CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01880/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA(dato avvisp.ertrépar udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28642/24 P.G. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti, attinenti al mancato aumento di pena in ragione della pluralità di persone offese, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Soltanto in caso di pena illegale la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 02/