CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha rigettato l'istanza di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concedendo la detenzione domiciliare a [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso dell'interessato sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; considerato, infatti, che il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale (concedendo, invece, la detenzione domiciliare) ritenendo insussistente la revisione critica continuando il [OSCURATO:PERSONA] a svolgere, dopo la dichiarazione di fallimento e la sentenza di condanna, la medesima attività lavorativa con il ruolo di amministratore di fatto (lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di recarsi pressoché tutti i giorni presso la società intestata alla figlia) e non essendosi mai attivato, nonostante i numerosi rinvii, per la ricerca di attività di volontariato o in senso lato riparative nei confronti della società; rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il fA7 vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di affidamento in prova; ritenuto che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., e la detenzione domiciliare, nella sua forma ordinaria regolata dall'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., sono misure alternative alla detenzione carceraria che, a diverso titolo, attuano la finalità costituzionale rieducativa della pena; ritenuto che la prima misura può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che la medesima, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla menzionata rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; 2Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413); ritenuto che se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena e il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare «generica», alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di assai contenuta durata; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara P.Q.M