CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28684/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 aprile 2021 dalla Corte di appello di Firenze, che — adita sia dall'imputato che dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze — ha riformato parzialmente la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto che aveva condannato, con rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] per due fatti di furto aggravato in abitazione, l'uno consumato e l'altro tentato. In particolare, l'imputato, fin dal primo grado, è stato condannato per avere prima rubato un mazzo di chiavi ed altri beni (tra cui un portafogli, con 9 ,, all'interno soldi e documenti del proprietario) dalla casa di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (nella quale si era introdotto con violenza sulle cose) e poi per avere, nella stessa giornata, tentato il furto nell'altra abitazione del medesimo Amunni, sita in S. [OSCURATO:PERSONA]. La riforma è consistita, in accoglimento di motivo di impugnazione del Procuratore generale, nel riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 4), cod. pen. e nella conseguente rimodulazione in peius del trattamento sanzionatorio. 2. Contro la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 192, 546, lett. e) 533 cod. proc. pen. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], testi a discarico del prevenuto. Se pure questi ultimi avevano manifestato, a distanza di quattro anni dai fatti, qualche incertezza allorché erano stati escussi in sede di integrazione istruttoria nel corso del rito abbreviato, nessuna considerazione era stata riservata, dalla Corte di appello, alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto e al contenuto delle investigazioni difensive non più disponibili nel fascicolo processuale. La circostanza su cui i due avevano riferito con nettezza nell'immediatezza del fatto era la presenza di Cavazza in Grosseto nella data e nell'orario dei furti, avvenuti invece a Castiglion della Pescaia; il primo perché aveva effettuato al Cavazza un intervento odontoiatrico il 17 agosto 2011 e il secondo perché gli aveva consegnato dei cibi da asporto. Essi si erano espressi in termini meramente dubitativi a distanza di anni. I Giudici di merito, invece, avevano tratto la dimostrazione della presenza dell'imputato a Castiglione della Pescaia quando si consumò il primo furto dai tabulati telefonici, benché l'imputato avesse fornito una sua ricostruzione circa i tempi di affidamento del telefono da parte di un terzo e nonostante le usuali incertezze date dalla verifica dell'aggancio delle celle telefoniche. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta l'omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale convertito in appello, erronea applicazione degli artt. 63, comma 4 e 99, comma secondo nn. 1) e 3) cod. pen. Il ricorso affronta l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale perché il primo Giudice aveva ritenuto sussistenti tutte le aggravanti ad effetto speciale e comuni e non aveva apportato alcuna modifica alla struttura dell'imputazione. Il precedente di legittimità evocato dalla Corte territoriale non sarebbe pertinente.Ritenutasi legittimamente adita dal ricorso del Procuratore generale, la Corte territoriale ha messo mano al trattamento sanzionatorio, rimediando all'errore di calcolo ma non a quello di diritto del Giudice di prime cure: nel rimodulare il trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha proceduto ad un diverso calcolo della pena, dando luogo ad una reformatio in peius non consentita per le sentenza concluse con rito abbreviato. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza della motivazione e manifesta illogicità della medesima in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo di ricorso lamenta la sopravvalutazione dei precedenti del prevenuto e la sottovalutazione delle sue condizioni di vita, il contesto sociale di riferimento e le ragioni a delinquere. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo delle medesime doglianze formulate con l'appello e, comunque, versato in fatto. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché la Corte di appello ha applicato un indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione del pubblico ministero si converte in appello, pur dovendone essere valutata l'ammissibilità nella griglia dell'art. 606 cod. proc. pen. Tuttavia, una volta che il Giudice di appello ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado (Sez. 6, n. 42694 del 23/10/2008, Raia, Rv. 241872 -01; Massime precedenti Conformi: N. 15025 del 2006 Rv. 234039 -01, N. 39618 del 2007 Rv.237986 -01, N. 37074 del 2008 Rv. 241059 -01). Non si presta a censure, infine, la motivazione concernente il diniego delle attenuanti generiche. 4. Il difensore del ricorrente, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Con il primo motivo di ricorso, a dispetto di quanto sostenuto dal Procuratore generale, si evidenziava l'incertezza del dato probatorio sul quale la Corte territoriale ha ritenuto di fondare il proprio convincimento. Il secondo motivo di ricorso deduceva che l'impugnativa del Procuratore generale di Firenze esorbitasse rispetto ai limiti di ricorribilità oggi previsti e fosse, pertanto inammissibile. Il terzo motivo di ricorso — sostiene il difensore correttamente denunzia il giudizio in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che denunzia la cattiva valutazione della Corte di appello delle prove a discarico portate dalla difesa — è inammissibile per diverse e concorrenti ragioni. 1.1. In primo luogo, la doglianza è male impostata giacché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.2. In ogni caso, l'argomento di censura è inammissibile dal momento che mira ad una riedizione del giudizio di merito, opponendo a quella della Corte distrettuale una propria ricostruzione, che tuttavia non trova fondamento nella sentenza impugnata né in atti debitamente richiamati dal ricorrente che farebbero pensare — come invece lamentato dal ricorrente — ad un travisamento della prova. Dalle dichiarazioni riportate in sentenza dalla Corte di merito, si evince che i due testimoni della difesa, che avrebbero dovuto fornire un alibi all'imputato per il furto nella casa di [OSCURATO:PERSONA], non hanno saputo indicare il giorno preciso in cui ebbero contatti con il ricorrente. D'altra parte, la divergenza con quanto dichiarato nell'immediatezza delle indagini, pur agitata dal ricorrente, non è stata dimostrata con l'indicazione o l'allegazione di atti specifici, di utilizzabilità pari a quella delle dichiarazioni rese nel contraddittorio delle parti, da cui si evincesse una maggiore precisione. Anzi, quanto al dr.Doccini, l'esibizione della cartella clinica non ha consentito di risalire alla data del breve intervento che egli praticò al prevenuto. Peraltro il ricorrente manca altresì di rilevare che tali prove a discarico si inseriscono comunque in un quadro particolarmente compromesso per l'imputato, il quale è stato trovato nella casa della persona offesa di S. [OSCURATO:PERSONA] le cui chiavi erano state sottratte poche ore prima nella casa di [OSCURATO:PERSONA] e con la patente di guida della vittima pure rubata nella predetta località, mentre il suo cellulare, in orario compatibile con il furto, aveva agganciato proprio la cella della via di [OSCURATO:PERSONA] dove si trova l'abitazione della persona offesa. In questo quadro, è solo l'affermazione dell'imputato, reo confesso per il furto a S. [OSCURATO:PERSONA], ad attribuire ad un fantomatico terzo — munito delle chiavi e della patente di guida della vittima — l'incarico conferitogli di rubare a casa di Annunni. Versione che è stata puntualmente smentita, in punto di verosimiglianza, dalla Corte territoriale, con argomentazioni per nulla contrastate da quelle del ricorrente . 2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta l'omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale convertito in appello e l'erronea applicazione degli artt. 63, comma 4 e 99, comma secondo nn. 1) e 3) cod. pen. — è del pari inammissibile. A dispetto di quanto si sostiene nel ricorso, infatti, l'appello del Procuratore generale era ammissibile in quanto esso è frutto della conversione ex art 580 cod. proc. pen. del ricorso per cassazione, ricorso che il Procuratore generale poteva proporre senza incontrare i limiti di legittimazione dati dall'art. 443, comma 3, codice di rito. Quanto alla reformatio in peius che il ricorrente lamenta, essa è legittimamente derivata dall'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., riconosciuto in accoglimento dell'impugnazione della parte pubblica. 3. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche — oggetto del terzo motivo — il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale (i numerosi e gravi precedenti penali) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e cond