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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 43492/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 10 novembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli.

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato, al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità e alla misura della pena.

Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna e della inconfigurabilità dell'invocata attenuante sono privi di specificità (come già erano i corrispondenti motivi di appello) perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 10 novembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato, al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità e alla misura della pena. Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna e della inconfigurabilità dell'invocata attenuante sono privi di specificità (come già erano i corrispondenti motivi di appello) perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023
Sentenza Cassazione n. 43492/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris