CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
timiglia di Sicilia il 29/01/1974 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],..che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per il ricorrente le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza resa dal Pretore di Bagheria il 25.5.1993, irrevocabile il 19.10.1993, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione per travisamento della prova. Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione proposta, ritenendola, erroneamente, una mera riproposizione di identica richiesta già dichiarata inammissibile con ordinanza in data 5.6.2025; la nuova istanza, infatti, era fondata su nuovi elementi probatori, costituiti da una consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], le cui risultanze determinavano correttamente la volumetria dell'immobile oggetto dell'ordine di demolizione. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente, senza neppure confrontarsi con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, deduce il travisamento delle risultanze di una consulenza tecnica di parte, della quale non illustra il contenuto e non ne spiega la decisività rispetto alla precedente ordinanza del GE del 5.6.2025, richiamata in quella impugnata, con la quale era stata rigettata la precedente richiesta di revoca dell'ordine di demolizione sulla base della valutazione di non sanabilità delle opere abusive. 3. Trattasi, pertanto, di doglianza generica e volta a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità. 4. Va, comunque, evidenziato che, come evincibile dal contenuto degli atti processuali, con riferimento all'immobile abusivo venivano presentate in data 1.3.1995 tre istanze di concessione in sanatoria ex art. 39 I 724/1994 riferite ad ampliamento di fabbricato (la prima a nome di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'intero immobile, poi deceduto; la seconda e la terza a nome rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano l'uso gratuito dell'immobile; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], successivamente alla 2presentazione delle istanze di condono ed a seguito del decesso del proprietario in data 14.7.1995, divenivano proprietari dell'immobile quali eredi testamentari di [OSCURATO:PERSONA]) ed il Comune di Ventimiglia di Sicilia rilasciava concessione edilizia in sanatoria. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, con il precedente provvedimento espressamente richiamato nell'ordinanza impugnata, riteneva illegittima la concessione in sanatoria, valutando la domanda presentata come unica, in quanto le tre distinte domande andavano sostanzialmente riferite all'unico proprietario, e, pertanto, superato, come evincibile dai dati volumetrici menzionati nel provvedimento di concessione in sanatoria, il limite legale volumetrico di 750 mc. La valutazione è conforme al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, che ha sempre interpretato l'art. 39, comma 1, I. n. 724 del 1994 nel senso che ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e che le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono esser riferite a una unica concessione in sanatoria, che riguarda quest'ultimo nella sua totalità. Ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso edificatorio (Sez. 3, n. 1454 del 25/11/1998 - dep. il 04/02/1999, Rv. 212382; Sez. 3, n. 8584 del 26/04/1999, Rv. 214280; Sez. 4, n. 36794 del 24/01/2001, Rv. 220592; Sez. 3, n. 16550 del 19/02/2002, Rv. 223861; Sez. 3, n. 20161 del 19/04/2005, Rv. 231643; Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2013 - dep. 17/03/2014, Rv. 259292). Da tanto discende che non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione interamente abusiva, quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015 - dep. 18/05/2015, Rv. 263639). Il riferimento oggettivo all'unicità della nuova costruzione interamente abusiva impedisce, perciò, che il limite di 750 metri cubi possa essere aggirato mediante il frazionamento delle sue singole parti, altrimenti si eluderebbe la finalità della legge che era (ed è) quella di sanare abusi modesti. E si è affermato che in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini dell'individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale 3edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera (cfr Sez. 3, n. 44596 del 20/05/2016 - dep. 24/10/2016, Boccia, Rv. 269280: fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inapplicabile il condono, essendo emerso che l'immobile era stato interamente realizzato ed era di proprietà di un unico soggetto). 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.MOggi, 27 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dokt.ssa abetta ArhJjo 4