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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 41766/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di VERONA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di revoca/sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 216 e 223 L. F. , 5 e 10-bis e 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000, siccome gravemente indiziato di avere rivestito un ruolo di primo piano nell'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati fallimentari (più delitti di bancarotta fraudolenta) e tributari (omesso versamento di imposte e contributi previdenziali). [OSCURATO:PERSONA] a quo ha escluso sopravvenienze significative in grado di incidere, in senso favorevole all'imputato, sulle esigenze cautelari delibate e riconosciute dal primo giudice.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti è stato emesso, medio tempore, il decreto di giudizio immediato), con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge sei motivi, denunciando vizi della motivazione, manifestamente illogica e mancante, sotto plurimi profili afferenti al profilo delle esigenze cautelari.

2.1. Con il primo, si duole del mancato scrutinio del requisito dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, in specie, con riferimento al ravvisato pericolo di recidiva, desunto dal Tribunale distrettuale dalla mera gravità dei fatti contestati e dalla protrazione delle condotte illecite per oltre un decennio, senza individuare - si sostiene - indici ragionevoli e concreti di probabile reiterazione dei reati, pericolo che, in realtà, non ha ravvisato più neppure il P.M. procedente, atteso che tutti i coimputati, anche con ruolo di vertice, sono liberi a seguito dell'annullamento della ordinanza cautelare nei loro confronti per vizi della notifica.

2.2. Con il secondo motivo, censura l'affermazione che il ricorrente sarebbe stato l'amministratore di fatto delle cooperative in dissesto, laddove nessuno ha mai fatto menzione di un tale ruolo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Il terzo motivo afferisce al pericolo di inquinamento probatorio, in relazione al quale ci si duole che l'ordinanza impugnata non avrebbe spiegato, anche in questo caso, le ragioni dell'attualità e concretezza del ravvisato periculum, atteso l'avvenuto esercizio dell'azione penale, e comunque, esso essendo stato ancorato a un'unica telefonata intercettata nel settembre 2020, avente a oggetto l'indottrinamento di un testimone, costituente un fatto unico e isolato, non essendosi registrata in seguito alcuna condotta volta a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova.

2.4. Con riguardo al pericolo di reiterazione, si lamenta la mancanza di riscontro alla deduzione difensiva incentrata sulla sospensione dall'esercizio delle professione decretata dall'Ordine degli avvocati e comunicata a tutti gli iscritti all'Albo, cosicchè risulta del tutto sganciato dall'effettivo contesto imprenditoriale l'affermato pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui Passarin è indagato, le quali presuppongono la qualifica formale di avvocato e l'operatività di consorzi e cooperative, requisiti entrambi non più sussistenti.

2.5. Sotto tale ultimo profilo, la difesa ricorrente, con un quinto motivo, segnala come le cooperative e i consorzi attraverso i quali sarebbero state commesse le condotte contestate sono tutte fallite, ad eccezione di una, la Erregierre, con la conseguente impossibilità di replica del meccanismo articolato e complesso necessario alla commissione dei reati, che nella stessa impostazione dell'ordinanza genetica, erano stati agevolati dall'attività dello studio di consulenza 18-81 s.r.l. creato ad hoc per facilitare la gestione delle cooperative insolventi e commessi mediante consorzi falliti, salvo Erregierre che, però, ha di fatto cessato l'attività.

2.6. Con l'ultimo motivo si rappresenta, in punto di esigenze cautelari, come il ricorrente stia per compere 70 anni di età, è un avvocato sostanzialmente incensurato, e, per le ragioni esposte, non più in condizioni di reiterare analoghe condotte illecite. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Va preliminarmente ricordato che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca/ sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6 , n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292; conf.

Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016 Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015 Rv. 265569 ).

