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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 41428/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava quello del Tribunale di Trapani che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, nonostante il richiamo alla violazione di legge, i motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

Con tali motivi, si censura espressamente la motivazione del provvedimento impugnato: si tratta, pertanto, di motivi non consentiti nel presente procedimento, nel quale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al a amento delle oftsvg iA( 0,1" spese processuali e t1=A~Z)1 della somma di euro 3.00 [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava quello del Tribunale di Trapani che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, nonostante il richiamo alla violazione di legge, i motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Con tali motivi, si censura espressamente la motivazione del provvedimento impugnato: si tratta, pertanto, di motivi non consentiti nel presente procedimento, nel quale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al a amento delle oftsvg iA( 0,1" spese processuali e t1=A~Z)1 della somma di euro 3.00 [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 41428/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris