CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05821/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15149-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 80425650589, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 729/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15149 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- r.g. 15149/2021 Comune di Portogruaro c/ Ministero della difesa Ritenuto che: Il Comune di Portogruaro ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l'appello del Ministero della difesa ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento notificato dal Comune, per l'imposta comunale annualità 2012, relativo ad immobili di proprietà del Ministero della difesa, già adibiti ad alloggi del personale ma dal 2011 destinati alla difesa nazionale. La CTR, in particolare, precisato che trattasi di IMU e non di ICI, ha statuito che in base al codice dell'ordinamento militare, d.lgs. 66/2010, sono da considerarsi infrastrutture militari ad ogni effetto tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, installazioni militari o posti a loro diretto e funzionale servizio e che il Ministero non è tenuto a comunicare per quali fini istituzionali utilizza gli immobili di sua proprietà, per cui l'esenzione IMU, ex art. 9 d.lgs. 23/2011, è sempre direttamente applicabile agli immobili di proprietà del Hiinistero della difesa, salvo nel caso in cui gli immobili siano ceduti in concessione per esigenze preminenti di carattere privato. Avendo il Comune riconosciuto che gli immobili in questione per l'anno 2012 non erano più dati in concessione a fini abitativi al personale militare, l'IMU non può essere applicata. Si costituisce con controricorso il Ministero della difesa col patrocinio dell'Avvocatura dtato. Considerato che: 1.Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, art. 9 co. 8 d.lgs. n. 23/2011 in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere erroneamente la CTR ritenuto che di immobili che appartengono al ministero della difesa in quanto infrastrutture militari ex art. 231 d.ls. 66/2010 beneficiano sempre dell'esenzione ai sensi della normativa indicata; ciò a prescindere dal fatto che siano del tutto inutilizzati, fatto non contestato e ammesso dallo stesso Ministero e rilevato dal giudice; mentre la condizione per fruire dell'agevolazione è la concreta e immediata utilizzazione per lo svolgimento dell'attività istituzionale Cass. 16897/2008; n. 28680/2017; 270815/2016. 2.11 motivo è fondato. 2.1.Va premesso, in base all'interpretazione letterale e restrittiva della normativa di riferimento, che gli immobili di proprietà del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] quando date in utilizzo ai militari in servizio e ai loro familiari devono essere soggette alla normale tassazione di Ici e Imu (Cass. n. 3974/2021; n. 3268/2019; n. :26473 del 2017). Questa Corte, Sez. V, 16/02/2021, n. 3974, ha chiarito che sono soggetti al pagamento dell'imposta comunale i fabbricati realizzati su aree urbane all'interno di basi, destinati ad alloggi di servizio dei militari, preso atto che le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 6925/2011; n. 381/2006), trattandosi di disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio. 2.2.Tuttavia, nella fattispecie, l'art. 7, comma 1, lett. a), prevede l'esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali". Quest'ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'ente possessore, bensì la sua utilizzazione "diretta ed immediata" per l'assolvimento della finalità d'istituto, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone. (Cass.n. 3268/2019; n. 26453/2017; n. 15025/15; 30731/11; 20850/10, 14094/10, 20577/05 ed altre). 3.11 ricorso va conseguentemente accolto, e la sentenza cassata, non essendosi adeguata agli indicati principi, con rinvio alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, anche per le spese del presente giudizio.