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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04156/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIApato avviso alle partr,', udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 21 luglio 2023, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex art. 73, commi 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 deducendo l'omessa motivazione, atteso che doveva in ogni caso ritenersi necessaria una valutazione del fatto, comunque sufficiente a ratificare l'accordo raggiunto tra le parti.

Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIApato avviso alle partr,', udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 21 luglio 2023, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex art. 73, commi 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 deducendo l'omessa motivazione, atteso che doveva in ogni caso ritenersi necessaria una valutazione del fatto, comunque sufficiente a ratificare l'accordo raggiunto tra le parti. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 genna
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