CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20262/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di L'Aquila del 13 luglio 2023, che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato con riferimento al semestre 14 aprile 2022 - 13 ottobre 2022. In particolare, il Tribunale ha respinto il reclamo perché il comportamento tenuto dal condannato nel semestre, ed in particolare la circostanza che lo stesso avesse riportato il 23 giugno 2022 la sanzione disciplinare dell'ammonimento, a causa del diverbio e della colluttazione - consistita in spintoni con le mani - con un altro detenuto per motivi legati alla distribuzione del vitto, dimostrerebbe la mancata adesione dello stesso all'opera di rieducazione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramite del difensore. Con unico motivo lamenta che dalla nota trasmessa dal carcere non emerge la versione del detenuto circa il diverso svolgersi dell'evento; inoltre, il comportamento contestato non sarebbe comunque idoneo a rilevare sintomaticità della mancata partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione; non sarebbe stato tenuto conto, infatti, dell'impegno continuo tenuto dal detenuto con risultati importanti e di rilevante significato risocializzante; mancherebbe, pertanto, un adeguato bilanciamento tra il fatto e il comportamento complessivo del detenuto nel semestre. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è infondato. L'unico motivo del ricorso contiene due argomenti. Il primo argomento, secondo cui dalla nota trasmessa dal carcere non emergerebbe la versione del detenuto circa l'episodio che gli è stato contestato, è manifestamente infondato, perché, a prescindere dalla non necessaria rilevanza di tale deduzione nel giudizio di legittimità del provvedimento impugnato, la motivazione del provvedimento riporta, in realtà, anche che il detenuto ha smentito l'episodio, ma, ciò nonostante, lo ha ritenuto comunque provato, perché la esistenza del fatto è stata confermata anche dall'altro detenuto, oltre che dall'agente di polizia penitenziaria che è intervenuto a dividere i due. Il secondo argomento, secondo cui non è stato tenuto conto dell'impegno del detenuto nell'opera di risocializzazione, con risultati importanti e di rilevante significato, è proposto in difetto del requisito dell'autosufficienza, perché il ricorso non allega, né trascrive al suo interno, gli atti da cui risulterebbe l'asserito vizio di motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723). Su tale secondo argomento, peraltro, va anche osservato che il bilanciamento tra l'episodio contestato ed il comportamento complessivo tenuto dal detenuto nel semestre è presente nella parte finale dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui la stessa ritiene che la colluttazione con l'altro detenuto dimostri la scarsa adesione di Campisi alle regole di comportamento civile incompatibile con il percorso rieducativo, in cui non può essere tollerato l'uso della violenza o dell'aggressività in tutte le sue forme, valutazione in ordine all'adesione all'opera di rieducazione che non presenta tratti manifestamente illogici. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così