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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 06761/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16777/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 2134/2019 depositata il 01/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA], di via Monaciello n. 13, Scanzano – Castellammare di Stabia, ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 2134/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 1° ottobre 2019.

Non hanno svolto attività difensive gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 2.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 6571/2015 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto di citazione per chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], era stato chiamato in causa dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], giacché individuato quale responsabile dei danni da infiltrazioni lamentati dall’attrice [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dichiarato contumace dall’adito Giudice di pace, era stato condannato al pagamento della somma di € 2.008,94 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva appellato la sentenza di primo grado censurando l’erronea declaratoria di contumacia.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’appello, evidenziando che l’atto di chiamata in causa era stato notificato a “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede in Pimonte (NA) - cap 80050 - alla via Sebastiano n. 3” e consegnato ad [OSCURATO:PERSONA], moglie del Somma, “incaricata al ritiro anche quale addetta alla sede”.

Il giudice d’appello ha allora rilevato che la notifica risultava eseguita in Pimonte, Comune diverso da quello in cui il chiamato Somma aveva la propria residenza (Gragnano), con conseguente violazione del disposto dell’art. 139 c.p.c.

3. - Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e l’erronea valutazione di fatto.

La censura espone che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre risieduto sin dalla nascita nel Comune di Pimonte, circostanza comprovata altresì dall’allegato certificato di residenza storica rilasciato dallo stesso Comune di Pimonte.

Pertanto, “sia la residenza che la sede legale della predetta ditta individuale sono ubicati nel Comune di Pimonte e non in quello di Gragnano, pure erroneamente indicato dal Giudice di secondo grado”. 2.-Il ricorso è fondato.

2.1. - Secondo costante orientamento di questa Corte, la citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio (cfr. Cass. n. 7041 del 2020; n. 2814 del 2000; n. 8603 del 1996).

2.2. - È perciò in riferimento agli artt. 138 e seguenti c.p.c. che va accertata la regolarità della notificazione della citazione davanti al Giudice di pace eseguita nei confronti del chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA] “presso la sede” dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in via Sebastiano n. 3, Pimonte, comune nel quale il destinatario risulta residente sin dalla nascita sulla base dell’allegato certificato rilasciato dall'ufficiale di anagrafe.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la validità della notifica in questione senza uniformarsi all'interpretazione che al riguardo esprime costantemente questa Corte, e senza peraltro offrire elementi che possano consentire di superare tale interpretazione.

Come già accennato, l'art.139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di effettuare la notifica presso la casa di abitazione o direttamente presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. n. 15755 del 2004; Cass. n. 2266 del 2010; Cass. n. 25489 del 2017).

D'altro canto, presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non è il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, ex art. 138 c.p.c., che integra soltanto una modalità alternativa, ma, appunto, che essa sia eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l'ufficio od esercita l'industria o il commercio (Cass. n. 2968 del 2016).

In sostanza, l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione (Cass. n. 11077 del 2002; Cass. n. 77 del 2010).

2.3. - In forza di tale principio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare se la citazione davanti al giudice di primo grado fosse stata comunque eseguita in un luogo posto nel comune di residenza di [OSCURATO:PERSONA], ricercando il destinatario nella sua casa di abitazione o, altrettanto validamente, dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

2.4. - Il ricorrente censura anche la statuizione sulle spese adottata dal giudice di appello, il quale ne ha disposto la compensazione integrale, ponendo però a suo carico le spese di CTU.

L'accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta tuttavia l'assorbimento di tale censura sulle spese processuali.

La sentenza pronunciata in grado di appello, la quale, a norma dell'art. 354 c.p.c., rimetta la causa davanti al giudice di primo grado, deve contenere la pronunzia in ordine all'onere delle spese processuali del processo di secondo grado.

La relativa statuizione, per il suo carattere accessorio, è però destinata comunque ad essere travolta dall'annullamento che, nella specie, viene disposto della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso, a seguito del quale la liquidazione delle spese va comunque svolta dal giudice di rinvio.

