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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 38534/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il g irn 1j_Rosto 2023 la Corte di • • appello di Trieste confermava la sentenza del r. • 2022 con cui il G.U.P. del Tribunale di Trieste aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed € 30.000 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione lamentando la mancata riqualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, valorizzando in senso negativo per il ricorrente il fatto che questo sia gravato da numerosi precedenti penali specifici unitamente alla non modestissima quantità di sostanza da questi ricevuta, a fini di spaccio, ha argomentato in modo non manifestamente illogico la motivazione della sentenza nella parte in cui non è stata riconosciuta la ipotesi del fatto di lieve entità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il C nsiglierestenre il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il g irn 1j_Rosto 2023 la Corte di • • appello di Trieste confermava la sentenza del r. • 2022 con cui il G.U.P. del Tribunale di Trieste aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed € 30.000 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione lamentando la mancata riqualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, valorizzando in senso negativo per il ricorrente il fatto che questo sia gravato da numerosi precedenti penali specifici unitamente alla non modestissima quantità di sostanza da questi ricevuta, a fini di spaccio, ha argomentato in modo non manifestamente illogico la motivazione della sentenza nella parte in cui non è stata riconosciuta la ipotesi del fatto di lieve entità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il C nsiglierestenre il
Sentenza Cassazione n. 38534/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris