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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 45832/2021

Testo disponibile della fonte

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., annullava il provvedimento del 13 aprile 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 629, commi 1 e 2 (con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 3) e 416- bis.1 cod. pen. (capo 7), per avere concorso, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella commissione a Nissoria, il 31 marzo 2018, di una estorsione ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante di aver agito con metodo mafioso e al fine di favorire l'associazione mafiosa alla quale appartenevano il [OSCURATO:PERSONA] e il Mauceri.

Rilevava il Tribunale del riesame come gli elementi di conoscenza a disposizione avessero riscontrato la fondatezza dell'ipotesi accusatoria con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e del Mauceri, rispettivamente quale mandante il primo e esecutore materiale il secondo; ma che i dati acquisiti non avessero integrato gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Gagliano che, latore di un messaggio inviato dal [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa, non vi era prova che avesse consapevolmente concorso della consumazione del delitto in argomento.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale nisseno ingiustificatamente annullato il provvedimento genetico della misura, benché le carte del procedimento avessero comprovato che il Gagliano - il quale, interrogato, si era protestato innocente - si era fatto latore della richiesta estorsiva formulata dal [OSCURATO:PERSONA], ma che non vi era prova che avesse agito perché a tanto costretto ovvero perché 'disinteressato' rispetto alla vicenda. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

2. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

3. Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza delle ragioni per le quali non potessero ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del Gagliano in ordine al reato di estorsione aggravata contestatogli.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convincentemente illustrato come, a fronte delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], già destinatario di analoga pretesa estorsiva alla quale aveva personalmente resistito - il quale aveva confermato l'esistenza di quella richiesta estorsiva formulata dal [OSCURATO:PERSONA], capo della famiglia mafiosa di Leonforte all'epoca detenuto in carcere, cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto versando quanto richiesto per la "vigilanza" del cantiere, precisando che il messaggio del capo clan era stato 'veicolato' proprio da [OSCURATO:PERSONA], parente della vittima - fosse risultato riscontrato il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e del Mauceri (quest'ultimo, affiliato al menzionato clan mafioso, autore della materiale ricezione della somma di denaro consegnata dall'estorto), ma non anche quello del Gagliano.

E ciò perché, non potendo valorizzare la mera attestazione dell'indagato di estraneità alla vicenda e non essendo stato sentito su tale aspecifico aspetto il Muratore, non era stato affatto chiarito a che titolo il Gagliano, parente del Muratore e dipendente di una ditta del [OSCURATO:PERSONA], si fosse "prestato" a fare da messaggero; ovvero in che modo (se, ad esempio, con personale impiego di iniziative per accrescere la forza intimidatrice della richiesta) o per soddisfare quale interesse (se, cioè, operando nell'esclusivo interesse della vittima o anche per soddisfare un interesse proprio o del mandante) avesse veicolato il messaggio estorsivo che il capo clan, detenuto in carcere, aveva fatto pervenire all'imprenditore.

Da tali circostanze il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo nel quale non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come il Gagliano non potesse essere considerato, a livello indiziario, soggettivamente responsabile del delitto addebitatogli.(it P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] lier estensore [OSCURATO:PERSONA] ol prile Stef no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., annullava il provvedimento del 13 aprile 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 629, commi 1 e 2 (con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 3) e 416- bis.1 cod. pen. (capo 7), per avere concorso, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella commissione a Nissoria, il 31 marzo 2018, di una estorsione ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante di aver agito con metodo mafioso e al fine di favorire l'associazione mafiosa alla quale appartenevano il [OSCURATO:PERSONA] e il Mauceri. Rilevava il Tribunale del riesame come gli elementi di conoscenza a disposizione avessero riscontrato la fondatezza dell'ipotesi accusatoria con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e del Mauceri, rispettivamente quale mandante il primo e esecutore materiale il secondo; ma che i dati acquisiti non avessero integrato gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Gagliano che, latore di un messaggio inviato dal [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa, non vi era prova che avesse consapevolmente concorso della consumazione del delitto in argomento. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale nisseno ingiustificatamente annullato il provvedimento genetico della misura, benché le carte del procedimento avessero comprovato che il Gagliano - il quale, interrogato, si era protestato innocente - si era fatto latore della richiesta estorsiva formulata dal [OSCURATO:PERSONA], ma che non vi era prova che avesse agito perché a tanto costretto ovvero perché 'disinteressato' rispetto alla vicenda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 2. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3. Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza delle ragioni per le quali non potessero ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del Gagliano in ordine al reato di estorsione aggravata contestatogli. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convincentemente illustrato come, a fronte delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], già destinatario di analoga pretesa estorsiva alla quale aveva personalmente resistito - il quale aveva confermato l'esistenza di quella richiesta estorsiva formulata dal [OSCURATO:PERSONA], capo della famiglia mafiosa di Leonforte all'epoca detenuto in carcere, cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto versando quanto richiesto per la "vigilanza" del cantiere, precisando che il messaggio del capo clan era stato 'veicolato' proprio da [OSCURATO:PERSONA], parente della vittima - fosse risultato riscontrato il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e del Mauceri (quest'ultimo, affiliato al menzionato clan mafioso, autore della materiale ricezione della somma di denaro consegnata dall'estorto), ma non anche quello del Gagliano. E ciò perché, non potendo valorizzare la mera attestazione dell'indagato di estraneità alla vicenda e non essendo stato sentito su tale aspecifico aspetto il Muratore, non era stato affatto chiarito a che titolo il Gagliano, parente del Muratore e dipendente di una ditta del [OSCURATO:PERSONA], si fosse "prestato" a fare da messaggero; ovvero in che modo (se, ad esempio, con personale impiego di iniziative per accrescere la forza intimidatrice della richiesta) o per soddisfare quale interesse (se, cioè, operando nell'esclusivo interesse della vittima o anche per soddisfare un interesse proprio o del mandante) avesse veicolato il messaggio estorsivo che il capo clan, detenuto in carcere, aveva fatto pervenire all'imprenditore. Da tali circostanze il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo nel quale non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come il Gagliano non potesse essere considerato, a livello indiziario, soggettivamente responsabile del delitto addebitatogli.(it P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] lier estensore [OSCURATO:PERSONA] ol prile Stef no
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