CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA] E CONS:[OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 24/03/2022, confermava la sentenza del 17/03/2021 del Tribunale di Corno di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della menzionata sentenza della Corte d'appello di Milano, oltre che fondato su doglianze in punto di fatto, non sindacabili, pertanto, in questa sede di legittimità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e clisattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha compiutamente evidenziato gli elementi idonei a fondare la pronuncia di condanna dell'imputato (titolarità, in capo allo stesso, della carta Postepay sulla quale furono fatti accreditare i pagamenti, effettuati anteriormente al venir meno della disponibilità della stessa carta; attivazione di questa, in concomitanza con la pubblicazione dell'annuncio sul sito internet www.subito.it, con un documento d'identità dell'imputato, non dichiarato smarrito né rubato); "fc Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis