Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 121/1974
ECLI:IT:COST:1974:121
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento di nomina di tutore per il minore
[OSCURATO:PERSONA] (già Olivero), dichiarato figlio di ignoti ("a seguito
di annotazione sui registri di stato civile della sentenza di
disconoscimento di paternità ottenuta da [OSCURATO:PERSONA] e della
cancellazione del nome della madre naturale [OSCURATO:PERSONA], per la
natura adulterina del rapporto di filiazione") - il giudice tutelare
presso la pretura di Asti, con ordinanza 7 ottobre 1972 - richiamata in
premessa la giurisprudenza della Corte costituzionale circa la
possibilità di sollevare questioni di legittimità anche nel corso di
procedimenti di volontaria giurisdizione - ha di ufficio prospettato il
dubbio di costituzionalità degli artt. 279 e 260 cod. civ., in
riferimento all'art. 30, comma primo, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, sussisterebbe, invero, innanzitutto,
contrasto tra l'art. 279 cod. civ. e l'art. 30 Costituzione, in quanto
la norma del codice civile prevede a carico dei genitori adulterini il
solo obbligo alimentare, laddove il precetto costituzionale indicato,
nei confronti dei "figli nati fuori dal matrimonio", postula in ogni
caso, senza distinguere secondo che siano o non riconoscibili, il più
ampio "dovere di mantenere, educare ed istruire".
D'altra parte, l'imposizione di tale "dovere" (anche) al genitore
adulterino - risolvendosi, secondo l'ordinanza, nell'attribuzione al
genitore medesimo del potere funzionale corrispondente, e, quindi,
della "patria potestà" - importerebbe l'estensione della situazione di
illegittimità - per contrasto con l'art. 30 della Costituzione citato
- anche nei riguardi dell'art. 260 cod. civ., nella parte in cui tale
norma attribuisce, invece, l'esercizio della patria potestà "soltanto
al genitore che ha riconosciuto il figlio minore".
Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di cui
sopra ed aperto il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si
è in questo costituita.
:
1. - L'ordinanza, indicata in epigrafe, del giudice tutelare presso
la pretura di Asti, sul presupposto che, riconosciuto al figlio
adulterino il diritto al mantenimento, alla educazione e alla
istruzione, al di lui genitore spetta la patria potestà, sussistendo
la quale non va provveduto alla nomina di un tutore, solleva, con
riferimento all'art. 30, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile, in quanto
limita agli alimenti il diritto del figlio adulterino.
Estende poi, sempre sul presupposto anzidetto, il dubbio di
legittimità costituzionale all'art. 260 cod. civ., in quanto al
genitore tenuto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del
figlio adulterino non riconosce l'esercizio della patria potestà.
2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 279
cod. civ. è fondata.
Questa Corte, con sentenza n. 118 di pari data, pur dichiarando non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 cod.
civ. sollevata con ordinanza del tribunale di Messina, il quale aveva
ritenuto che tale norma contrastasse con l'art. 30, primo comma, della
Costituzione in quanto limita alle tre ipotesi in essa previste il
diritto agli alimenti, ha già rilevato che "la normativa dell'art. 30,
espressa nei suoi commi maggiormente significativi ... denuncia
un'intima complementarità e coerenza" e ne ha desunto che il
costituente ha voluto attribuire il diritto al mantenimento, alla
educazione e alla istruzione "ai figli naturali che (non riconosciuti o
non legittimati) possono, secondo la legislazione vigente,
giudizialmente ed a tutti i consentiti fini provare la paternità o la
maternità", osservando che in tal modo "si è innovato nei confronti
del sistema in quanto si è data la possibilità giuridica ai figli,
nei casi e per le ipotesi di cui all'art. 279, di ottenere il
mantenimento nei confronti dei genitori".
Pertanto l'art. 279 è illegittimo nella parte in cui al figlio
adulterino, nelle tre ipotesi di cui allo stesso articolo, non
riconosce il diritto al mantenimento, alla educazione e alla
istruzione.
Tuttavia, proprio per l'esigenza di armonico coordinamento tra loro
dei vari commi dell'art. 30 della Costituzione, in concreto non può
non rilevare la tutela degli interessi facenti capo ai membri della
famiglia legittima e costituzionalmente tutelati, tra i quali quello
inerente al rispetto della personalità (art. 30, comma terzo, e art. 2
della Costituzione).
3. - Non fondata invece appare la questione prospettata concernente
l'art. 260 del codice civile.
Di fronte al diritto al mantenimento, alla educazione e alla
istruzione, di cui sopra si è detto, sta certamente una corrispondente
situazione giuridica passiva, che, secondo il disposto dell'art. 30,
primo comma, della Costituzione, si presta ad essere qualificata
"diritto-dovere". Senonché da ciò non può assolutamente dedursi
quanto assume il giudice a quo, e cioè che al genitore adulterino, sia
pure tenuto a mantenere, educare ed istruire il figlio, spetti la
patria potestà nei confronti di questo (in guisa da escludersi, nel
caso concreto, la necessità della nomina del tutore).
Il presupposto su cui si basa l'ordinanza è palesemente erroneo.
L'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole non è
inseparabile dalla patria potestà, né la presuppone necessariamente.
Basta considerare che esso, nell'ambito della filiazione legittima,
quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, è a carico degli altri
ascendenti (art. 148 cpv. cod. civ.), e che l'obbligo predetto non
viene certamente meno nella ipotesi di decadenza del genitore legittimo
o naturale dalla patria potestà a norma dell'art. 330 e dell'art. 260,
comma secondo, del codice civile
Il vero è che la patria potestà del genitore nei confronti del
figlio naturale non riconosciuto non può sorgere se non per effetto
(art. 277 cod. civ.) della dichiarazione di paternità o maternità
naturale, in dipendenza dell'esercizio dell'azione rispettivamente
prevista dagli artt. 269 e 272 cod. civ., la quale, come già rilevato
nella predetta decisione di questa Corte, è ben diversa, per
presupposti ed oggetto, dall'azione di cui all'art. 279, anche se
questa, in dipendenza della parziale dichiarazione di illegittimità
costituzionale risultante da questa stessa pronuncia, può essere
diretta al soddisfacimento del diritto al mantenimento, alla educazione
e alla istruzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 279 del codice
civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni
altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione
giudiziale di paternità, non riconosce al figlio naturale, nelle tre
ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli
alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 260 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 30,
primo comma, della Costituzione, con ordinanza 7 ottobre 1972 del
giudice tutelare presso la pretura di Asti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere