CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07588/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KYYL8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /1q Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riferibilità a lui della detenzione della droga, e, nel secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata, facendo espresso riferimento a quella di primo grado, ha spiegato perché il ricorrente sia da ritenere detentore della droga (l'imputato è stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria mentre era a bordo dell'auto sulla quale sono stati trovati 8,157 kg. di hashish, l'auto era di proprietà della moglie del medesimo e sulla vettura sono state rinvenute le impronte dell'uomo; la sentenza di primo grado precisa che la vendita dell'autovettura è meramente asserita, in quanto né l'imputato, né la moglie hanno fornito indicazioni utili ad identificare l'acquirente); Osservato che il secondo motivo espone anch'esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e comunque manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena in ragione della gravità del fatto, avente ad oggetto la detenzione di 8,157 kg. di hashish, suddivisi in sedici panetti, e dal precedente specifico a carico dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]