Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16214/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroGILAS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.toin Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Coluzzi.controricorrente – ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1370/2025 pubblicatain data 08/04/2025, n.r.g. 2811/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stata dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], addetta al supermercato“il Castoro” sito in [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19/07/2023,quando era stata licenziata per giusta causa, conseguente alla contestazionedisciplinare del 22/06/2023, con cui le era stato addebitato di aver mangiatoprodotti in vendita all’interno del laboratorio senza averli pagati, di averNumero registro generale 12020/2025Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16214/2026Data pubblicazione 25/05/2026messo a rischio di contaminazione le materie prime ivi presenti, di non averindossato gli indumenti obbligatori come i guanti, di non essersi lavata lemani dopo aver mangiato né di aver sostituito i guanti già indossati e ciò inmolteplici occasioni e specificamente nelle date ivi analiticamente indicate (n.20 episodi).

Tali addebiti erano risultati all’esito della visione dei filmati delletelecamere ivi presenti.[OSCURATO:PERSONA] impugnava il licenziamento, sostenendo l’illegittimità dei controllidatoriali effettuati mediante le videocamere installate dall’agenziainvestigativa, con conseguente inutilizzabilità delle immagini in tal modoestratte, non essendo stato stipulato un accordo collettivo né essendointervenuta l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, il tutto in assenza diun “fondato sospetto”.

Deduceva di aver sempre pagato quanto consumato,recandosi alla cassa durante il turno di lavoro o al termine dello stesso.Allegava che l’illegittima condotta datoriale le aveva causato uno stato diansia generalizzato, con danni esistenziale e morale.Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’annullamento dellicenziamento e la condanna della società alla reintegrazione nel posto dilavoro, al pagamento delle retribuzioni maturate dal 22/06/2023 sinoall’effettiva reintegrazione e al risarcimento del danno esistenziale, all’identitàprofessionale, da liquidare in euro 20.000,00 ovvero nella diversa sommaritenuta equa, e all’immagine e alla sua personalità morale, da liquidare ineuro 10.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta equa.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda,evidenziando che le videocamere erano state installate a seguito di fondatisospetti di condotte illecite già poste in essere dai dipendenti, poiché eranoemersi “vuoti inventariali”.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dalla lavoratrice, dichiarava illegittimoil licenziamento, dichiarava estinto il rapporto di lavoro e condannava lasocietà a pagare all’appellante l’indennità risarcitoria nella misura di 6mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. ecompensava le spese.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:Numero registro generale 12020/2025Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16214/2026Data pubblicazione 25/05/2026a) la prova testimoniale articolata dalla società non è ammissibile, perchéverte sulle circostanze di fatto dedotte nella memoria difensiva diappello, che tuttavia sono diverse da quelle dedotte nella memoriadifensiva di primo grado;b) nel merito, il tema della presente controversia è quello dei “controllidifensivi”, posti in essere dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 4 L. n.300/1970;c) come insegna la Corte di legittimità, occorre distinguere fra i controlli adifesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti ogruppi di dipendenti nello svolgimento della prestazione lavorativa cheli pone a contatto con tale patrimonio, controlli che devono rispettarele previsioni dell’art. 4 in tutti i suoi aspetti, e i “controlli difensivi” insenso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecitiascrivibili, sulla base di concreti indizi, a singoli dipendenti, anche sequesto si verifica durante la prestazione lavorativa; questi ultimi, anchese effettuati con strumenti tecnologici, non hanno ad oggetto la normale(Cass. n. 25732/2021), sebbene a tal fine è necessario che il datore dilavoro abbia il “fondato sospetto”, perché solo da quel momento potràprovvedere alla raccolta delle informazioni utilizzabili;d) l’onere di allegare le circostanze sulla base delle quali si siaconcretizzato il “fondato sospetto” e di provare tali circostanze gravasul datore di lavoro;e) nel caso di pecie la società non ha fornito sufficienti allegazioni in puntodi sussistenza di “fondati sospetti” circa la commissione di illeciti inambito aziendale, né ha provato – contrariamente a quanto ritenuto dalTribunale – le “ingenti differenze inventariali di recente riscontrate nelreparto gastronomia”, sulla base delle quali avrebbe dato incaricoall’agenzia investigativa di installare le telecamere di sorveglianza;f) del tutto generica è stata poi l’allegazione del “fondato sentore che alloscarico merci e nei locali retrostanti i bandi del pane-pizzeria-gastronomia alcune cose non funzionassero come avrebbero dovuto”,circostanza che priva di qualunque riferimento concreto non consentedi apprezzare e valutare la sussistenza del “fondato sospetto” diNumero registro generale 12020/2025Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16214/2026Data pubblicazione 25/05/2026commissione di illeciti, che solo consente di installare impiantiaudiovisivi al di fuori delle regole procedurali imposte dall’art. 4 L. n.300/1970;g) né è utile la giurisprudenza di legittimità invocata dalla società, chee 3 L. n. 300/1970, per i quali la Suprema Corte ha chiarito che, purammessi quelli demandati all’agenzia investigativa, devono limitarsiagli atti illeciti del dipendente, non riconducibili al mero inadempimentodell’obbligazione lavorativa (Cass. n. 21621/2018);h) ne consegue l’inutilizzabilità delle immagini e delle informazioni ricavatedall’agenzia investigativa, in quanto illecitamente acquisite, qualesanzione che discende dalla previsione generale in materia di protezionedella privacy (art. 11, co. 2, e 160, co. 6, d.lgs. n. 196/2003 e oradall’art. 2 decies del medesimo decreto legislativo a seguito dellemodifiche introdotte con il d.lgs. n. 101/2018);i) ne consegue la declaratoria di illegittimità del licenziamento, nonricorrendo gli estremi della giusta causa né del giustificato motivosoggettivo;j) la tutela da accordare è quella prevista dall’art. 3, co. 1, d.lgs. n.23/2015, non potendo essere accordata quella del secondo comma,relativa alla sola evenienza in cui sia direttamente dimostrata in giudiziol’insussistenza del fatto materiale contestato, sicché va dichiaratal’estinzione del rapporto di lavoro;k) non può essere accolta la domanda risarcitoria pure avanzata dallalavoratrice, tenuto conto del fatto che la veridicità di quanto addebitatonon è stato “nella sostanza” contestato dalla Mari – come risulta dallalettera di controdeduzioni del 27/06/2023, in cui ella ha solo premessodi non ricordare i fatti e sollevato obiezioni solo formali – ed è statoriconosciuto da altri due lavoratori, coinvolti nella medesima vicenda, iquali in sede di conciliazione sindacale hanno ammesso i fatti descrittinella lettera di contestazione disciplinare;l) le ragioni addotte dalla lavoratrice nel ricorso introduttivo sonogeneriche e scarsamente attendibili, tenuto conto del divieto di fare laspesa da parte dei dipendenti durante l’orario di lavoro,Numero registro generale 12020/2025Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16214/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell’impossibilità di esibire alla cassa un pacco integro e pesato con ilrelativo scontrino qualora già consumato, del divieto di portare da casacibo e non autorizzati e del divieto di consumare ed assaggiare alimentisul punto di lavoro, salvo espressa autorizzazione scritta del superiore;m) ne consegue che eventuali danni all’immagine o stati di ansia sonoimputabili a comportamenti della stessa lavoratrice;n) le spese dei due gradi di giudizio vanno compensate “in considerazionedel parziale accoglimento della domanda e della reciprocasoccombenza”.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso ed a sua volta ha propostoricorso incidentale, affidato a quattro motivi.6.- La ricorrente principale ha depositato memoria, con cui si è limitata aresistere al ricorso incidentale.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONEVa premesso che la memoria depositata dalla ricorrente per l’odiernaadunanza camerale è inammissibile.