3. - Va dunque accolto il ricorso, con rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, che deciderà la causa uniformandosi all'enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16777/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 2134/2019 depositata il 01/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA], di via Monaciello n. 13, Scanzano – Castellammare di Stabia, ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 2134/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 1° ottobre 2019. Non hanno svolto attività difensive gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 2.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 6571/2015 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto di citazione per chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], era stato chiamato in causa dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], giacché individuato quale responsabile dei danni da infiltrazioni lamentati dall’attrice [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dichiarato contumace dall’adito Giudice di pace, era stato condannato al pagamento della somma di € 2.008,94 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva appellato la sentenza di primo grado censurando l’erronea declaratoria di contumacia. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’appello, evidenziando che l’atto di chiamata in causa era stato notificato a “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede in Pimonte (NA) - cap 80050 - alla via Sebastiano n. 3” e consegnato ad [OSCURATO:PERSONA], moglie del Somma, “incaricata al ritiro anche quale addetta alla sede”. Il giudice d’appello ha allora rilevato che la notifica risultava eseguita in Pimonte, Comune diverso da quello in cui il chiamato Somma aveva la propria residenza (Gragnano), con conseguente violazione del disposto dell’art. 139 c.p.c. 3. - Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e l’erronea valutazione di fatto. La censura espone che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre risieduto sin dalla nascita nel Comune di Pimonte, circostanza comprovata altresì dall’allegato certificato di residenza storica rilasciato dallo stesso Comune di Pimonte. Pertanto, “sia la residenza che la sede legale della predetta ditta individuale sono ubicati nel Comune di Pimonte e non in quello di Gragnano, pure erroneamente indicato dal Giudice di secondo grado”. 2.-Il ricorso è fondato. 2.1. - Secondo costante orientamento di questa Corte, la citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio (cfr. Cass. n. 7041 del 2020; n. 2814 del 2000; n. 8603 del 1996). 2.2. - È perciò in riferimento agli artt. 138 e seguenti c.p.c. che va accertata la regolarità della notificazione della citazione davanti al Giudice di pace eseguita nei confronti del chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA] “presso la sede” dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in via Sebastiano n. 3, Pimonte, comune nel quale il destinatario risulta residente sin dalla nascita sulla base dell’allegato certificato rilasciato dall'ufficiale di anagrafe. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la validità della notifica in questione senza uniformarsi all'interpretazione che al riguardo esprime costantemente questa Corte, e senza peraltro offrire elementi che possano consentire di superare tale interpretazione. Come già accennato, l'art.139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di effettuare la notifica presso la casa di abitazione o direttamente presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. n. 15755 del 2004; Cass. n. 2266 del 2010; Cass. n. 25489 del 2017). D'altro canto, presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non è il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, ex art. 138 c.p.c., che integra soltanto una modalità alternativa, ma, appunto, che essa sia eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l'ufficio od esercita l'industria o il commercio (Cass. n. 2968 del 2016). In sostanza, l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione (Cass. n. 11077 del 2002; Cass. n. 77 del 2010). 2.3. - In forza di tale principio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare se la citazione davanti al giudice di primo grado fosse stata comunque eseguita in un luogo posto nel comune di residenza di [OSCURATO:PERSONA], ricercando il destinatario nella sua casa di abitazione o, altrettanto validamente, dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. 2.4. - Il ricorrente censura anche la statuizione sulle spese adottata dal giudice di appello, il quale ne ha disposto la compensazione integrale, ponendo però a suo carico le spese di CTU. L'accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta tuttavia l'assorbimento di tale censura sulle spese processuali. La sentenza pronunciata in grado di appello, la quale, a norma dell'art. 354 c.p.c., rimetta la causa davanti al giudice di primo grado, deve contenere la pronunzia in ordine all'onere delle spese processuali del processo di secondo grado. La relativa statuizione, per il suo carattere accessorio, è però destinata comunque ad essere travolta dall'annullamento che, nella specie, viene disposto della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso, a seguito del quale la liquidazione delle spese va comunque svolta dal giudice di rinvio. 3. - Va dunque accolto il ricorso, con rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, che deciderà la causa uniformandosi all'enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese de
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