CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23009-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il 12/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso l'ordinanza del Tribunale di Paola del 12 luglio 2017, che ha rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 7 dicembre 2016. F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 23009/2017 Numero sezionale 1185/2022 Numero di raccolta generale 19350/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. Ad avviso dei giudici dell’opposizione, la revoca era stata giustificata dalla formulazione di istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 3. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, per violazione del diritto difesa ed illegittimità della revoca. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 93 c.p.c. e “delle norme del d.P.R. n. 115 del 2002”. Tale censura contiene due submotivi (B1 e B2) che illustrano la illegittimità della revoca dell’ammissione al patrocinio in correlazione alla richiesta di distrazione delle spese di lite da parte del difensore e contestano l’assunto della configurabilità di una rinuncia al patrocinio stesso. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 158 c.p.c., 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011, avendo il Tribunale pronunciato sull’opposizione in composizione collegiale e non monocratica. 4. I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati. Uniformandosi al principio enunciato da Cass. Sez. Unite, 26/03/2021, n. 8561, deve infatti affermarsi che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" -, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 23009/2017 Numero sezionale 1185/2022 Numero di raccolta generale 19350/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente. 5. È fondato altresì il terzo motivo di ricorso. Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass. Sez. 6 - 2, 25/07/2017, n. 18343; Cass. Sez. 2, 12/09/2019, n. 22795). Il ricorso va pertanto accolto e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Paola in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Paola in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A