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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30342/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Franco per i reati di cui agli artt. 590, cod. pen. e 189, commi 6 e 7, codice strada, ha assolto il predetto dal reato di cui all'art. 189, comma 6, codice strada, dichiarandolo penalmente responsabile dei restanti reati, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di anni uno e giorni cinque di reclusione.

In particolare, si è contestato all'imputato di avere, alla guida di un'autovettura intestata alla moglie, condotto il mezzo senza adeguare la velocità sì da evitare pericoli per la sicurezza delle persone e in modo da conservarne il controllo e senza osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale, non fermandosi di fronte a pedoni in transito sull'attraversamento pedonale e così colpendo per colpa PRYYMAK Nanna che riportava le lesioni di cui all'imputazione, altresì omettendo di fermarsi e di prestare soccorso al soggetto investito (in Pescara il 25/6/2017).

2. I giudici d'appello hanno accolto il gravame del Procuratore della Repubblica, procedendo alla rinnovazione istruttoria con l'audizione del teste di PG, PASSAMONTI Emanuele in ordine alla identificazione del soggetto che si era trovato alla guida del mezzo investitore.

All'esito, hanno ribaltato il giudizio assolutorio del primo giudice che aveva ritenuto accertato che l'incidente era stato causato dall'auto intestata alla moglie dell'imputato, nel frangente condotta da un uomo, ma non altrettanto certo che quell'uomo fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA].

La Corte del gravame, al contrario, ha osservato che l'imputato era stato fermato più volte alla guida di quel mezzo; era stato riconosciuto (tramite estrapolazione della foto da profilo Facebook) dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato in dibattimento il riconoscimento effettuato nel corso delle indagini, dando atto del motivo della certezza espressa dalla dichiarante (avendo, a suo dire, l'uomo un viso molto particolare).

3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un'unica censura, con la quale, senza neppure indicare i vizi dedotti, attraverso i relativi riferimenti normativi, ha'o. eJL~Iiiv un vizio motivazionale, affermando l'erroneità totale del ragionamento probatorio seguito dalla Corte di merito, la cui valutazione delle prove ha ritenuto non conforme alle risultanze processuali, con violazione degli artt. 187, 190, 191 e 192, cod. proc. pen.

Secondo il deducente, gli elementi acquisiti dimostrerebbero il contrario di quanto affermato dai giudici d'appello, non essendovi alcuna certezza che la foto mostrata in dibattimento alla persona offesa PRIMAK e alla testimone ALYAKSYNA riproducesse l'effige dell'imputato, trattandosi di foto tratta dal profilo Facebook, l'iscrizione a tale piattaforma social non richiedendo la previa identificazione del richiedente, laddove la foto tratta dall'archivio patenti della Motorizzazione Civile non sarebbe mai stata versata in atti, il teste di PG avendola menzionata solo in sede di rinnovazione istruttoria, sotto altro profilo rilevandosi che la testimone aveva affermato di aver visto solo per tre secondi l'uomo che quella sera era sceso dall'autovettura.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca CERONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. La difesa ha depositato memoria di replica, con la quale ha insistito per l'annullamento della sentenza con ogni conseguente statuizione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, ai limiti della genericità, è inammissibile anche per manifesta infondatezza delle censure.

2. Deve, intanto, rilevarsi la manifesta infondatezza del motivo nella parte in cui è stata dedotta una violazione di legge con riferimento a censure che attaccano, al contrario, il ragionamento probatorio dei giudici del merito.

Sul punto specifico, pare sufficiente un rinvio ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, laddove si è chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027-04).

Quanto, poi, ai vizi della motivazione, il ragionamento probatorio è esente da censure denunciabili in questa sede, poiché ancorato a evidenze fattuali regolarmente acquisite al processo e debitamente illustrate in sentenza, tra le quali gli esiti del rinnovato esame del teste di PG e del riconoscimento effettuato dal teste oculare (regolarmente escusso in dibattimento) su una foto che la difesa si è limitata a contestare solo genericamente„ siccome tratta c'a una piattaforma social, senza tuttavia affermare che essa non corrispondesse all'imputato.

Dal canto suo, invece, il teste di PG aveva riferito, nel pieno contraddittorio tra le parti, che quella foto era stata comparata con altra, certamente ritraente il [OSCURATO:PERSONA], presente nell'archivio patenti della Motorizzazione Civile.

In ogni caso, la difesa ha attaccato aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, avendo sollecitato una rivalutazione del risultato probatorio, inammissibile in questa sede.

Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

3. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 185/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 25 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Franco per i reati di cui agli artt. 590, cod. pen. e 189, commi 6 e 7, codice strada, ha assolto il predetto dal reato di cui all'art. 189, comma 6, codice strada, dichiarandolo penalmente responsabile dei restanti reati, unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di anni uno e giorni cinque di reclusione. In particolare, si è contestato all'imputato di avere, alla guida di un'autovettura intestata alla moglie, condotto il mezzo senza adeguare la velocità sì da evitare pericoli per la sicurezza delle persone e in modo da conservarne il controllo e senza osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale, non fermandosi di fronte a pedoni in transito sull'attraversamento pedonale e così colpendo per colpa PRYYMAK Nanna che riportava le lesioni di cui all'imputazione, altresì omettendo di fermarsi e di prestare soccorso al soggetto investito (in Pescara il 25/6/2017). 2. I giudici d'appello hanno accolto il gravame del Procuratore della Repubblica, procedendo alla rinnovazione istruttoria con l'audizione del teste di PG, PASSAMONTI Emanuele in ordine alla identificazione del soggetto che si era trovato alla guida del mezzo investitore. All'esito, hanno ribaltato il giudizio assolutorio del primo giudice che aveva ritenuto accertato che l'incidente era stato causato dall'auto intestata alla moglie dell'imputato, nel frangente condotta da un uomo, ma non altrettanto certo che quell'uomo fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA]. La Corte del gravame, al contrario, ha osservato che l'imputato era stato fermato più volte alla guida di quel mezzo; era stato riconosciuto (tramite estrapolazione della foto da profilo Facebook) dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato in dibattimento il riconoscimento effettuato nel corso delle indagini, dando atto del motivo della certezza espressa dalla dichiarante (avendo, a suo dire, l'uomo un viso molto particolare). 3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un'unica censura, con la quale, senza neppure indicare i vizi dedotti, attraverso i relativi riferimenti normativi, ha'o. eJL~Iiiv un vizio motivazionale, affermando l'erroneità totale del ragionamento probatorio seguito dalla Corte di merito, la cui valutazione delle prove ha ritenuto non conforme alle risultanze processuali, con violazione degli artt. 187, 190, 191 e 192, cod. proc. pen. Secondo il deducente, gli elementi acquisiti dimostrerebbero il contrario di quanto affermato dai giudici d'appello, non essendovi alcuna certezza che la foto mostrata in dibattimento alla persona offesa PRIMAK e alla testimone ALYAKSYNA riproducesse l'effige dell'imputato, trattandosi di foto tratta dal profilo Facebook, l'iscrizione a tale piattaforma social non richiedendo la previa identificazione del richiedente, laddove la foto tratta dall'archivio patenti della Motorizzazione Civile non sarebbe mai stata versata in atti, il teste di PG avendola menzionata solo in sede di rinnovazione istruttoria, sotto altro profilo rilevandosi che la testimone aveva affermato di aver visto solo per tre secondi l'uomo che quella sera era sceso dall'autovettura. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca CERONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. La difesa ha depositato memoria di replica, con la quale ha insistito per l'annullamento della sentenza con ogni conseguente statuizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso, ai limiti della genericità, è inammissibile anche per manifesta infondatezza delle censure. 2. Deve, intanto, rilevarsi la manifesta infondatezza del motivo nella parte in cui è stata dedotta una violazione di legge con riferimento a censure che attaccano, al contrario, il ragionamento probatorio dei giudici del merito. Sul punto specifico, pare sufficiente un rinvio ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, laddove si è chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027-04). Quanto, poi, ai vizi della motivazione, il ragionamento probatorio è esente da censure denunciabili in questa sede, poiché ancorato a evidenze fattuali regolarmente acquisite al processo e debitamente illustrate in sentenza, tra le quali gli esiti del rinnovato esame del teste di PG e del riconoscimento effettuato dal teste oculare (regolarmente escusso in dibattimento) su una foto che la difesa si è limitata a contestare solo genericamente„ siccome tratta c'a una piattaforma social, senza tuttavia affermare che essa non corrispondesse all'imputato. Dal canto suo, invece, il teste di PG aveva riferito, nel pieno contraddittorio tra le parti, che quella foto era stata comparata con altra, certamente ritraente il [OSCURATO:PERSONA], presente nell'archivio patenti della Motorizzazione Civile. In ogni caso, la difesa ha attaccato aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, avendo sollecitato una rivalutazione del risultato probatorio, inammissibile in questa sede. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 3. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 185/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 25 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA]
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