CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18929/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pp. 3-4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto e che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, che il suddetto motivo è altresì manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lel:t. e) cod. proc. pen., così come si evince dalle pp. 5-7 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ha ricostruito e vagliato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati ascritti all'imputato, sulla base dell'e dichiarazioni dei familiari ritenute attendibili e credibili, nonché dagli altrettanti numerosi gesti violenti descritti dalle persone offese che assumono ex se i caratteri dell'ingiustizia e della condotta estorsiva; Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, in particolare, il giudice di appello ha indicato esplicitamente alle pp.10- 11 della sentenza impugnata gli elementi a sostegno del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, quali l'elevato disvalore dei fatti, caratterizzato da condotte estorsive espresse con modalità particolarmente violente, nonché la mancata sussistenza di elementi positivi deducibili dal contegno processuale dell'imputato ed alla presenza di precedenti penali che delineano ancora una personalità negativa; Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso