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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 dicembre 2022

Cassazione n. 20515/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35966_22 Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, co. 5, TU Stup., deducono la mancanza della motivazione rispetto alle allegazioni difensive e con il secondo motivo di ricorso lamentano l'illogicità manifesta della motivazione anche con riguardo alla elusione della logica della prova; rilevato che con il terzo motivo i ricorrenti deducono l'incapacità della motivazione a raggiungere il livello di certezza della prova conclannatoria, ossia la contrarietà della motivazione sia alla prova accusatoria risultante dagli atti richiamati, sia alla prova difensiva risultante dai medesimi e, con il quarto motivo di ricorso, lamentano l'erronea applicazione della legge penale; ritenuto che tutti i predetti motivi non sono consentiti dala legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto che i motivi in parola sono parimenti non consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr. p. 5, sentenza di appello, che, nell'escludere la fondatezza della tesi della assenza di prove certe della destinazione dello stupefacente a terzi, individua, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, gli elementi indiziari univocamente tendenti ad escludere la destinazione ad uso personale e confermativi invece della destinazione per la cessione a terzi: rinvenimento della sostanza già confezionata in dosi; il rinvenimento del bilancino di precisione, dei ritagli circolari di cellophane e di un trita erba; il dato ponderale; cfr., ancora, quanto argomenta logicamente la Corte d'appello circa la assenza di qualsiasi incidenza della circostanza dedotta dalla difesa per la quale il tritaerba possa essere utilizzato anche per la preparazione ad uso personale della sostanza); ritenuto, sul punto, che tale motivazione oltre a sottrarsi alle censure svolte in sede di legittimità perché immune dai denunciati vizi, si conforma anche alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la valutazione del giudice di merito che affermi, neghi o esprima un dubbio sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanze stupefacenti è un giudizio di mero fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dallo stesso testo della sentenza (Sez. 4, sentenza n. 2522 del 26/01/1996 - dep. 06/03/1996, Rv. 204957 — 01, che ha, in particolare, osservato che l'elencazione fatta dalla giurisprudenza di indizi della finalità di cessione della detenzione dello stupefacente non ha pretese tassative e codificative nel senso che, qualora manchi anche uno solo di tali elementi, vi sia impossibilità logico-giuridica di ritenere la stessa, ma solo esemplificativa delle possibilità emergenti dalla fattispecie fenomeniche concrete); ritenuto, peraltro, che non siano idonee ad inficiare il predetto giudizio di inammissibilità le argomentazioni svolte dalla difesa nella memoria depositata in data 29.12.2022, che si sostanziano in una mera replica delle argomentazioni già sviluppate nei motivi di ricorso; ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35966_22 Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, co. 5, TU Stup., deducono la mancanza della motivazione rispetto alle allegazioni difensive e con il secondo motivo di ricorso lamentano l'illogicità manifesta della motivazione anche con riguardo alla elusione della logica della prova; rilevato che con il terzo motivo i ricorrenti deducono l'incapacità della motivazione a raggiungere il livello di certezza della prova conclannatoria, ossia la contrarietà della motivazione sia alla prova accusatoria risultante dagli atti richiamati, sia alla prova difensiva risultante dai medesimi e, con il quarto motivo di ricorso, lamentano l'erronea applicazione della legge penale; ritenuto che tutti i predetti motivi non sono consentiti dala legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto che i motivi in parola sono parimenti non consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr. p. 5, sentenza di appello, che, nell'escludere la fondatezza della tesi della assenza di prove certe della destinazione dello stupefacente a terzi, individua, con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, gli elementi indiziari univocamente tendenti ad escludere la destinazione ad uso personale e confermativi invece della destinazione per la cessione a terzi: rinvenimento della sostanza già confezionata in dosi; il rinvenimento del bilancino di precisione, dei ritagli circolari di cellophane e di un trita erba; il dato ponderale; cfr., ancora, quanto argomenta logicamente la Corte d'appello circa la assenza di qualsiasi incidenza della circostanza dedotta dalla difesa per la quale il tritaerba possa essere utilizzato anche per la preparazione ad uso personale della sostanza); ritenuto, sul punto, che tale motivazione oltre a sottrarsi alle censure svolte in sede di legittimità perché immune dai denunciati vizi, si conforma anche alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la valutazione del giudice di merito che affermi, neghi o esprima un dubbio sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanze stupefacenti è un giudizio di mero fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dallo stesso testo della sentenza (Sez. 4, sentenza n. 2522 del 26/01/1996 - dep. 06/03/1996, Rv. 204957 — 01, che ha, in particolare, osservato che l'elencazione fatta dalla giurisprudenza di indizi della finalità di cessione della detenzione dello stupefacente non ha pretese tassative e codificative nel senso che, qualora manchi anche uno solo di tali elementi, vi sia impossibilità logico-giuridica di ritenere la stessa, ma solo esemplificativa delle possibilità emergenti dalla fattispecie fenomeniche concrete); ritenuto, peraltro, che non siano idonee ad inficiare il predetto giudizio di inammissibilità le argomentazioni svolte dalla difesa nella memoria depositata in data 29.12.2022, che si sostanziano in una mera replica delle argomentazioni già sviluppate nei motivi di ricorso; ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2
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