CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 14110/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta la mancanza di motivazione sulla richiesta formalmente articolata con l'atto di appello in ordine al riconoscimento delle circostanze generiche, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che l'affermazione secondo la quale "il trattamento sanzionatorio deve ritenersi congruo e proporzionato al caso di specie e alla gravità delle condotte", come di seguito più dettagliatamente argomentato dalla sentenza impugnata, costituisce la puntuale risposta della Corte di appello alla richiesta difensiva che, non essendo peraltro accompagnata dall'indicazione di elementi di segno favorevole a giustificazione del beneficio invocato, non consente di ritenere il diniego espresso passibile di alcuna censura; rilevato invero che, costituendo il trattamento sanzionatoti° un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena, a fronte di una motivazione che dà pienamente conto degli elementi fondanti il mancato riconoscimento del beneficio e che pertanto costituisce la compiuta evidenza del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dei giudici del gravame; rilevato che inconferente risulta a tal fine ia qualificazione del fatto come di lieve entità posto che è in corrispondenza della media dell'arco edittale fissato dall'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 che è stata quantificata la pena base, quantificazione di cui la Corte di appello ha fornito ampia e non manifestamente illogica motivazione, rilevando come, pur nelila fattispecie di lieve entità, la condotta delittuosa, rivelatrice di un'attività continuativa, fiorente e capillare sul territorio, non consentisse il riconoscimento di alcuna ulteriore riduzione di pena rispetto a quella già quantificata dal giudice di primo grado; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estenso