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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2021

Cassazione n. 38005/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 26.2.2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 5.12.2018, 15.7.2016 e 21.12017, dallo stesso Tribunale, determinando la pena del reato continuato in anni venti di reclusione.

L'ordinanza, rilevato che era già stata riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 5.12.2018 e 21.3.2017, ha quantificato per l'ulteriore reato un aumento di pena di anni quattro di reclusione, così determinando la pena complessiva di anni venti di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata.

Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena per i reati giudicati dalla sentenza pronunciata in data 15.7.2016.

Detto aumento di pena, complessivamente pari ad anni quattro di reclusione, era stato commisurato in anni due e mesi 11 di reclusione per il reato di cui al capo D, in un anno di reclusione per il reato di cui al capo B e in un mese di reclusione per il reato di cui al capo A. Nel giudizio di cognizione per i due reati satellite (capi A e B) era stato praticato il medesimo aumento di pena.

L'ordinanza impugnata non ha motivato la scelta di quantificare nei termini indicati l'aumento per il capo D (estorsione pluriaggravata), che nella cognizione era il reato più grave.

In particolare, si tratta di aumento di pena sproporzionato rispetto agli aumenti di pena operati in relazione ad altri reati di estorsione commessi dallo stesso ricorrente e separatamente giudicati

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.

L'ordinanza impugnata ha motivato la quantificazione (in anni due e mesi undici di reclusione) dell'aumento di pena per il reato di cui al capo D della sentenza 15.7.2016 con riferimento alla gravità del fatto, ed ha indicato che nel giudizio di cognizione la pena per lo stesso reato era stata quantificata in anni sei e mesi otto di reclusione.

A fronte di tale motivazione il ricorso ha sostenuto che si trattava di commisurazione sproporzionata rispetto a quanto commisurato nello stesso e in altri processi, sempre nei confronti del Gallo, per altri reati di estorsione.

Viene quindi proposta argomentazione di merito che sollecita il Collegio ad una rinnovata valutazione del merito della decisione, al di là dei limiti del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di cassazione e per di più valorizzando elementi desumibili da altre sentenze di condanna e quindi estranei al compendio probatorio utilizzabile nello specifico giudizio circa la pena giusta con riguardo ad uno specifico reato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 26.2.2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 5.12.2018, 15.7.2016 e 21.12017, dallo stesso Tribunale, determinando la pena del reato continuato in anni venti di reclusione. L'ordinanza, rilevato che era già stata riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 5.12.2018 e 21.3.2017, ha quantificato per l'ulteriore reato un aumento di pena di anni quattro di reclusione, così determinando la pena complessiva di anni venti di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena per i reati giudicati dalla sentenza pronunciata in data 15.7.2016. Detto aumento di pena, complessivamente pari ad anni quattro di reclusione, era stato commisurato in anni due e mesi 11 di reclusione per il reato di cui al capo D, in un anno di reclusione per il reato di cui al capo B e in un mese di reclusione per il reato di cui al capo A. Nel giudizio di cognizione per i due reati satellite (capi A e B) era stato praticato il medesimo aumento di pena. L'ordinanza impugnata non ha motivato la scelta di quantificare nei termini indicati l'aumento per il capo D (estorsione pluriaggravata), che nella cognizione era il reato più grave. In particolare, si tratta di aumento di pena sproporzionato rispetto agli aumenti di pena operati in relazione ad altri reati di estorsione commessi dallo stesso ricorrente e separatamente giudicati 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. L'ordinanza impugnata ha motivato la quantificazione (in anni due e mesi undici di reclusione) dell'aumento di pena per il reato di cui al capo D della sentenza 15.7.2016 con riferimento alla gravità del fatto, ed ha indicato che nel giudizio di cognizione la pena per lo stesso reato era stata quantificata in anni sei e mesi otto di reclusione. A fronte di tale motivazione il ricorso ha sostenuto che si trattava di commisurazione sproporzionata rispetto a quanto commisurato nello stesso e in altri processi, sempre nei confronti del Gallo, per altri reati di estorsione. Viene quindi proposta argomentazione di merito che sollecita il Collegio ad una rinnovata valutazione del merito della decisione, al di là dei limiti del sindacato sulla motivazione consentito nel giudizio di cassazione e per di più valorizzando elementi desumibili da altre sentenze di condanna e quindi estranei al compendio probatorio utilizzabile nello specifico giudizio circa la pena giusta con riguardo ad uno specifico reato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]