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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 35079/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27504/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SNC, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che hanno rinunciato al mandato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.P. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]- intimato avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 499/2017 depositata il13/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’emissione del decreto ingiuntivo, da parte del Tribunale di Savona, in favore della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] snc per il pagamento di euro 29.280.00, a saldo di lavori edili eseguiti presso il condominio Castelfranco in [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione contratto di appalto. [OSCURATO:PERSONA] evidenziò che l’art. 2 del cont ratto di appalto stipulato tra le parti prevedeva che facessero parte integrante del contratto “le eventuali delibere condominiali di approvazione di varianti al progetto iniziale”.

Propose opposizione il [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiese la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la riduzione dell’importo richiesto, in ragione dei vizi presenti nelle opere realizzate dall’appaltatrice.

Evidenziò, in particolare, che l’appaltatrice aveva conteggiato lavori extra contratto eseguiti sulla base delle mere indicazioni del direttore dei lavori ed in assenza di autorizzazione assembleare.

Il Tribunale di Savona, istruita la causa mediante i documenti prodotti dalle parti e l’espletamento di c.t.u., osservò che il perito aveva accertato che i lavori previsti nel contratto erano stati regolarmente eseguiti per l’importo di euro 51.267,17 oltre iva ma presentavano vizi, quantificati in € 16.715,37.

Pertanto, il prezzo che il committente era tenuto a pagare all’appaltatrice era di euro 34.551,80.

Oltre alle opere da contratto l’impresa aveva realizzato opere extracontrattuali in assenza di specifica autorizzazione assembleare, che, pertanto, non erano imputabili al Condominio.

La Corte d’appello di Genova confermò la sentenza di primo grado.

La Corte distrettuale respingeva l’eccezione di tardività della denunzia dei vizi dell’opera realizzata, rilevando come fosse stato richiamato dall’appellante, a sostegno dell’eccezione, l’art 2226 c.c., non applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di contratto d’appalto e non di prestazione d’opera.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] snc sulla base di cinque motivi.

Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( in particolare art. 116 c.p.c. ed artt. 2226 e 1667 c.c. in riferimento all’art. 360 c.1 n.3 ); il ricorrente lamenta l’errata interpretazione della CTU con riferimento ai conteggi in essa contenuti nonché l’errata valutazione delle testimonianze assunte.

La Corte territoriale avrebbe indicato erroneamente quale valore complessivo del contratto la somma di euro 34.551,80 e sottratto dall’importo complessivo delle opere non la somma dei vizi accertati ma il minor valore attribuito in CTU alla finitura di facciata.

La Corte d’Appello avrebbe errato inoltre nell’aver escluso i lavori extra - contratto, trattandosi di varianti in corso d’opera autorizzati dalla committenza, come confermato dalle risultanze della prova testimoniale e dalla circostanza che il Condominio non aveva avanzato alcuna contestazione immediata circa le fatture emesse, che erano comprensive dei lavori extra contratto, se non con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo.

La Corte avrebbe errato poi nel detrarre dalle somme dovute l’importo per il ristoro dei vizi dell’opera, di cui sarebbe stata eccepita la decadenza per tardività della denuncia.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione apparente e/o perplessa, irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta circa un punto decisivo della controversia per le ragioni esposte nel primo motivo di ricorso.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 132 comma 2 n.4, in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La Corte d’Appello, nonostante in primo grado ed in appello la ricorrente avesse dedotto l’errore di interpretazione della CTU, non avrebbe motivato l’adesione, da parte della Corte di merito, alle conclusioni fatte proprie dal giudice di primo grado.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 1667 c.c. in materia di appalto; la ricorrente lamenta di avere già sollevato l’eccezione di mancata denuncia dei vizi in tema d’appalto nei termini previsti dalla normativa vigente, sostenendo che la garanzia possa essere fatta valere in via d’eccezione e prima dello spirare del termine di prescrizione mentre, nel caso in esame, la prima contestazione sarebbe avvenuta soltanto con l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza, che non avrebbe esposto le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della decisione.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello si sarebbe limitata a riportare le considerazioni e le valutazioni sui calcoli materiali già espletate dal Tribunale, senza argomentarli.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente,sono infondati.

In primo luogo, essi difettano di specificità in quanto non sono allegati gli atti ed i documenti si cui il ricorso si fonda, ai sensi dell’art.366, comma 1, n.6 c.p.c. ma si limitano ad una contestazione generica delle argomentazioni svolte dalla Corte di merito.

Del tutto insussistente è il vizio di nullità della sentenza per vizio di motivazione in quanto la sentenza consente di cogliere l’iter logico della decisione, fondata sull’esame delle risultanze istruttorie e della CTU.

Non è invece censurabile il profilo dell’insufficienza e contraddittoria motivazione in quanto la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, consente la denuncia in cassazione solo delle anomalie motivazionali che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053).

Il vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è precluso dall’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art.348 ter, comma V c.p.c. in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Non è correttamente censurata la violazione di legge che consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta mentre, nel caso in esame, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta è avvenuta a mezzo delle risultanze di causa ed implica un riesame nel merito, inammissibile in sede di legittimità.

Non colgono nel segno le critiche alla CTU, svolte in modo generico, laddove questa Corte è consolidata nell’affermare che, in tema di ricorso per cassazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (ex multis, Cass. Civ, Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014).

Quanto al profilo della tardività della denuncia, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rigettato l’appello del Condominio per aver fatto riferimento al contratto d’opera e non al contratto d’appalto.

Non sussiste la violazione di cui all’art.116 c.p.c., che è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27504/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SNC, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che hanno rinunciato al mandato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.P. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]- intimato avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 499/2017 depositata il13/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’emissione del decreto ingiuntivo, da parte del Tribunale di Savona, in favore della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] snc per il pagamento di euro 29.280.00, a saldo di lavori edili eseguiti presso il condominio Castelfranco in [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione contratto di appalto. [OSCURATO:PERSONA] evidenziò che l’art. 2 del cont ratto di appalto stipulato tra le parti prevedeva che facessero parte integrante del contratto “le eventuali delibere condominiali di approvazione di varianti al progetto iniziale”. Propose opposizione il [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiese la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la riduzione dell’importo richiesto, in ragione dei vizi presenti nelle opere realizzate dall’appaltatrice. Evidenziò, in particolare, che l’appaltatrice aveva conteggiato lavori extra contratto eseguiti sulla base delle mere indicazioni del direttore dei lavori ed in assenza di autorizzazione assembleare. Il Tribunale di Savona, istruita la causa mediante i documenti prodotti dalle parti e l’espletamento di c.t.u., osservò che il perito aveva accertato che i lavori previsti nel contratto erano stati regolarmente eseguiti per l’importo di euro 51.267,17 oltre iva ma presentavano vizi, quantificati in € 16.715,37. Pertanto, il prezzo che il committente era tenuto a pagare all’appaltatrice era di euro 34.551,80. Oltre alle opere da contratto l’impresa aveva realizzato opere extracontrattuali in assenza di specifica autorizzazione assembleare, che, pertanto, non erano imputabili al Condominio. La Corte d’appello di Genova confermò la sentenza di primo grado. La Corte distrettuale respingeva l’eccezione di tardività della denunzia dei vizi dell’opera realizzata, rilevando come fosse stato richiamato dall’appellante, a sostegno dell’eccezione, l’art 2226 c.c., non applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di contratto d’appalto e non di prestazione d’opera. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] snc sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( in particolare art. 116 c.p.c. ed artt. 2226 e 1667 c.c. in riferimento all’art. 360 c.1 n.3 ); il ricorrente lamenta l’errata interpretazione della CTU con riferimento ai conteggi in essa contenuti nonché l’errata valutazione delle testimonianze assunte. La Corte territoriale avrebbe indicato erroneamente quale valore complessivo del contratto la somma di euro 34.551,80 e sottratto dall’importo complessivo delle opere non la somma dei vizi accertati ma il minor valore attribuito in CTU alla finitura di facciata. La Corte d’Appello avrebbe errato inoltre nell’aver escluso i lavori extra - contratto, trattandosi di varianti in corso d’opera autorizzati dalla committenza, come confermato dalle risultanze della prova testimoniale e dalla circostanza che il Condominio non aveva avanzato alcuna contestazione immediata circa le fatture emesse, che erano comprensive dei lavori extra contratto, se non con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte avrebbe errato poi nel detrarre dalle somme dovute l’importo per il ristoro dei vizi dell’opera, di cui sarebbe stata eccepita la decadenza per tardività della denuncia. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione apparente e/o perplessa, irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta circa un punto decisivo della controversia per le ragioni esposte nel primo motivo di ricorso. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 132 comma 2 n.4, in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La Corte d’Appello, nonostante in primo grado ed in appello la ricorrente avesse dedotto l’errore di interpretazione della CTU, non avrebbe motivato l’adesione, da parte della Corte di merito, alle conclusioni fatte proprie dal giudice di primo grado. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 1667 c.c. in materia di appalto; la ricorrente lamenta di avere già sollevato l’eccezione di mancata denuncia dei vizi in tema d’appalto nei termini previsti dalla normativa vigente, sostenendo che la garanzia possa essere fatta valere in via d’eccezione e prima dello spirare del termine di prescrizione mentre, nel caso in esame, la prima contestazione sarebbe avvenuta soltanto con l’opposizione a decreto ingiuntivo. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza, che non avrebbe esposto le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della decisione. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello si sarebbe limitata a riportare le considerazioni e le valutazioni sui calcoli materiali già espletate dal Tribunale, senza argomentarli. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente,sono infondati. In primo luogo, essi difettano di specificità in quanto non sono allegati gli atti ed i documenti si cui il ricorso si fonda, ai sensi dell’art.366, comma 1, n.6 c.p.c. ma si limitano ad una contestazione generica delle argomentazioni svolte dalla Corte di merito. Del tutto insussistente è il vizio di nullità della sentenza per vizio di motivazione in quanto la sentenza consente di cogliere l’iter logico della decisione, fondata sull’esame delle risultanze istruttorie e della CTU. Non è invece censurabile il profilo dell’insufficienza e contraddittoria motivazione in quanto la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, consente la denuncia in cassazione solo delle anomalie motivazionali che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053). Il vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è precluso dall’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art.348 ter, comma V c.p.c. in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Non è correttamente censurata la violazione di legge che consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta mentre, nel caso in esame, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta è avvenuta a mezzo delle risultanze di causa ed implica un riesame nel merito, inammissibile in sede di legittimità. Non colgono nel segno le critiche alla CTU, svolte in modo generico, laddove questa Corte è consolidata nell’affermare che, in tema di ricorso per cassazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (ex multis, Cass. Civ, Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014). Quanto al profilo della tardività della denuncia, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rigettato l’appello del Condominio per aver fatto riferimento al contratto d’opera e non al contratto d’appalto. Non sussiste la violazione di cui all’art.116 c.p.c., che è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se
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