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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32872/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ORRU' RINALDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], in veste di persona danneggiata dal reato, ricorre per la cassazione dell'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cagliari 1'8 ottobre 2022 ha disposto l'archiviazione del procedimento, e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 590-sexies cod. pen. in danno della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale, visitata al pronto soccorso, rifiutò il ricovero e morì poche ore dopo nella propria abitazione.

La ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale: a) deduce l'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge al fine di consentire la manifestazione di un consenso / dissenso al trattamento sanitario (ricovero) libero, consapevole e valido; b) contesta il corretto accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento morte della persona offesa; c) si duole dell'erronea valutazione circa i profili di colpa che hanno caratterizzato la condotta dell'indagato.

Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., alla luce dei rigorosi limiti stabiliti dal combinato disposto degli artt. 409 e 410-bis cod. proc. pen., quest'ultimo inserito dall'art. 1, comma 33, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di non punibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.06.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ORRU' RINALDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], in veste di persona danneggiata dal reato, ricorre per la cassazione dell'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cagliari 1'8 ottobre 2022 ha disposto l'archiviazione del procedimento, e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 590-sexies cod. pen. in danno della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale, visitata al pronto soccorso, rifiutò il ricovero e morì poche ore dopo nella propria abitazione. La ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale: a) deduce l'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge al fine di consentire la manifestazione di un consenso / dissenso al trattamento sanitario (ricovero) libero, consapevole e valido; b) contesta il corretto accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento morte della persona offesa; c) si duole dell'erronea valutazione circa i profili di colpa che hanno caratterizzato la condotta dell'indagato. Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., alla luce dei rigorosi limiti stabiliti dal combinato disposto degli artt. 409 e 410-bis cod. proc. pen., quest'ultimo inserito dall'art. 1, comma 33, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di non punibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.06.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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