CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07783/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto penalmente responsabile per il delitto di minaccia aggravata; 2. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in relazione l'erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza e formulato in modo aspecifico a fronte di una sentenza impugnata che, invece, è del tutto logica e corretta nei presupposti in fatto e le considerazioni tratte in diritto. La censura riferita alle modalità di effettuazione del riconoscimento fotografico è inammissibile perchè assertiva e volta a dubitare di tale prova senza neppure negarne esplicitamente gli esiti. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0