Questo vuol dire che il provvedimento del Tribunale del riesame si inserisce nel limitato contesto giuridico del controllo sulla sopravvenienza di elementi che, unitamente a quelli già acquisiti e complessivamente valutati, possano incidere, ex art. 299 cod. proc. pen., su persistenza e intensità delle esigenze cautelari già ritenute in sede di applicazione della misura - non essendo intaccata dal ricorso la questione della persistenza della gravità indiziaria. 1.1.Nell'ambito di tale perimetro cognitivo, la rivalutazione che compete al Tribunale distrettuale - limitatamente al tema devoluto - va svolto alla luce dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, che, va ricordato, operano come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale.( Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011 Cc. (dep. 22/04/2011 ), P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 249324; conf.

Sez. 2 - , n. 10383 del 18/02/2022 Rv. 282758).

1.2. individuate tali coordinate, si osserva che a esse si è in realtà attenuto il Tribunale del riesame, che ha escluso, con congrue argomentazioni, che i singoli elementi sopravvenuti, prospettati dall'appellante, avessero valenza decisiva nel senso di incidere significativamente sul quadro cautelare che ha portato alla sottoposizione dell'indagato al regime degli arresti donniciliari.2.In primo luogo, l'ordinanza impugnata ha escluso rilevanza al c.d. 'tempo silente', non avendo ravvisato elementi ulteriori rispetto al mero decorso del tempo.

2.1. Ora, con riguardo al valore da attribuire al decorso del tempo, secondo condiviso e accreditato orientamento giurisprudenziale, il c.d.

"tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari( Sez. 2 - n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999; conf.

Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Rv. 252050 ).

Inoltre, è stato chiarito che, ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, il mero decorso del tempo ha valore neutro solo ove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare. (Sez. 4 n. 13895 del 05/03/2020 Cc. (dep. 07/05/2020 ) Rv. 278866 ), e che tale valore conserva anche nel caso di decorso di un lungo periodo di carcerazione, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia. (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139), né l'attenuazione delle esigenze cautelari può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare. (Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017 Rv. 271119).

2.2. Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale distrettuale ha rilevato che si è al cospetto di una contestazione per reato associativo 'protrattosi per un lungo arco temporale, con condotta permanente dal 2010 all'attualità ( cfr. ordinanza applicativa della misura cautelare in data 17/11/2021, eseguita nel luglio 2022), in relazione al quale ha ritenuto non idoneo a produrre l'invocato affievolimento del pericolo di recidiva il decorso di pochi mesi in regime domiciliare ( l'ordinanza impugnata è del febbraio 2023), in assenza di altre e diverse circostanze che, considerate sinergicamente con il fattore tempo, permettano di ritenere affievolite le esigenze di ci all'art. 274 cod. proc. pen.( Sez. 4, n. 34786 del 08/04/2014 Cc. (dep. 07/08/2014 ) Rv. 260293, in una fattispecie associativa), senza che la Difesa abbia saputo esprimere, su tale punto, una critica argomentata a tale motivazione, anzi omettendo anche di specificare quali elementi sarebbero stati pretermessi, e in realtà neppure confrontandosi con la circostanza dirimente evidenziata dal Tribunale, della lunga protrazione dell'attività illecita interrotta solo a seguito della adozione della misura cautelare, ciò che, del tutto ragionevolmente, ha condotto il Giudice a quo a ravvisare attuali e concrete esigenze cautelari.

Non solo, perché, come si è anticipato, il Tribunale ha escluso che altri elementi segnalati dalla Difesa avessero capacità di incidere su tale profilo.2.3.Corretta la valutazione del Tribunale con riguardo alla censura - anch'essa compendiata nel primo motivo di ricorso - correlata alla posizione dei coindagati, dal momento che, in tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante. ( conf.

Sez. 3, n. 26385 del 09/06/2011, Rv. 250678; Sez. 6, n. 4993 del 03/12/2009 (dep. 2010 ) Rv. 246076).

In ogni caso, l'ordinanza impugnata ha anche osservato come "quasi tutti i coindagati non sottoposti ad alcuna misura cautelare rivestivano una posizione di minor rilievo nell'ambito dell'associazione per delinquere oggetto di imputazione rispetto al PASSARIN", di cui è stato sottolineato, al contrario, il ruolo di primaria importanza nell'ambito del sodalizio, in tal modo dando conto della diversa posizione processuale del ricorrente rispetto agli altri coindagati, e, quindi, della insussistenza del denunciato profilo di illogicità.

3. Del tutto generica la deduzione (secondo motivo) che si concentra sul ruolo di amministratore di fatto, che è stato attribuito al ricorrente nell'ordinanza impugnata, senza una stretta corrispondenza con quanto emergente dall'ordinanza genetica: all'evidenza, il provvedimento impugnato ha inteso valorizzare il ruolo effettivo svolto dal ricorrente nel sodalizio criminoso, appunto di gestore delle cooperative strumentali alla commissione dei reati, in coerenza con l'orientamento di questa Suprema Corte che, da tempo, tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale dell' investitura.

4. Non colgono nel segno neppure il quarto e il quinto motivo, ancora concentrati sul pericolo di reiterazione che, nell'ottica difensiva, sarebbe stato inciso dalla sospensione dell'imputato dall'albo professionale e dall'intervenuto fallimento delle società con cui, negli anni, il sodalizio ha operato, con la conseguente impossibilità di replica dell'articolato meccanismo necessario alla commissione dei reati. 5.In primo luogo, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il Tribunale distrettuale ha specificamente vagliato entrambi tali profili.

Ha osservato, dunque, che il provvedimento di sospensione non è in grado di incidere decisivamente sul periculum, sia per la sua temporaneità ( in effetti è già cessato) che per la natura del contributo apportato dal ricorrente, non limitato a consulenze legali, avendo egli compiuto in favore del sodalizio attività che esulavano anche dalla sua qualifica professionale, tali attività evidentemente risultando piuttosto riconducibili a rapporti e contatti maturati con la sua professione nel corso dei decenni.

5.1. D'altro canto, con riguardo al dedotto fallimento della quasi totalità delle società che sono risultate essere riconducibili alla compagine criminosa, al di là dell'osservazione che si legge nell'ordinanza impugnata, che ha sottolineato come l'attività captativa abbia individuato la Erregierre come la società attraverso cui "proseguire a lavorare", c'è da dire che il pericolo di reiterazione attiene al pericolo di commissione di analoghi reati e non dello stesso fatto, cosicchè risulta del tutto irrilevante che le aziende di cui il gruppo si è servito in passato siano oggi fallite o inattive, ben potendo l'indagato rivolgersi ad altre società attraverso cui reiterare il reato.

5.2. Con tali valutazioni la difesa ricorrente neppure si confronta realmente, insistendo nel perseguire una rivisitazione della valutazione effettuata dal Giudice di merito, inammissibile in questa sede, finendo per consegnare doglianze affatto specifiche, in spregio alla previsione di cui all'art. 581 cod. proc. pen. 6.Del tutto irrilevante, ai fini in esame, l'età del ricorrente, che beneficia già del regime domiciliare.

7. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, esso è conclamato, né è censurabile la valutazione espressa sul punto dal Tribunale, dal momento che, per un verso, la vicenda che ha fatto emergere tale periculum neppure è disconosciuta dal ricorrente; dall'altro, va ricordato che non costituisce requisito normativo peculiare anche del periculum di cui alla lett. a) dell'art. 274 cod. proc. pen. la reiterazione di atti di inquinamento, essendo sufficiente un unico comportamento di tal fatta, cosicchè, risulta irrilevante che si tratti di un unico episodio, quando, dalla valutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini o dell'istruttoria dibattimentale, il giudice con adeguata e specifica motivazione, dia conto delle ragioni della sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove e/o dello svolgimento non retto del processo.

7.1. Invero, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale. (Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, Rv. 199391; conf.

Sez. 2 n. 3135 del 09/12/2022 (dep. 2023 ) Rv. 284052). 8.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di VERONA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di revoca/sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 216 e 223 L. F. , 5 e 10-bis e 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000, siccome gravemente indiziato di avere rivestito un ruolo di primo piano nell'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati fallimentari (più delitti di bancarotta fraudolenta) e tributari (omesso versamento di imposte e contributi previdenziali). [OSCURATO:PERSONA] a quo ha escluso sopravvenienze significative in grado di incidere, in senso favorevole all'imputato, sulle esigenze cautelari delibate e riconosciute dal primo giudice. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti è stato emesso, medio tempore, il decreto di giudizio immediato), con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge sei motivi, denunciando vizi della motivazione, manifestamente illogica e mancante, sotto plurimi profili afferenti al profilo delle esigenze cautelari. 2.1. Con il primo, si duole del mancato scrutinio del requisito dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, in specie, con riferimento al ravvisato pericolo di recidiva, desunto dal Tribunale distrettuale dalla mera gravità dei fatti contestati e dalla protrazione delle condotte illecite per oltre un decennio, senza individuare - si sostiene - indici ragionevoli e concreti di probabile reiterazione dei reati, pericolo che, in realtà, non ha ravvisato più neppure il P.M. procedente, atteso che tutti i coimputati, anche con ruolo di vertice, sono liberi a seguito dell'annullamento della ordinanza cautelare nei loro confronti per vizi della notifica. 2.2. Con il secondo motivo, censura l'affermazione che il ricorrente sarebbe stato l'amministratore di fatto delle cooperative in dissesto, laddove nessuno ha mai fatto menzione di un tale ruolo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il terzo motivo afferisce al pericolo di inquinamento probatorio, in relazione al quale ci si duole che l'ordinanza impugnata non avrebbe spiegato, anche in questo caso, le ragioni dell'attualità e concretezza del ravvisato periculum, atteso l'avvenuto esercizio dell'azione penale, e comunque, esso essendo stato ancorato a un'unica telefonata intercettata nel settembre 2020, avente a oggetto l'indottrinamento di un testimone, costituente un fatto unico e isolato, non essendosi registrata in seguito alcuna condotta volta a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova. 2.4. Con riguardo al pericolo di reiterazione, si lamenta la mancanza di riscontro alla deduzione difensiva incentrata sulla sospensione dall'esercizio delle professione decretata dall'Ordine degli avvocati e comunicata a tutti gli iscritti all'Albo, cosicchè risulta del tutto sganciato dall'effettivo contesto imprenditoriale l'affermato pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui Passarin è indagato, le quali presuppongono la qualifica formale di avvocato e l'operatività di consorzi e cooperative, requisiti entrambi non più sussistenti. 2.5. Sotto tale ultimo profilo, la difesa ricorrente, con un quinto motivo, segnala come le cooperative e i consorzi attraverso i quali sarebbero state commesse le condotte contestate sono tutte fallite, ad eccezione di una, la Erregierre, con la conseguente impossibilità di replica del meccanismo articolato e complesso necessario alla commissione dei reati, che nella stessa impostazione dell'ordinanza genetica, erano stati agevolati dall'attività dello studio di consulenza 18-81 s.r.l. creato ad hoc per facilitare la gestione delle cooperative insolventi e commessi mediante consorzi falliti, salvo Erregierre che, però, ha di fatto cessato l'attività. 2.6. Con l'ultimo motivo si rappresenta, in punto di esigenze cautelari, come il ricorrente stia per compere 70 anni di età, è un avvocato sostanzialmente incensurato, e, per le ragioni esposte, non più in condizioni di reiterare analoghe condotte illecite. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Va preliminarmente ricordato che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca/ sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6 , n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292; conf. Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016 Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015 Rv. 265569 ). Questo vuol dire che il provvedimento del Tribunale del riesame si inserisce nel limitato contesto giuridico del controllo sulla sopravvenienza di elementi che, unitamente a quelli già acquisiti e complessivamente valutati, possano incidere, ex art. 299 cod. proc. pen., su persistenza e intensità delle esigenze cautelari già ritenute in sede di applicazione della misura - non essendo intaccata dal ricorso la questione della persistenza della gravità indiziaria. 1.1.Nell'ambito di tale perimetro cognitivo, la rivalutazione che compete al Tribunale distrettuale - limitatamente al tema devoluto - va svolto alla luce dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, che, va ricordato, operano come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale.( Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011 Cc. (dep. 22/04/2011 ), P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 249324; conf. Sez. 2 - , n. 10383 del 18/02/2022 Rv. 282758). 1.2. individuate tali coordinate, si osserva che a esse si è in realtà attenuto il Tribunale del riesame, che ha escluso, con congrue argomentazioni, che i singoli elementi sopravvenuti, prospettati dall'appellante, avessero valenza decisiva nel senso di incidere significativamente sul quadro cautelare che ha portato alla sottoposizione dell'indagato al regime degli arresti donniciliari.2.In primo luogo, l'ordinanza impugnata ha escluso rilevanza al c.d. 'tempo silente', non avendo ravvisato elementi ulteriori rispetto al mero decorso del tempo. 2.1. Ora, con riguardo al valore da attribuire al decorso del tempo, secondo condiviso e accreditato orientamento giurisprudenziale, il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari( Sez. 2 - n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999; conf. Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Rv. 252050 ). Inoltre, è stato chiarito che, ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, il mero decorso del tempo ha valore neutro solo ove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare. (Sez. 4 n. 13895 del 05/03/2020 Cc. (dep. 07/05/2020 ) Rv. 278866 ), e che tale valore conserva anche nel caso di decorso di un lungo periodo di carcerazione, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia. (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139), né l'attenuazione delle esigenze cautelari può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare. (Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017 Rv. 271119). 2.2. Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale distrettuale ha rilevato che si è al cospetto di una contestazione per reato associativo 'protrattosi per un lungo arco temporale, con condotta permanente dal 2010 all'attualità ( cfr. ordinanza applicativa della misura cautelare in data 17/11/2021, eseguita nel luglio 2022), in relazione al quale ha ritenuto non idoneo a produrre l'invocato affievolimento del pericolo di recidiva il decorso di pochi mesi in regime domiciliare ( l'ordinanza impugnata è del febbraio 2023), in assenza di altre e diverse circostanze che, considerate sinergicamente con il fattore tempo, permettano di ritenere affievolite le esigenze di ci all'art. 274 cod. proc. pen.( Sez. 4, n. 34786 del 08/04/2014 Cc. (dep. 07/08/2014 ) Rv. 260293, in una fattispecie associativa), senza che la Difesa abbia saputo esprimere, su tale punto, una critica argomentata a tale motivazione, anzi omettendo anche di specificare quali elementi sarebbero stati pretermessi, e in realtà neppure confrontandosi con la circostanza dirimente evidenziata dal Tribunale, della lunga protrazione dell'attività illecita interrotta solo a seguito della adozione della misura cautelare, ciò che, del tutto ragionevolmente, ha condotto il Giudice a quo a ravvisare attuali e concrete esigenze cautelari. Non solo, perché, come si è anticipato, il Tribunale ha escluso che altri elementi segnalati dalla Difesa avessero capacità di incidere su tale profilo.2.3.Corretta la valutazione del Tribunale con riguardo alla censura - anch'essa compendiata nel primo motivo di ricorso - correlata alla posizione dei coindagati, dal momento che, in tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante. ( conf. Sez. 3, n. 26385 del 09/06/2011, Rv. 250678; Sez. 6, n. 4993 del 03/12/2009 (dep. 2010 ) Rv. 246076). In ogni caso, l'ordinanza impugnata ha anche osservato come "quasi tutti i coindagati non sottoposti ad alcuna misura cautelare rivestivano una posizione di minor rilievo nell'ambito dell'associazione per delinquere oggetto di imputazione rispetto al PASSARIN", di cui è stato sottolineato, al contrario, il ruolo di primaria importanza nell'ambito del sodalizio, in tal modo dando conto della diversa posizione processuale del ricorrente rispetto agli altri coindagati, e, quindi, della insussistenza del denunciato profilo di illogicità. 3. Del tutto generica la deduzione (secondo motivo) che si concentra sul ruolo di amministratore di fatto, che è stato attribuito al ricorrente nell'ordinanza impugnata, senza una stretta corrispondenza con quanto emergente dall'ordinanza genetica: all'evidenza, il provvedimento impugnato ha inteso valorizzare il ruolo effettivo svolto dal ricorrente nel sodalizio criminoso, appunto di gestore delle cooperative strumentali alla commissione dei reati, in coerenza con l'orientamento di questa Suprema Corte che, da tempo, tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale dell' investitura. 4. Non colgono nel segno neppure il quarto e il quinto motivo, ancora concentrati sul pericolo di reiterazione che, nell'ottica difensiva, sarebbe stato inciso dalla sospensione dell'imputato dall'albo professionale e dall'intervenuto fallimento delle società con cui, negli anni, il sodalizio ha operato, con la conseguente impossibilità di replica dell'articolato meccanismo necessario alla commissione dei reati. 5.In primo luogo, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il Tribunale distrettuale ha specificamente vagliato entrambi tali profili. Ha osservato, dunque, che il provvedimento di sospensione non è in grado di incidere decisivamente sul periculum, sia per la sua temporaneità ( in effetti è già cessato) che per la natura del contributo apportato dal ricorrente, non limitato a consulenze legali, avendo egli compiuto in favore del sodalizio attività che esulavano anche dalla sua qualifica professionale, tali attività evidentemente risultando piuttosto riconducibili a rapporti e contatti maturati con la sua professione nel corso dei decenni. 5.1. D'altro canto, con riguardo al dedotto fallimento della quasi totalità delle società che sono risultate essere riconducibili alla compagine criminosa, al di là dell'osservazione che si legge nell'ordinanza impugnata, che ha sottolineato come l'attività captativa abbia individuato la Erregierre come la società attraverso cui "proseguire a lavorare", c'è da dire che il pericolo di reiterazione attiene al pericolo di commissione di analoghi reati e non dello stesso fatto, cosicchè risulta del tutto irrilevante che le aziende di cui il gruppo si è servito in passato siano oggi fallite o inattive, ben potendo l'indagato rivolgersi ad altre società attraverso cui reiterare il reato. 5.2. Con tali valutazioni la difesa ricorrente neppure si confronta realmente, insistendo nel perseguire una rivisitazione della valutazione effettuata dal Giudice di merito, inammissibile in questa sede, finendo per consegnare doglianze affatto specifiche, in spregio alla previsione di cui all'art. 581 cod. proc. pen. 6.Del tutto irrilevante, ai fini in esame, l'età del ricorrente, che beneficia già del regime domiciliare. 7. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, esso è conclamato, né è censurabile la valutazione espressa sul punto dal Tribunale, dal momento che, per un verso, la vicenda che ha fatto emergere tale periculum neppure è disconosciuta dal ricorrente; dall'altro, va ricordato che non costituisce requisito normativo peculiare anche del periculum di cui alla lett. a) dell'art. 274 cod. proc. pen. la reiterazione di atti di inquinamento, essendo sufficiente un unico comportamento di tal fatta, cosicchè, risulta irrilevante che si tratti di un unico episodio, quando, dalla valutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini o dell'istruttoria dibattimentale, il giudice con adeguata e specifica motivazione, dia conto delle ragioni della sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove e/o dello svolgimento non retto del processo. 7.1. Invero, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale. (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, Rv. 199391; conf. Sez. 2 n. 3135 del 09/12/2022 (dep. 2023 ) Rv. 284052). 8.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua