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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41554/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata nel premboloil Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, in data 19 novembre 2024, con cui il Tribunale di Sorveglianza medesimo aveva dichiarato l'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso al predetto ed aveva quantificato la pena residua ancora da espiarein mesi tre, ammettendo all’uopo al regime di detenzione domiciliare .

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv.[OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione per provvedimenti impugnato nella parte in cui ha dichiarato non estinta la pena per un reato presuntivamente commesso dopo l'affidamento in prova.

Inpalese violazione della presunzione di non colpevolezza, il T ribunale ha continuato a considerare quale unico elemento negativo a carico del condannato la consumazione di un reato subito dopo la cessazione dell'affidamento in prova, trascurando che esso era stato accertato con sentenza di condanna non definitiva.

Per di più, non ha escluso,ma, anzi , ha considerato p lausibile l ’ ipotesi che il ricorrente non sia statol'autore della condotta illecita per la quale ha riportato la condanna, ritenendo, comunque, sufficiente ai fini della valutazione negativa il mancato impedimento della condotta illecita da chiunque c o mmessa senza neanche verificare se fosse o meno venuto a conoscenza del comportamento illegittimo altrui.

Non è convincente l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto opporsi alla condotta illecita in corso rivolgendosi alla società erogatrice del servizio; tale condotta, infatti, avrebbe raggiunto lo scopo solo con ilpagamento delle fatture emesse, che tuttavia la famiglia [OSCURATO:PERSONA],a causa del grave stato di crisi economico finanziaria, non poteva eseguire.

In ogni caso,il Tribunale non ha effettuato una valutazione globale dell'intero periodo e non haapprezzato la pertinenza dei fatti valorizzati in chiave negativa rispetto al trattamento rieducativo al fine di verificare sefossero effettivamente espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del condannato.

CONSIDERATOIN DIRITTO

1. In premessa, va ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale produce, a mente dell'art. 47 Ord. pen., l'effetto estintivo della pena solo in caso di «esito positivo della prova», che va inteso come integrale emenda del condannato.

Non è, dunque, sufficiente il mero decorso del periodo di prova, senza che sia intervenuta la revoca della misura, ma occorre l'accertamento da parte del Tribunale di Sorveglianza di elementi positivi che dimostrino l'avvenuta rieducazione del reo, la quale viene a costituire il parametro di valutazione e, al tempo stesso, la causa giustificatrice dell'estinguersi del rapporto punitivo, essendo questo giunto al completo soddisfacimento dell'ineludibile funzione assegnata alla pena dall'art. 27, comma terzo, Cost.Il Tribunale di sorveglianza, al termine dell'esperimento e al fine di valutare ex post l'esito della prova «ben può tenere conto di qualsiasi elemento fattuale seriamente sintomatico del mancato raggiungimento delle finalità cui è destinata la misura» e fondare perciò il suo giudizio su «fatti e comportamenti ... che, pur non riconducibili storicamente nel perimetro temporale della prova, si palesino tuttavia, avuto riguardo alla loro qualità e gravità, significativi e in grado di illuminare retrospettivamente il processo rieducativo del condannato ai fini del reinserimento sociale e della auspicata prognosi di non recidivanza», purché specificamente motivi sulle ragioni per le quali tali comportamenti presentino, in concreto, caratteristiche tali -per la loro gravità, per la distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, per il collegamento di essi con le modalità di espletamento dell'esperimento - «da saldarsi alla condotta serbata ed all'esperienza maturata nel corso della prova».

L'apprezzamento, quindi, non può prescindere né dalla condotta tenuta dal condannato durante l'esecuzione della misura alternativa né dall’effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento (essendo illegittima la valutazione negativa dell'esito della misura fondata sulla commissione di reati dopo il decorso di un rilevante periodo di tempo dalla fine della prova: così Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Figgini, Rv. 274482; Sez. 1, n. 27788 del 17/06/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240478) ed implica anche una autonoma delibazione sia della attribuibilità al condannato della violazione sia della concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale (Sez.

U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220877; Sez. 1, n.3727 del 9/01/2009, Barbella, Rv. 242526; Sez. 1, n. 26332 del 18/06/2008, Carbone).

A differenza della revoca, che viene dichiarata in costanza di applicazione della misura ed ha come suo presupposto l'impossibilità di proseguire la prova alla luce della gravità di singoli e specifici episodi, la valutazione negativa dell'esito della prova postula un "esame globale" dell'intero periodo (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio., Rv. 248376); in entrambe le ipotesi il Tribunale di sorveglianza, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987, ha l'obbligo di determinare il "quantum" di pena -eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta -che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento.

L'equiparazione tra esito negativo della prova e revoca dell'affidamento, sotto il profilo della necessità di stabilire la durata della pena detentiva da espiare, pur in assenza di una esplicita disposizione normativa che regoli le conseguenze del fallimento della prova, è imposto, anche al fine di evitare dubbi di incostituzionalità dell'art. 47 ord. pen., dalla natura giuridica dell'affidamento che costituisce una modalità esecutiva della pena detentiva e limita la libertà individuale.

Pertanto, "nel caso di esito negativo della prova, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a dichiarare non estinta la pena, ma deve altresì determinare la durata della residua pena detentiva da espiare, prendendo in considerazione, in maniera puntuale, l'entità delle specifiche circostanze poste a fondamento del giudizio di negatività della prova, in quanto l'irrogazione di sanzioni che si aggiungono a quelle ritenute originariamente proporzionate al grado di responsabilità del soggetto non può avvenire senza una valutazione della qualità, gravità, estensione temporale e relazione di proporzionalità con l'aggravamento sanzionatorio delle condotte violatrici poste a giustificazione dell'accertamento di detto risultato negativo".

Il Tribunale di sorveglianza potrà tanto far decorrere la pena fin dal momento di ammissione al beneficio in caso di riscontrata negatività complessiva, se il comportamento globale del condannato sia stato tale da palesare la sua assoluta inidoneità alla rieducazione e alla risocializzazione; quanto, viceversa, ridurre la pena originariamente inflitta in proporzione al periodo di prova positivamente trascorso, inglobando un segmento di carico sanzionatorio già eseguito in regime alternativo". (Sez.

U, n. 10530del 27/02/2002, Martola, Rv. 220878; Sez. 1 n. 934del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Migliazza, Rv. 278066).

2. Tanto posto, le censure esposte nel ricorsoappaiono fondate.

Il Tribunale di sorveglianzaha posto a sostegno del rigetto del l'opposizione , un apparato giustificativo none e s e nte dalle criticità logiche evidenziate dal ricorrente.

Pur pervenendoalla conclusione che il percorso rieducativo seguito [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto un esito positivo sulla base dell ’ intervenuta condanna non irrevocabileper il reato di furto di gas commesso durante l ’ esecuzione della misura alternativa, ha , nello stesso tempo, considerato deci sivo ai fini del giudizio negativo sulla partecipazione al processo di emenda non la predetta condotta penalmenterilevante, in ipotesi ritenuta ascrivibile soltanto ai suoi familiari , ma l’oggettivo approfittamento dei vantaggi derivantigli dall ’ azione furtiva nella qualità diconvivente nella medesima abitazione all acciata abusivamente alla rete di distribuzionedel gas, senza essersi in qualche mo do attivato per interromperli .

Tenutoconto che l’ordinamento non prevede un obbligo d i denuncia in c apo ai privati che vengono a conoscenza dei reati , commessi da familiari e no , i l Tribunale, una volta messa in dubbio l’attribuibilità al condannato del fatto illecito oggetto della sentenza non ancora irrevoc abile, avrebbe dovuto chiarire , con riferimentispecifici all ’ accertamento del giudic e della cognizione , se il condann a to era effettivamente venutoa conoscenza dell ’ azio ne furtiva e se , a seguito di ciò, aveva tenuto un comportamento , quanto meno agevolativo del proposito delittuosoaltrui, non potendo , in presenza di elementi favorevoli al condannato , ravvisarsi nella mera connivenza condotte automaticamente sintomatiche del fallimento della prova.

3. Quanto appena illustrato impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce che, nell’osservanza dei richiamati pricipi,effettuerà un nuovo ed autonomo giudizio , libero nell'esito ma emendato dal segnalato profilo critico.

P.Q.M Annulla l'ordinanza Impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata nel premboloil Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, in data 19 novembre 2024, con cui il Tribunale di Sorveglianza medesimo aveva dichiarato l'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso al predetto ed aveva quantificato la pena residua ancora da espiarein mesi tre, ammettendo all’uopo al regime di detenzione domiciliare . 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv.[OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione per provvedimenti impugnato nella parte in cui ha dichiarato non estinta la pena per un reato presuntivamente commesso dopo l'affidamento in prova. Inpalese violazione della presunzione di non colpevolezza, il T ribunale ha continuato a considerare quale unico elemento negativo a carico del condannato la consumazione di un reato subito dopo la cessazione dell'affidamento in prova, trascurando che esso era stato accertato con sentenza di condanna non definitiva. Per di più, non ha escluso,ma, anzi , ha considerato p lausibile l ’ ipotesi che il ricorrente non sia statol'autore della condotta illecita per la quale ha riportato la condanna, ritenendo, comunque, sufficiente ai fini della valutazione negativa il mancato impedimento della condotta illecita da chiunque c o mmessa senza neanche verificare se fosse o meno venuto a conoscenza del comportamento illegittimo altrui. Non è convincente l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto opporsi alla condotta illecita in corso rivolgendosi alla società erogatrice del servizio; tale condotta, infatti, avrebbe raggiunto lo scopo solo con ilpagamento delle fatture emesse, che tuttavia la famiglia [OSCURATO:PERSONA],a causa del grave stato di crisi economico finanziaria, non poteva eseguire. In ogni caso,il Tribunale non ha effettuato una valutazione globale dell'intero periodo e non haapprezzato la pertinenza dei fatti valorizzati in chiave negativa rispetto al trattamento rieducativo al fine di verificare sefossero effettivamente espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del condannato. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. In premessa, va ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale produce, a mente dell'art. 47 Ord. pen., l'effetto estintivo della pena solo in caso di «esito positivo della prova», che va inteso come integrale emenda del condannato. Non è, dunque, sufficiente il mero decorso del periodo di prova, senza che sia intervenuta la revoca della misura, ma occorre l'accertamento da parte del Tribunale di Sorveglianza di elementi positivi che dimostrino l'avvenuta rieducazione del reo, la quale viene a costituire il parametro di valutazione e, al tempo stesso, la causa giustificatrice dell'estinguersi del rapporto punitivo, essendo questo giunto al completo soddisfacimento dell'ineludibile funzione assegnata alla pena dall'art. 27, comma terzo, Cost.Il Tribunale di sorveglianza, al termine dell'esperimento e al fine di valutare ex post l'esito della prova «ben può tenere conto di qualsiasi elemento fattuale seriamente sintomatico del mancato raggiungimento delle finalità cui è destinata la misura» e fondare perciò il suo giudizio su «fatti e comportamenti ... che, pur non riconducibili storicamente nel perimetro temporale della prova, si palesino tuttavia, avuto riguardo alla loro qualità e gravità, significativi e in grado di illuminare retrospettivamente il processo rieducativo del condannato ai fini del reinserimento sociale e della auspicata prognosi di non recidivanza», purché specificamente motivi sulle ragioni per le quali tali comportamenti presentino, in concreto, caratteristiche tali -per la loro gravità, per la distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento, per il collegamento di essi con le modalità di espletamento dell'esperimento - «da saldarsi alla condotta serbata ed all'esperienza maturata nel corso della prova». L'apprezzamento, quindi, non può prescindere né dalla condotta tenuta dal condannato durante l'esecuzione della misura alternativa né dall’effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento (essendo illegittima la valutazione negativa dell'esito della misura fondata sulla commissione di reati dopo il decorso di un rilevante periodo di tempo dalla fine della prova: così Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Figgini, Rv. 274482; Sez. 1, n. 27788 del 17/06/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240478) ed implica anche una autonoma delibazione sia della attribuibilità al condannato della violazione sia della concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220877; Sez. 1, n.3727 del 9/01/2009, Barbella, Rv. 242526; Sez. 1, n. 26332 del 18/06/2008, Carbone). A differenza della revoca, che viene dichiarata in costanza di applicazione della misura ed ha come suo presupposto l'impossibilità di proseguire la prova alla luce della gravità di singoli e specifici episodi, la valutazione negativa dell'esito della prova postula un "esame globale" dell'intero periodo (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio., Rv. 248376); in entrambe le ipotesi il Tribunale di sorveglianza, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987, ha l'obbligo di determinare il "quantum" di pena -eventualmente anche in misura corrispondente a quella originariamente inflitta -che il condannato deve ancora espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo trascorso in affidamento. L'equiparazione tra esito negativo della prova e revoca dell'affidamento, sotto il profilo della necessità di stabilire la durata della pena detentiva da espiare, pur in assenza di una esplicita disposizione normativa che regoli le conseguenze del fallimento della prova, è imposto, anche al fine di evitare dubbi di incostituzionalità dell'art. 47 ord. pen., dalla natura giuridica dell'affidamento che costituisce una modalità esecutiva della pena detentiva e limita la libertà individuale. Pertanto, "nel caso di esito negativo della prova, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a dichiarare non estinta la pena, ma deve altresì determinare la durata della residua pena detentiva da espiare, prendendo in considerazione, in maniera puntuale, l'entità delle specifiche circostanze poste a fondamento del giudizio di negatività della prova, in quanto l'irrogazione di sanzioni che si aggiungono a quelle ritenute originariamente proporzionate al grado di responsabilità del soggetto non può avvenire senza una valutazione della qualità, gravità, estensione temporale e relazione di proporzionalità con l'aggravamento sanzionatorio delle condotte violatrici poste a giustificazione dell'accertamento di detto risultato negativo". Il Tribunale di sorveglianza potrà tanto far decorrere la pena fin dal momento di ammissione al beneficio in caso di riscontrata negatività complessiva, se il comportamento globale del condannato sia stato tale da palesare la sua assoluta inidoneità alla rieducazione e alla risocializzazione; quanto, viceversa, ridurre la pena originariamente inflitta in proporzione al periodo di prova positivamente trascorso, inglobando un segmento di carico sanzionatorio già eseguito in regime alternativo". (Sez. U, n. 10530del 27/02/2002, Martola, Rv. 220878; Sez. 1 n. 934del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Migliazza, Rv. 278066). 2. Tanto posto, le censure esposte nel ricorsoappaiono fondate. Il Tribunale di sorveglianzaha posto a sostegno del rigetto del l'opposizione , un apparato giustificativo none e s e nte dalle criticità logiche evidenziate dal ricorrente. Pur pervenendoalla conclusione che il percorso rieducativo seguito [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto un esito positivo sulla base dell ’ intervenuta condanna non irrevocabileper il reato di furto di gas commesso durante l ’ esecuzione della misura alternativa, ha , nello stesso tempo, considerato deci sivo ai fini del giudizio negativo sulla partecipazione al processo di emenda non la predetta condotta penalmenterilevante, in ipotesi ritenuta ascrivibile soltanto ai suoi familiari , ma l’oggettivo approfittamento dei vantaggi derivantigli dall ’ azione furtiva nella qualità diconvivente nella medesima abitazione all acciata abusivamente alla rete di distribuzionedel gas, senza essersi in qualche mo do attivato per interromperli . Tenutoconto che l’ordinamento non prevede un obbligo d i denuncia in c apo ai privati che vengono a conoscenza dei reati , commessi da familiari e no , i l Tribunale, una volta messa in dubbio l’attribuibilità al condannato del fatto illecito oggetto della sentenza non ancora irrevoc abile, avrebbe dovuto chiarire , con riferimentispecifici all ’ accertamento del giudic e della cognizione , se il condann a to era effettivamente venutoa conoscenza dell ’ azio ne furtiva e se , a seguito di ciò, aveva tenuto un comportamento , quanto meno agevolativo del proposito delittuosoaltrui, non potendo , in presenza di elementi favorevoli al condannato , ravvisarsi nella mera connivenza condotte automaticamente sintomatiche del fallimento della prova. 3. Quanto appena illustrato impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce che, nell’osservanza dei richiamati pricipi,effettuerà un nuovo ed autonomo giudizio , libero nell'esito ma emendato dal segnalato profilo critico. P.Q.M Annulla l'ordinanza Impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d
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