Questa Corte ha più volte affermato cheai sensi dell'art. 371, co. 4, c.p.c., per resistere al ricorso incidentale ilricorrente principale (salvo che non intenda difendersi solo in sede didiscussione orale) può proporre controricorso tempestivamente notificato,ma non produrre prima dell'udienza una semplice memoria, della quale,quindi, non va tenuto conto (Cass. ord. n. 1542/2021; Cass. n. 270/1984).Per ragioni di priorità logico-giuridica va dapprima esaminato il ricorsoincidentale.RICORSO INCIDENTALE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. la ricorrente incidentale lamenta violazione degli artt. 115 e 414 c.p.c.per non avere la Corte territoriale considerato la “non contestazione” dei fatti,addebitati sul piano disciplinare, anche ai fini dell’accertamento dellasussistenza di quei fatti, rilevante per la legittimità del licenziamento, nonchéla palese contraddizione tra la declaratoria di illegittimità del licenziamento eil rigetto della domanda risarcitoria fondato proprio sulla non contestazioneNumero registro generale 12020/2025Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16214/2026Data pubblicazione 25/05/2026della veridicità di quei medesimi fatti.Il motivo è inammissibile in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., nonessendo stato indicato il “fatto storico decisivo”, di cui sarebbe stato omessol’esame.Nel resto il motivo è fondato.Come lamentato dalla ricorrente incidentale, la Corte territoriale hadichiarato illegittimo il licenziamento a causa della ritenuta inutilizzabilità delleimmagini acquisite dalle telecamere installate dall’agenzia investigativa al difuori di un “fondato sospetto” di illeciti e, dunque, per la ritenuta mancataprova dei fatti contestati.

Tuttavia nella stessa sentenza impugnata queiGiudici d’appello hanno rigettato la domanda risarcitoria della lavoratrice peravere ravvisato “in sostanza” la “non contestazione”, da parte della Mari, dellaveridicità di quei medesimi fatti ed hanno altresì considerato il tenore delledichiarazioni di altri lavoratori coinvolti nella medesima vicenda, rese neiverbali di conciliazione sindacale.

Dunque si rivela fondata la censura delladatrice di lavoro, secondo cui le prove video (ritenute inutilizzabili) nonescludevano di certo la rilevanza sia di altre prove acquisite al processo, siadella “non contestazione” (“in sostanza”) di quei medesimi fatti.

In tal sensoera pure la memoria difensiva d’appello della società, riportata nelcontroricorso (p. 28 ss.).

Sul punto la sentenza impugnata va pertantocassata con rinvio: la non contestazione, nonché l’esistenza e la portata diquegli elementi di prova circa la sussistenza dei fatti addebitati sul pianodisciplinare sono tali da assumere piena rilevanza processuale sia in relazionealla domanda risarcitoria, sia in relazione all’impugnazione del licenziamento.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e5), c.p.c. la ricorrente lamenta che, in violazione degli artt. 115 e 414 c.p.c.,la Corte territoriale non abbia considerato due fatti pacifici e decisivi: l’aver laMari mangiato e non pagato i prodotti messi in vendita; l’aver ella infrantonorme sulla sicurezza per la lavorazione e la vendita delle merci.Il motivo è assorbito, dovendo essere quei fatti nuovamente accertati evalutati dalla Corte territoriale all’esito di quanto sopra esposto in relazione alprimo motivo.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. la ricorrente incidentale lamenta la violazione degli artt. 420, 421 e 433Numero registro generale 12020/2025Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16214/2026Data pubblicazione 25/05/2026c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso l’esame dell’intero capitolo 3)della prova testimoniale articolata da essa società e quindi per esserepervenuta ad un giudizio di inammissibilità, a causa dell’esame limitato allaprima parte e non esteso pure alla seconda parte di quel medesimo capitolo.Il motivo è inammissibile, sia perché sollecita a questa Corte una diversavalutazione di quel capitolo di prova, interdetta in sede di legittimità, siaperché la società omette di spiegarne e dimostrarne la decisività (Cass ord.n. 23194/2017), ossia che l’esito della prova testimoniale sarebbe stato taleda determinare con certezza una decisione diversa da quella impugnata.Infatti, la seconda parte di quel capitolo (come riportato dallacontroricorrente: v. controricorso, p. 34) – che i Giudici d’appello avrebberoomesso di esaminare – si riferisce unicamente alle attività svolte dall’agenziainvestigativa su incarico della società e non, quindi, a specifiche circostanzeconcrete idonee a far insorgere quel “fondato sospetto”, che condiziona laconfigurabilità di “controlli difensivi” legittimi e quindi l’utilizzabilità delleimmagini acquisite con telecamere installate nei luoghi di lavoro al di fuori deilimiti imposti dall’art. 4 L. n. 300/1970.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, co. 1, nn. 3)e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 420, 421 e 433 c.p.c.per avere la Corte territoriale omesso l’esame della prova testimonialearticolata da essa società con il capitolo 9).

Deduce che in giudizi identicipendenti dinanzi ad altre sezioni della stessa Corte d’appello quel capitolo èstato ammesso ed ha avuto esito positivo, poiché i testimoni hannoconfermato il verificarsi di quei fatti illeciti.Il motivo è inammissibile, perché la ricorrente omette di trascrivere ilcapitolo di prova e di dimostrarne la decisività (Cass ord. n. 23194/2017),ossia che l’esito della prova testimoniale sarebbe stato tale da determinarecon certezza una decisione diversa da quella impugnata.

In particolare, puravendo dedotto nel controricorso-ricorso incidentale (p. 36) di aver riportatoil capitolo 9) “al punto 9) dell’esposizione dei fatti”, quel “punto 9)” contienein realtà la trascrizione della lettera di licenziamento (v. controricorso, p. 6ss.), che infatti termina con “Distinti saluti. [OSCURATO:SOCIETA].” (v. controricorso, p.18).

Il punto 10) di quell’esposizione dei fatti attiene alle vicende degli altrilavoratori, il punto 11) alle indagini penali che sono derivate, il punto 12)Numero registro generale 12020/2025Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16214/2026Data pubblicazione 25/05/2026all’andamento della trattazione dei giudizi di primo grado dinanzi al medesimoGiudice, il punto 13) all’esito del ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ilpunto 14) alla NASPI percepita nelle more dalla Mari, il punto 15)all’andamento del giudizio di appello di tre lavoratori, per due dei quali erastata disposta l’istruttoria testimoniale, mentre per quello promosso dalla Mariera stata pronunziata direttamente la sentenza.RICORSO PRINCIPALE5.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e comunque falsa applicazione” degli artt. 3d.lgs. n. 23/2015 e 5 L. n. 604/1966 per avere la Corte territoriale ritenutoche non fosse stata dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materialecontestato.

Assume che, con la dichiarata inutilizzabilità delle immaginiriprese dalle telecamere, era rimasta del tutto sfornita di prova lacontestazione disciplinare e, quindi, i fatti addebitati alla lavoratrice.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta violazione degli artt. 5 L. n. 604/1966, 4 L. n. 300/1970,8 CEDU, 113 e 114 “del codice della privacy”, 5, 6, 12, 13, 14 e 88 delRegolamento UE “n. 2106/679” e 2730 c.c. per avere la Corte territorialerigettato la domanda risarcitoria relativa al danno esistenziale, all’immaginee alla personalità morale per violazione delle norme a tutela della privacy.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte territorialecompensato integralmente le spese dei due gradi di giudizio.I tre motivi restano assorbiti.

P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso incidentale,dichiara assorbito il secondo ed inammissibili il terzo ed il quarto; dichiaraassorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’Appello di Roma, in diversa composizione, in relazione al motivo accolto,nonché per la regolazione delle spese processuali anche del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data17/03/2026. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroGILAS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.toin Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Coluzzi.controricorrente – ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1370/2025 pubblicatain data 08/04/2025, n.r.g. 2811/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stata dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], addetta al supermercato“il Castoro” sito in [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19/07/2023,quando era stata licenziata per giusta causa, conseguente alla contestazionedisciplinare del 22/06/2023, con cui le era stato addebitato di aver mangiatoprodotti in vendita all’interno del laboratorio senza averli pagati, di averNumero registro generale 12020/2025Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16214/2026Data pubblicazione 25/05/2026messo a rischio di contaminazione le materie prime ivi presenti, di non averindossato gli indumenti obbligatori come i guanti, di non essersi lavata lemani dopo aver mangiato né di aver sostituito i guanti già indossati e ciò inmolteplici occasioni e specificamente nelle date ivi analiticamente indicate (n.20 episodi). Tali addebiti erano risultati all’esito della visione dei filmati delletelecamere ivi presenti.[OSCURATO:PERSONA] impugnava il licenziamento, sostenendo l’illegittimità dei controllidatoriali effettuati mediante le videocamere installate dall’agenziainvestigativa, con conseguente inutilizzabilità delle immagini in tal modoestratte, non essendo stato stipulato un accordo collettivo né essendointervenuta l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, il tutto in assenza diun “fondato sospetto”. Deduceva di aver sempre pagato quanto consumato,recandosi alla cassa durante il turno di lavoro o al termine dello stesso.Allegava che l’illegittima condotta datoriale le aveva causato uno stato diansia generalizzato, con danni esistenziale e morale.Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’annullamento dellicenziamento e la condanna della società alla reintegrazione nel posto dilavoro, al pagamento delle retribuzioni maturate dal 22/06/2023 sinoall’effettiva reintegrazione e al risarcimento del danno esistenziale, all’identitàprofessionale, da liquidare in euro 20.000,00 ovvero nella diversa sommaritenuta equa, e all’immagine e alla sua personalità morale, da liquidare ineuro 10.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta equa.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda,evidenziando che le videocamere erano state installate a seguito di fondatisospetti di condotte illecite già poste in essere dai dipendenti, poiché eranoemersi “vuoti inventariali”.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dalla lavoratrice, dichiarava illegittimoil licenziamento, dichiarava estinto il rapporto di lavoro e condannava lasocietà a pagare all’appellante l’indennità risarcitoria nella misura di 6mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. ecompensava le spese.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:Numero registro generale 12020/2025Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16214/2026Data pubblicazione 25/05/2026a) la prova testimoniale articolata dalla società non è ammissibile, perchéverte sulle circostanze di fatto dedotte nella memoria difensiva diappello, che tuttavia sono diverse da quelle dedotte nella memoriadifensiva di primo grado;b) nel merito, il tema della presente controversia è quello dei “controllidifensivi”, posti in essere dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 4 L. n.300/1970;c) come insegna la Corte di legittimità, occorre distinguere fra i controlli adifesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti ogruppi di dipendenti nello svolgimento della prestazione lavorativa cheli pone a contatto con tale patrimonio, controlli che devono rispettarele previsioni dell’art. 4 in tutti i suoi aspetti, e i “controlli difensivi” insenso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecitiascrivibili, sulla base di concreti indizi, a singoli dipendenti, anche sequesto si verifica durante la prestazione lavorativa; questi ultimi, anchese effettuati con strumenti tecnologici, non hanno ad oggetto la normale(Cass. n. 25732/2021), sebbene a tal fine è necessario che il datore dilavoro abbia il “fondato sospetto”, perché solo da quel momento potràprovvedere alla raccolta delle informazioni utilizzabili;d) l’onere di allegare le circostanze sulla base delle quali si siaconcretizzato il “fondato sospetto” e di provare tali circostanze gravasul datore di lavoro;e) nel caso di pecie la società non ha fornito sufficienti allegazioni in puntodi sussistenza di “fondati sospetti” circa la commissione di illeciti inambito aziendale, né ha provato – contrariamente a quanto ritenuto dalTribunale – le “ingenti differenze inventariali di recente riscontrate nelreparto gastronomia”, sulla base delle quali avrebbe dato incaricoall’agenzia investigativa di installare le telecamere di sorveglianza;f) del tutto generica è stata poi l’allegazione del “fondato sentore che alloscarico merci e nei locali retrostanti i bandi del pane-pizzeria-gastronomia alcune cose non funzionassero come avrebbero dovuto”,circostanza che priva di qualunque riferimento concreto non consentedi apprezzare e valutare la sussistenza del “fondato sospetto” diNumero registro generale 12020/2025Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16214/2026Data pubblicazione 25/05/2026commissione di illeciti, che solo consente di installare impiantiaudiovisivi al di fuori delle regole procedurali imposte dall’art. 4 L. n.300/1970;g) né è utile la giurisprudenza di legittimità invocata dalla società, chee 3 L. n. 300/1970, per i quali la Suprema Corte ha chiarito che, purammessi quelli demandati all’agenzia investigativa, devono limitarsiagli atti illeciti del dipendente, non riconducibili al mero inadempimentodell’obbligazione lavorativa (Cass. n. 21621/2018);h) ne consegue l’inutilizzabilità delle immagini e delle informazioni ricavatedall’agenzia investigativa, in quanto illecitamente acquisite, qualesanzione che discende dalla previsione generale in materia di protezionedella privacy (art. 11, co. 2, e 160, co. 6, d.lgs. n. 196/2003 e oradall’art. 2 decies del medesimo decreto legislativo a seguito dellemodifiche introdotte con il d.lgs. n. 101/2018);i) ne consegue la declaratoria di illegittimità del licenziamento, nonricorrendo gli estremi della giusta causa né del giustificato motivosoggettivo;j) la tutela da accordare è quella prevista dall’art. 3, co. 1, d.lgs. n.23/2015, non potendo essere accordata quella del secondo comma,relativa alla sola evenienza in cui sia direttamente dimostrata in giudiziol’insussistenza del fatto materiale contestato, sicché va dichiaratal’estinzione del rapporto di lavoro;k) non può essere accolta la domanda risarcitoria pure avanzata dallalavoratrice, tenuto conto del fatto che la veridicità di quanto addebitatonon è stato “nella sostanza” contestato dalla Mari – come risulta dallalettera di controdeduzioni del 27/06/2023, in cui ella ha solo premessodi non ricordare i fatti e sollevato obiezioni solo formali – ed è statoriconosciuto da altri due lavoratori, coinvolti nella medesima vicenda, iquali in sede di conciliazione sindacale hanno ammesso i fatti descrittinella lettera di contestazione disciplinare;l) le ragioni addotte dalla lavoratrice nel ricorso introduttivo sonogeneriche e scarsamente attendibili, tenuto conto del divieto di fare laspesa da parte dei dipendenti durante l’orario di lavoro,Numero registro generale 12020/2025Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16214/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell’impossibilità di esibire alla cassa un pacco integro e pesato con ilrelativo scontrino qualora già consumato, del divieto di portare da casacibo e non autorizzati e del divieto di consumare ed assaggiare alimentisul punto di lavoro, salvo espressa autorizzazione scritta del superiore;m) ne consegue che eventuali danni all’immagine o stati di ansia sonoimputabili a comportamenti della stessa lavoratrice;n) le spese dei due gradi di giudizio vanno compensate “in considerazionedel parziale accoglimento della domanda e della reciprocasoccombenza”.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso ed a sua volta ha propostoricorso incidentale, affidato a quattro motivi.6.- La ricorrente principale ha depositato memoria, con cui si è limitata aresistere al ricorso incidentale.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONEVa premesso che la memoria depositata dalla ricorrente per l’odiernaadunanza camerale è inammissibile. Questa Corte ha più volte affermato cheai sensi dell'art. 371, co. 4, c.p.c., per resistere al ricorso incidentale ilricorrente principale (salvo che non intenda difendersi solo in sede didiscussione orale) può proporre controricorso tempestivamente notificato,ma non produrre prima dell'udienza una semplice memoria, della quale,quindi, non va tenuto conto (Cass. ord. n. 1542/2021; Cass. n. 270/1984).Per ragioni di priorità logico-giuridica va dapprima esaminato il ricorsoincidentale.RICORSO INCIDENTALE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. la ricorrente incidentale lamenta violazione degli artt. 115 e 414 c.p.c.per non avere la Corte territoriale considerato la “non contestazione” dei fatti,addebitati sul piano disciplinare, anche ai fini dell’accertamento dellasussistenza di quei fatti, rilevante per la legittimità del licenziamento, nonchéla palese contraddizione tra la declaratoria di illegittimità del licenziamento eil rigetto della domanda risarcitoria fondato proprio sulla non contestazioneNumero registro generale 12020/2025Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16214/2026Data pubblicazione 25/05/2026della veridicità di quei medesimi fatti.Il motivo è inammissibile in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., nonessendo stato indicato il “fatto storico decisivo”, di cui sarebbe stato omessol’esame.Nel resto il motivo è fondato.Come lamentato dalla ricorrente incidentale, la Corte territoriale hadichiarato illegittimo il licenziamento a causa della ritenuta inutilizzabilità delleimmagini acquisite dalle telecamere installate dall’agenzia investigativa al difuori di un “fondato sospetto” di illeciti e, dunque, per la ritenuta mancataprova dei fatti contestati. Tuttavia nella stessa sentenza impugnata queiGiudici d’appello hanno rigettato la domanda risarcitoria della lavoratrice peravere ravvisato “in sostanza” la “non contestazione”, da parte della Mari, dellaveridicità di quei medesimi fatti ed hanno altresì considerato il tenore delledichiarazioni di altri lavoratori coinvolti nella medesima vicenda, rese neiverbali di conciliazione sindacale. Dunque si rivela fondata la censura delladatrice di lavoro, secondo cui le prove video (ritenute inutilizzabili) nonescludevano di certo la rilevanza sia di altre prove acquisite al processo, siadella “non contestazione” (“in sostanza”) di quei medesimi fatti. In tal sensoera pure la memoria difensiva d’appello della società, riportata nelcontroricorso (p. 28 ss.). Sul punto la sentenza impugnata va pertantocassata con rinvio: la non contestazione, nonché l’esistenza e la portata diquegli elementi di prova circa la sussistenza dei fatti addebitati sul pianodisciplinare sono tali da assumere piena rilevanza processuale sia in relazionealla domanda risarcitoria, sia in relazione all’impugnazione del licenziamento.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e5), c.p.c. la ricorrente lamenta che, in violazione degli artt. 115 e 414 c.p.c.,la Corte territoriale non abbia considerato due fatti pacifici e decisivi: l’aver laMari mangiato e non pagato i prodotti messi in vendita; l’aver ella infrantonorme sulla sicurezza per la lavorazione e la vendita delle merci.Il motivo è assorbito, dovendo essere quei fatti nuovamente accertati evalutati dalla Corte territoriale all’esito di quanto sopra esposto in relazione alprimo motivo.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. la ricorrente incidentale lamenta la violazione degli artt. 420, 421 e 433Numero registro generale 12020/2025Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16214/2026Data pubblicazione 25/05/2026c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso l’esame dell’intero capitolo 3)della prova testimoniale articolata da essa società e quindi per esserepervenuta ad un giudizio di inammissibilità, a causa dell’esame limitato allaprima parte e non esteso pure alla seconda parte di quel medesimo capitolo.Il motivo è inammissibile, sia perché sollecita a questa Corte una diversavalutazione di quel capitolo di prova, interdetta in sede di legittimità, siaperché la società omette di spiegarne e dimostrarne la decisività (Cass ord.n. 23194/2017), ossia che l’esito della prova testimoniale sarebbe stato taleda determinare con certezza una decisione diversa da quella impugnata.Infatti, la seconda parte di quel capitolo (come riportato dallacontroricorrente: v. controricorso, p. 34) – che i Giudici d’appello avrebberoomesso di esaminare – si riferisce unicamente alle attività svolte dall’agenziainvestigativa su incarico della società e non, quindi, a specifiche circostanzeconcrete idonee a far insorgere quel “fondato sospetto”, che condiziona laconfigurabilità di “controlli difensivi” legittimi e quindi l’utilizzabilità delleimmagini acquisite con telecamere installate nei luoghi di lavoro al di fuori deilimiti imposti dall’art. 4 L. n. 300/1970.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, co. 1, nn. 3)e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 420, 421 e 433 c.p.c.per avere la Corte territoriale omesso l’esame della prova testimonialearticolata da essa società con il capitolo 9). Deduce che in giudizi identicipendenti dinanzi ad altre sezioni della stessa Corte d’appello quel capitolo èstato ammesso ed ha avuto esito positivo, poiché i testimoni hannoconfermato il verificarsi di quei fatti illeciti.Il motivo è inammissibile, perché la ricorrente omette di trascrivere ilcapitolo di prova e di dimostrarne la decisività (Cass ord. n. 23194/2017),ossia che l’esito della prova testimoniale sarebbe stato tale da determinarecon certezza una decisione diversa da quella impugnata. In particolare, puravendo dedotto nel controricorso-ricorso incidentale (p. 36) di aver riportatoil capitolo 9) “al punto 9) dell’esposizione dei fatti”, quel “punto 9)” contienein realtà la trascrizione della lettera di licenziamento (v. controricorso, p. 6ss.), che infatti termina con “Distinti saluti. [OSCURATO:SOCIETA].” (v. controricorso, p.18). Il punto 10) di quell’esposizione dei fatti attiene alle vicende degli altrilavoratori, il punto 11) alle indagini penali che sono derivate, il punto 12)Numero registro generale 12020/2025Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 16214/2026Data pubblicazione 25/05/2026all’andamento della trattazione dei giudizi di primo grado dinanzi al medesimoGiudice, il punto 13) all’esito del ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ilpunto 14) alla NASPI percepita nelle more dalla Mari, il punto 15)all’andamento del giudizio di appello di tre lavoratori, per due dei quali erastata disposta l’istruttoria testimoniale, mentre per quello promosso dalla Mariera stata pronunziata direttamente la sentenza.RICORSO PRINCIPALE5.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e comunque falsa applicazione” degli artt. 3d.lgs. n. 23/2015 e 5 L. n. 604/1966 per avere la Corte territoriale ritenutoche non fosse stata dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materialecontestato. Assume che, con la dichiarata inutilizzabilità delle immaginiriprese dalle telecamere, era rimasta del tutto sfornita di prova lacontestazione disciplinare e, quindi, i fatti addebitati alla lavoratrice.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta violazione degli artt. 5 L. n. 604/1966, 4 L. n. 300/1970,8 CEDU, 113 e 114 “del codice della privacy”, 5, 6, 12, 13, 14 e 88 delRegolamento UE “n. 2106/679” e 2730 c.c. per avere la Corte territorialerigettato la domanda risarcitoria relativa al danno esistenziale, all’immaginee alla personalità morale per violazione delle norme a tutela della privacy.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte territorialecompensato integralmente le spese dei due gradi di giudizio.I tre motivi restano assorbiti. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso incidentale,dichiara assorbito il secondo ed inammissibili il terzo ed il quarto; dichiaraassorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’Appello di Roma, in diversa composizione, in relazione al motivo accolto,nonché per la regolazione delle spese processuali anche del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data17/03/2026. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16214/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris