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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 30752/2022

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la seguente (- , ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6443/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Crescenzio, n. 20; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - per il regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 25 gennaio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Tribunale di Roma, pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (ingiungente, opposta), dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni sulla preliminare eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, ha dichiarato la propria competenza e, concessi i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., ha rinviato la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori; detta eccezione era stata sollevata dall'opponente sul rilievo della inapplicabilità del disposto dell'art. 1182, comma terzo, cod. civ. per la individuazione del forum destinatae solutionis (attesa la illiquidità del credito monitoria mente azionato) e della conseguente necessità di aver riguardo al foro generale delle persone giuridiche (art. 19 cod. proc. civ.), in virtù del quale, secondo l'opponente, avrebbe dovuto riconoscersi la competenza del Tribunale di Milano, quale giudice del luogo in cui essa ingiunta ha sede; il Tribunale di Roma ha fatto bensì applicazione di detto criterio ma è giunto all'opposta conclusione della propria competenza, sul rilievo che «dall'esame della visura storica integrale della società opponente ... si evince che la sede della stessa è stata trasferita con atto iscritto nel registro delle imprese in data 02/09/2020», successivamente dunque al deposito del decreto ingiuntivo avvenuto il 28/07/2020, data che segna il momento della lítís contestatío e nella quale la Recir risultava avere sede legale in Roma; avverso tale ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per regolamento di competenza affidato a unico motivo; l'intimata non controdeduce; dovendo il procedimento essere trattato ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; il P.M. ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: a fondamento del proposto regolamento l'istante deduce «violazione degli artt. 643, 19, 20 e 39 cod. proc. civ.»; sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, è la notificazione del ricorso, e non il suo deposito, a determinare la pendenza della lite agli effetti de quibus; il ricorso è infondato e va confermata la declaratoria della competenza del Tribunale di Roma; occorre preliminarmente rammentare che il ricorso per regolamento di competenza è un mezzo di impugnazione che devolve alla Corte di Cassazione la questione di competenza, senza che tale devoluzione resti determinata dalle deduzioni con cui il ricorso è articolato e, quindi, senza che la mancata sottoposizione a critica di alcuna delle rationes decidendi concorrenti o autonome articolate dal giudice di merito, oppure dei passaggi logici seguiti da quel giudice per decidere sulla competenza, possa determinare il fenomeno della formazione di un giudicato interno e, quindi, la preclusione per la Corte di poter riesaminare anche il punto non sottoposto a critica; nel contempo la devoluzione alla Corte della questione di competenza, con riferimento ai poteri che il giudice di merito aveva sulla gestione della questione, la pone - indipendentemente dal fatto che quei poteri non siano stati esercitati - nella condizione di poterli pienamente esercitare provvedendo all'attività di rilevazione eventualmente omessa dal giudice di merito e della cui mancanza la parte non si sia lamentata; il regolamento di competenza, in altri termini, devolve alla Corte la «questione di competenza» in tutti i suoi possibili risvolti, esaminati o meno che siano ed indipendentemente dal fatto che l'istante li abbia criticati; nella specie, questa Corte deve rilevare che l'eccezione di incompetenza non era completa, in quanto l'opponente non avevaVtutti i fori concorrenti ex artt. 19 e 20 c.p.c. (v.

Cass. n. 14096 del 07/07/2020) e, in particolare, quello del forum contractus, sul quale non risulta che l'opponente abbia speso alcuna parola per negarne l'identificazione con l'adito Tribunale della Capitale; è appena il caso di aggiungere che la censura posta a fondamento del regolamento è comunque manifestamente infondata; secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, essendo soltanto eventuale la fase dell'opposizione; né a diversa conclusione può indurre la norma dell'art. 643 cod. proc. civ. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo «fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva» (Cass. n. 8118 del 27/07/1999; n. 10236 del 15/07/2002; v. anche Cass. Sez.

U. 01/10/2007, n. 20596; Cass. n. 1334 del 30/01/2012); il ricorso va pertanto rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma davanti al quale vanno rimesse le parti per la prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; non avendo l'intimata svolto difese nella presente sede, non v'è luogo a provvedere sulle spese; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente (- , ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6443/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Crescenzio, n. 20; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - per il regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 25 gennaio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Tribunale di Roma, pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (ingiungente, opposta), dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni sulla preliminare eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, ha dichiarato la propria competenza e, concessi i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., ha rinviato la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori; detta eccezione era stata sollevata dall'opponente sul rilievo della inapplicabilità del disposto dell'art. 1182, comma terzo, cod. civ. per la individuazione del forum destinatae solutionis (attesa la illiquidità del credito monitoria mente azionato) e della conseguente necessità di aver riguardo al foro generale delle persone giuridiche (art. 19 cod. proc. civ.), in virtù del quale, secondo l'opponente, avrebbe dovuto riconoscersi la competenza del Tribunale di Milano, quale giudice del luogo in cui essa ingiunta ha sede; il Tribunale di Roma ha fatto bensì applicazione di detto criterio ma è giunto all'opposta conclusione della propria competenza, sul rilievo che «dall'esame della visura storica integrale della società opponente ... si evince che la sede della stessa è stata trasferita con atto iscritto nel registro delle imprese in data 02/09/2020», successivamente dunque al deposito del decreto ingiuntivo avvenuto il 28/07/2020, data che segna il momento della lítís contestatío e nella quale la Recir risultava avere sede legale in Roma; avverso tale ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per regolamento di competenza affidato a unico motivo; l'intimata non controdeduce; dovendo il procedimento essere trattato ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; il P.M. ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: a fondamento del proposto regolamento l'istante deduce «violazione degli artt. 643, 19, 20 e 39 cod. proc. civ.»; sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, è la notificazione del ricorso, e non il suo deposito, a determinare la pendenza della lite agli effetti de quibus; il ricorso è infondato e va confermata la declaratoria della competenza del Tribunale di Roma; occorre preliminarmente rammentare che il ricorso per regolamento di competenza è un mezzo di impugnazione che devolve alla Corte di Cassazione la questione di competenza, senza che tale devoluzione resti determinata dalle deduzioni con cui il ricorso è articolato e, quindi, senza che la mancata sottoposizione a critica di alcuna delle rationes decidendi concorrenti o autonome articolate dal giudice di merito, oppure dei passaggi logici seguiti da quel giudice per decidere sulla competenza, possa determinare il fenomeno della formazione di un giudicato interno e, quindi, la preclusione per la Corte di poter riesaminare anche il punto non sottoposto a critica; nel contempo la devoluzione alla Corte della questione di competenza, con riferimento ai poteri che il giudice di merito aveva sulla gestione della questione, la pone - indipendentemente dal fatto che quei poteri non siano stati esercitati - nella condizione di poterli pienamente esercitare provvedendo all'attività di rilevazione eventualmente omessa dal giudice di merito e della cui mancanza la parte non si sia lamentata; il regolamento di competenza, in altri termini, devolve alla Corte la «questione di competenza» in tutti i suoi possibili risvolti, esaminati o meno che siano ed indipendentemente dal fatto che l'istante li abbia criticati; nella specie, questa Corte deve rilevare che l'eccezione di incompetenza non era completa, in quanto l'opponente non avevaVtutti i fori concorrenti ex artt. 19 e 20 c.p.c. (v. Cass. n. 14096 del 07/07/2020) e, in particolare, quello del forum contractus, sul quale non risulta che l'opponente abbia speso alcuna parola per negarne l'identificazione con l'adito Tribunale della Capitale; è appena il caso di aggiungere che la censura posta a fondamento del regolamento è comunque manifestamente infondata; secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, essendo soltanto eventuale la fase dell'opposizione; né a diversa conclusione può indurre la norma dell'art. 643 cod. proc. civ. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo «fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva» (Cass. n. 8118 del 27/07/1999; n. 10236 del 15/07/2002; v. anche Cass. Sez. U. 01/10/2007, n. 20596; Cass. n. 1334 del 30/01/2012); il ricorso va pertanto rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma davanti al quale vanno rimesse le parti per la prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; non avendo l'intimata svolto difese nella presente sede, non v'è luogo a provvedere sulle spese; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma
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