CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 19090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22432/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 162, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrenti – F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22432/2017 Numero sezionale 1064/2022 Numero di raccolta generale 19090/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – intimati – avverso la sentenza n. 1939/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/08/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] agì innanzi al Tribunale di Verona per ottenere l’accertamento del proprio acquisto per usucapione di alcuni terreni agricoli in Brenzone, individuali al locale CT al foglio 33, mapp. 20, 21, 32, 33, convenendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], originario titolare dei fondi- nonché -quali titolari di garanzia ipotecaria sui terreni stessi- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. Dedusse l’attore di avere gestito e coltivato i fondi fin dagli anni ’50, sostenendo gli oneri di custodia, amministrazione e manutenzione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono contestando la fondatezza della domanda e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], eccependo il difetto di legittimazione passiva, in virtù della rinuncia all’eredità del defunto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] restarono invece contumaci. Con sentenza del 19 novembre 2014 il Tribunale di Verona respinse la domanda. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Venezia rigettò il gravame, osservando che le attività dedotte dall’appellante quali manifestazioni del possesso -sfruttamento di due R.G. 22432/2017 - Pagina nr. 2 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22432/2017 Numero sezionale 1064/2022 Numero di raccolta generale 19090/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 prati e di un terreno boschivo con raccolta dei frutti- non costituivano indice univoco dell’esercizio dell’animus possidendi. La Corte territoriale, ulteriormente, disattese le censure mosse dall’appellante in ordine alla valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure, in particolare in ordine alle circostanze dell’apposizione di una recinzione e dell’installazione di una cisterna - peraltro riferite al solo mapp. 33- concordando con il Tribunale di Verona in ordine al fatto che dalle prove emergeva: 1) che la recinzione insisteva su altro terreno estraneo alla controversia, ed era stata semplicemente ripristinata; 2) la cisterna non era incorporata al suolo ma veniva spostata secondo necessità. 3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] -deceduto in data 10 aprile 2017- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno altresì depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in tre motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1140, 1148, 1150 e 1158 c.c. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che per la natura dei terreni l’unica modalità di sfruttamento dei medesimi era costituita da attività come la raccolta delle castagne, la potatura degli alberi e lo sfalcio di terra, abbia poi escluso che tali R.G. 22432/2017 - Pagina nr. 3 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22432/2017 Numero sezionale 1064/2022 Numero di raccolta generale 19090/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 attività fossero idonee a costituire estrinsecazione del possesso ad usucapionem. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1140, 1144 e 1158 c.c. Censurando un passaggio argomentativo della decisione della Corte territoriale che il ricorso ritiene non perspicuo, viene congetturato che nella sentenza impugnata sia stata ipotizzata una situazione di tolleranza da parte dei formali titolari del terreno, opponendo che, in realtà, nessun atteggiamento di tolerantia domini era stato provato dalle convenute e neppure concretamente appurato dalla decisione della Corte d’Appello di Venezia. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3) e 5), c.p.c.: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1140 e 1158 c.c. per avere la Corte escluso che l’attività di ripristino della recinzione costituisse estrinsecazione dell’ animus possidendi, limitando tale valenza alla sola realizzazione ex novo; b) l’omessa valutazione di un fatto decisivo, per avere la Corte falsamente inteso il contenuto di una delle deposizioni testimoniali, dalle quali emergeva che la recinzione in realtà interessava anche il mapp. 33. 2. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha reiteratamente affermato che ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che R.G. 22432/2017 - Pagina nr. 4 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22432/2017 Numero sezionale 1064/2022 Numero di raccolta generale 19090/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 la medesima è svolta uti dominus. Parimenti è stato chiarito che costituisce accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 - Rv. 657277 - 01). È ben vero che -come sottolinea il ricorso- questa Corte ha anche affermato che la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25922 del 29/11/2005 - Rv. 585434 - 01). Tuttavia, anche l’orientamento appena richiamato ha comunque ribadito la necessità che il comportamento tenuto dal soggetto che deduce il proprio possesso presenti caratteri tali da rivelare anche all'esterno una indiscussa e piena signoria di fatto sul bene, e quindi il concorso di condotte che manifestino un inequivoco animus possidendi. L’individuazione delle specifiche modalità di sfruttamento dei beni, quindi, se può incidere sulla valutazione che l’organo giudicante è chiamato a svolgere circa l’idoneità delle condotte ad integrare un possesso ad usucapionem, non può tuttavia tradursi in uno svuotamento -parziale o totale- di quelli che sono i requisiti imprescindibili del possesso medesimo, a cominciare dalla presenza di condotte che