CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15603/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente all’avvocatoGIAMBATTISTA PETRELLA- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoCARLO SCAGLIA unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 572/2022depositata il 20/06/2022;Numero registro generale 17414/2022Numero sezionale 512/2026Numero di raccolta generale 15603/2026Data pubblicazione 21/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. Il Tribunale di Genova accoglieva in parte l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza ingiunzione n.1621/2018, emessa nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] diGenova, rideterminando la sanzione di € 32.000,00 per laviolazione dell’art. 193/1° comma d.lvo n.152/2006 in € 9.600,00.2. [OSCURATO:PERSONA] di Genova proponeva appello avverso lasuddetta sentenza.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame e proponeva appelloincidentale.4. La Corte d’Appello di Genova dichiarava improcedibilel’appello incidentale in quanto non notificato e, in accoglimentodell’appello principale rigettava l’opposizione presentata da MobilioNicola Impresa individuale avverso l’ordinanza ingiunzione n.1621/2018 emessa in data 8.8.2018 dalla [OSCURATO:PERSONA] metropolitana diGenova.La Corte d’Appello esaminava la normativa da applicare al finedi verificare se potesse o meno qualificarsi come sanzioneamministrativa avente natura sostanzialmente penale anche al finedi applicare il principio di retroattività della norma sopravvenutapiù favorevole.Secondo il giudice del gravame, in ragione dei massimi edittaliprevisti, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 258, quartocomma, d.lgs. n.152/2006 non poteva ritenersi connotata da ungrado di afflittività tale da poter essere consideratasostanzialmente penale (nello stesso senso Cass.18469/2020,Cass. 17291/20, Cass. 16517/20, Cass. pen., 12777/2018) eNumero registro generale 17414/2022Numero sezionale 512/2026Numero di raccolta generale 15603/2026Data pubblicazione 21/05/2026pertanto riteneva doversi applicare applicabile il principio generaletempus regit actum. Pertanto, l’opposizione all’ordinanzaingiunzione nr. 1621/2018 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] diGenova doveva essere integralmente respinta.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza.6. [OSCURATO:PERSONA] di Genova ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale i ricorrenti chiedono di sollevarequestione di legittimità costituzionale sull’irragionevole trattamentosanzionatorio dell’art. 258 D.lgs. n. 152/2006, in riferimento agliartt. 3 e 97 Cost., nonché agli artt. 20 e 41 comma 1 Carta deiDiritti Fondamentali UE (eguaglianza dei cittadini ed imparzialitàdella P.A.).1.2 In ogni caso nel ricorso si deduce la falsa applicazione degliartt. 1 legge n. 689/1981, 11 e 14 c.d. Preleggi e del principiotempus regit actum, stante la natura “sostanzialmente penale”della sanzione di cui all’art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, inrelazione alla violazione dell’art. 193 comma 1 d.lgs. n. 152/2006.Necessità di applicare in ogni caso la lex mitior in favore delricorrente (in riferimento alle pagg. da 7 a 15 dell’impugnatapronuncia).2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.: necessità dicompensare integralmente le spese di lite per la novità dellaquestione trattata, per la frammentarietà della giurisprudenza inmateria, e/o per “analoghe eccezionali ragioni”.3. Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce dello iussuperveniens.Numero registro generale 17414/2022Numero sezionale 512/2026Numero di raccolta generale 15603/2026Data pubblicazione 21/05/2026Infatti, l'art. 8-quater, comma 1, d.l. 18 ottobre 2023, n. 145,convertito, con modificazioni, dalla l. 15 dicembre 2023, n. 191, haintrodotto, nel Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006) l’articolo258, comma 9 bis, che dispone testualmente: «9-bis. Ledisposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazionicommesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decretolegislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia giàintervenuta sentenza passata in giudicato» (cfr. art. 8 quatercomma 1 DL 145/2023).L’articolo 258, comma 9, a sua volta dispone che: «Chi conun'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presentearticolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione,soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piùgrave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chicon più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno,commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o didiverse disposizioni di cui al presente articolo».Questa Corte si è già pronunciata in più occasioni nel senso diaccogliere i motivi di ricorso relativi alla possibilità di applicare ilcomma 9 dell’art. 258 d.lgs. n. 152/2006 alla luce del sopravvenutoart. 9 bis (Sez. 2, Ordinanza n. 8588 del 2024 eSez. 2, Sentenza n. 26706 del 2025).In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso,assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corted’Appello di Genova che, in diversa composizione, considererà lanuova disciplina legislativa di cui sopra e all’esito regolerà anche lespese di questo giudizio. P.Q.MNumero registro generale 17414/2022Numero sezionale 512/2026Numero di raccolta generale 15603/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spesedel presente giudizio alla Corte d’Appello di Genova in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 3 marzo 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco