CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 28089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23364-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L [OSCURATO:PERSONA] n. 6 9 , presso lo studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 714/2022 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI,depositata il 21/02/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Avellino, invocando la condanna del convenuto alla riduzione in pristino delle aperture realizzate, a carico del fondo dell’attore, in violazione delle distanze di cui all’art. 905 c.c. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale, con sentenza n. 379/2015, rigettava la domanda, qualificando le aperture come luci. Con la sentenza impugnata, n. 714/2022, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il gravame proposto dal Bruni avverso la decisione di prima istanza, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione alla domanda ripristinatoria e compensando le spese del doppio grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione BruniDonato, affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unicomotivo, la parte ricorr ente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese del doppio grado del giudizio di merito, pur avendo ravvisato la soccombenza virtuale della parte originariamente convenuta. La censura è fondata. La Corte di Appello ha ravvisato la soccombenza virtuale del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva modificato le aperture, originariamente costituenti vedute, in luci irregolari,ma ha poi compensato le spese del doppio grado del giudizio di merito valorizzando la natura spontanea della decisione del convenuto(cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). La statuizione non tiene conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente resistito alla domanda, e solo in corso di causa aveva poi modificato le aperture, da vedute in luci. Una volta ravvisato, in tale comportamento, un profilo di soccombenza virtuale, per poter pervenire ad una pronuncia di compensazione delle spese occorre configurare una delle ipotesi di cui all’art. 92 c.p.c., tra le quali non rientra l’adempimento spontaneo in corso di causa. Né rileva il fatto, erroneamente valorizzato dalla Corte distrettuale , che tale adempimento abbia consentito la soddisfazione della domanda ab origineproposta dal Bruni, in quanto comunque questi è stato c ostretto a rivolgersi alla Giustizia per ricevere tutela, sostenendo i relativi costi ed oneri. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione. Il giudice del rinvio regolerà le spese dell’intero giudizio di merito e di quello di legittimità, alla luce del suo esito complessivo, tenendo conto della già accertata sussistenza di un profilo di soccombenza virtuale del [OSCURATO:PERSONA]. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella came