato membro o a qualunque rapporto giuridico localizzato in tale territorio (...)». L’articolo 9 del regolamento Roma I codifica tale definizione.
(
40
) Articolo 9, paragrafo 1, in fine.
(
41
) Sentenza del 18 ottobre 2016, Nikiforidis (
C‑135/15
,
EU:C:2016:774
), punti
42
e ss., nonché il dispositivo: «[l]’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (...) esclude che norme di applicazione necessaria diverse da quelle dello Stato del foro, o dello Stato nel quale gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, possano essere applicate, in quanto norme giuridiche, dal giudice del foro, ma non osta a che quest’ultimo prenda in considerazione siffatte altre norme di applicazione necessaria in quanto elementi di fatto nei limiti in cui ciò è previsto dal diritto nazionale applicabile al contratto in forza delle disposizioni di tale regolamento».
(
42
) L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento Roma I non osta all’applicazione di tali norme dell’ordinamento del foro, ma neppure la impone.
(
43
) Articolo 9, paragrafo 3, del regolamento Roma I.
(
44
) Ciò si verifica negli articoli citati nel paragrafo 67 delle presenti conclusioni.
(
45
) Considerando 37 del regolamento Roma I.
(
46
) Nella causa C‑152/20, le parti hanno sostenuto l’applicabilità delle norme italiane contenute in un contratto collettivo.
(
47
) Sentenza del 12 febbraio 2015, Sähköalojen ammattiliitto (
C‑396/13
,
EU:C:2015:86
), punto
29
. In dottrina si discute se le disposizioni nazionali che recepiscono tale «nucleo di protezione» destinato a lavoratori nazionali e stranieri distaccati debbano considerarsi non solo imperative ai sensi dell’articolo 8 del regolamento Roma I, bensì vere e proprie «norme di applicazione necessaria» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1. V. Piir, R., «Safeguarding the posted worker. A private international law perspective»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 2019, pagg. da 101 a 115, in particolare pagg. 111 e 112.
(
48
) «La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro».
(
49
) Per quanto riguarda il salario minimo in un’«Europa sociale», si veda la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea, COM(2020) 682 final, del 28 ottobre 2020.
(
50
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, che modifica la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (
GU 2018, L 173, pag. 16
). Rinvio alle mie conclusioni nella causa Ungheria/Parlamento e Consiglio (
C‑620/18
,
UE:C:2020:392
) e alla sentenza dell’8 dicembre 2020 emessa nell’ambito di tale causa (
EU:C:2020:1001
).
(
51
) Il giudice del rinvio non precisa quali elementi costituiscano il «salario minimo» nel diritto rumeno, né quale sarebbe, a suo avviso, il termine di comparazione nei sistemi italiano e tedesco.
(
52
) Ad eccezione della Danimarca.
(
53
) Considerando 6 del regolamento Roma I.
(
54
) Sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar (
C‑184/12
,
EU:C:2013:663
), punto
49
.
(
55
) La regolamentazione della scelta è effettuata
direttamente
attraverso norme sostanziali, come avviene con riguardo alla forma, alla portata e al momento della scelta, all’articolo 3, paragrafi 1 e 2; o
indirettamente
, allorquando il paragrafo 5 di tale articolo chiarisce come identificare l’ordinamento nazionale rilevante per valutare l’esistenza e la validità del consenso sulla scelta, se controverse.
(
56
) Il regime è modulato in modo da rispecchiare le caratteristiche particolari del rapporto contrattuale di cui all’articolo 5, paragrafo 2 (contratti di trasporto di passeggeri); 6, paragrafo 2 (taluni contratti conclusi dai consumatori, in determinate circostanze); 7, paragrafo 3 (taluni contratti di assicurazione); 8, paragrafo 1 (contratti individuali di lavoro).
(
57
) V., invece, i requisiti di forma della clausola relativa alla scelta in altri strumenti: in tal senso, l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (
GU 2010, L 343, pag. 10
); o l’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (
GU 2016, L 183, pag. 1
).
(
58
) Considerando 12 del regolamento Roma I.
(
59
) Ibidem.
(
60
) Nelle cause in questione, il contratto è integrato dal codice del lavoro rumeno.
(
61
) Punti 20 e ss. delle sue osservazioni scritte.
(
62
) La tecnica dell’«inclusione mediante riferimento» presuppone un esercizio di autonomia della volontà
sostanziale
(e non
conflittuale
). Il regolamento Roma I la menziona nel considerando 13: le parti possono «includ[ere] nel loro contratto, mediante riferimento, un diritto non statale ovvero una convenzione internazionale».
(
63
) Il fatto che ci si riferisca nel complesso a un «codice», e non a taluni precetti isolati, non cambia la mia opinione; ciò che conta è il peso o il significato attribuito nell’intero ordinamento giuridico alle norme espressamente citate nel contratto.
(
64
) Come già esposto, non esiste un elenco chiuso di fattori di scelta significativi. Essi devono essere certamente fattori connessi al contratto e alle circostanze in cui esso è concluso ed eseguito. Si considerino ad esempio, oltre alla scelta del foro, già menzionata, la lingua del contratto (in particolare, l’uso della terminologia giuridica specifica di un determinato ordinamento); i luoghi di conclusione e di esecuzione delle obbligazioni contrattuali; la sussistenza di contratti preliminari tra le parti ai quali sia stato applicato un determinato ordinamento; o (come avviene nelle cause in esame) l’uso di un formulario associato a uno specifico sistema giuridico.
(
65
) V. infra i paragrafi da 103 a 106 delle presenti conclusioni.
(
66
) Articolo 3, paragrafo 5, che rinvia all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Roma I.
(
67
) Concordo pertanto con la posizione della Commissione quando sottolinea (punto 19 delle sue osservazioni scritte) che l’inserimento da parte del datore di lavoro, in un modello di contratto di lavoro, preventivamente redatto, di una clausola di scelta della legge, è ammissibile e non osta al requisito dell’effettivo consenso, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento Roma I.
(
68
) La sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (
C‑191/15
,
EU:C:2016:612
), richiama, al punto 67, le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] in tale causa (
C‑191/15
,
EU:C:2016:388
). La clausola prevista è abusiva «qualora presenti talune specificità, proprie alla sua formulazione o al suo contesto, tali da generare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti».