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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21523/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione del permesso premio, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia di benefici penitenziari e misure alternative, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato (vedasi il congruo riferimento all'assenza di revisione critica adeguata rispetto al grave reato commesso, sanzionato con l'ergastolo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C recto_Zti M eiltir p i .

Cl.44A DEPOSr:[OSCURATO:PERSONA] 0 3 7 r)(1(j'i, i1 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione del permesso premio, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia di benefici penitenziari e misure alternative, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato (vedasi il congruo riferimento all'assenza di revisione critica adeguata rispetto al grave reato commesso, sanzionato con l'ergastolo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C recto_Zti M eiltir p i . Cl.44A DEPOSr:[OSCURATO:PERSONA] 0 3 7 r)(1(j'i, i1 0
Sentenza Cassazione n. 21523/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris