CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che con esso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento materiale del reato ascritto (violazione degli obblighi e delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), ma le relative doglianze sono articolate in fatto e risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e puntualmente disattesi dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove si nota che l'imputato poteva fuoriuscire dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di lavoro, ma solo previa comunicazione degli spostamenti e dei relativi orari, indispensabile per assicurare il necessario controllo delle forze dell'ordine); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il