siano idonee a palesare anche all'esterno una signoria di fatto sul bene con caratteri di pienezza ed esclusività. Nel caso in esame, correttamente la Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto che le condotte confermate dalle deposizioni testimoniali - R.G. 22432/2017 - Pagina nr. 5 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22432/2017 Numero sezionale 1064/2022 Numero di raccolta generale 19090/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 raccolta delle castagne, sfalcio di erbe, taglio di legna, ripristino di una recinzione che non risultava essere stata realizzata originariamente dal ricorrente (aspetto, questo, su cui si tornerà nell’esame del terzo motivo di ricorso), utilizzo di una cisterna mobile non infissa al suolo- fossero di per sé inidonee a palesare un inequivoco animus possidendi, e ciò proprio perché la natura dei terreni in questione -prati e bosco di castagni- palesava la piena compatibilità di tali condotte con un impiego anche occasionale e non esclusivo dei fondi in questione, risultando necessarie, per palesare un animus rem sibi habendi univoco e manifesto, condotte ben più qualificate, tenuto anche conto del fatto che la stessa Corte territoriale ha richiamato una deposizione da cui emergeva che anche altri soggetti diversi dall’originario attore impiegavano i prati in questione per il pascolo del bestiame. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il motivo di ricorso si incentra, in realtà, sul valore semantico dell’impiego -in uno dei passaggi della motivazione della decisione impugnata- dell’avverbio “affatto”. Da tale profilo meramente stilistico il ricorso desume che la Corte d’Appello di Venezia abbia affermato che le condotte dell’originario attore si erano verificate in una situazione di tolerantia domini, e come tali non erano idonee ad integrare un possesso ad usucapionem. Questo approdo, conclude il ricorso, costituirebbe valutazione della Corte del tutto priva sia di riferimenti nelle difese delle parti sia di riscontri nelle risultanze istruttorie. Le argomentazioni del ricorso, in realtà, risultano esse stesse prive di riscontro nella motivazione della sentenza impugnata e non vengono ad intaccare quella che è la sua vera ratio. Emerge in modo netto dalla motivazione che la Corte veneziana non ha ipotizzato una situazione di tolerantia domini -che non risulta in alcun modo richiamata- ma -dando peraltro applicazione al già R.G. 22432/2017 - Pagina nr. 6 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22432/2017 Numero sezionale 1064/2022 Numero di raccolta generale 19090/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 richiamato principio per cui l'attività di chi si pretende possessore deve essere considerata in correlazione al comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 - Rv. 657277 - 01)- ha semplicemente inteso ribadire che le condotte dedotte come manifestazione del possesso, proprio per la loro piena compatibilità (o “non incompatibilità”) con l’esercizio dei diritti dominicali da parte dell’effettivo proprietario, risultavano inidonee a costituire una manifestazione univoca e manifesta di un inequivoco animus possidendi. 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato, quanto alla dedotta violazione dell’art. 360, n. 3) e inammissibile, quanto alla dedotta violazione dell’art. 360, n. 5). Quanto al primo profilo, è stato effettivamente chiarito da questa Corte che la prova dell'intervenuta recinzione del fondo può costituire, in concreto, rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022 - Rv. 663640 - 01). Tale principio, tuttavia, va inteso nel senso che, quando il soggetto che adduce la veste di possessore proceda al ripristino sul fondo altrui di una recinzione preesistente, ma successivamente deterioratasi al punto da non svolgere più la funzione di interclusione, detto ripristino ben può costituire manifestazione del possesso ma solo a partire dal momento in cui, restaurata la funzione di interclusione della recinzione, quest’ultima cominci ad essere utilizzata per escludere altri soggetti dall’accesso al bene, senza che a colui che rivendica il possesso sia consentito invocare a proprio favore sia il periodo anteriore in cui la R.G. 22432/2017 - Pagina nr. 7 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22432/2017 Numero sezionale 1064/2022 Numero di raccolta generale 19090/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 recinzione era stata realizzata ed utilizzata da terzi, sia il periodo in cui essa -per il suo deteriorarsi- aveva addirittura perso la propria precipua funzione. Nel caso in esame, quindi, correttamente la Corte veneta ha evidenziato come la recinzione -che peraltro lo stesso originario attore aveva riferito ad uno solo dei diversi mappali interessati dalla domanda- fosse stata ripristinata solo negli anni 2000-2001, e quindi non potesse assumere rilevanza ai fini del vaglio della sussistenza di un possesso ventennale, essendo stato introdotto il giudizio di primo grado solo nel 2007. Quanto al secondo profilo, va rammentato che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 - 01). Nel caso di specie, in realtà, quella che con il ricorso viene censurata è la valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale, in tal modo sollecitando un sindacato che si pone in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove R.G. 22432/2017 - Pagina nr. 8 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22432/2017 Numero sezionale 1064/2022 Numero di raccolta generale 19090/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01). 5. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 12 maggio 2022. Il Presidente R.G. 22432/2017 - Pagina nr. 9 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 22432/2017 Numero sezionale 1064/2022 Numero di raccolta generale 19090/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] R.G. 22432/2017 - Pagina nr. 10 di 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8