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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16981/2026

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notte [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocatoPaolo Salvatori, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 715/2019, depositata il21/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Giudice di Pace di Prato, evocando incausa la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con cui aveva stipulato uncontratto di vigilanza privata della propria abitazione, che prevedeva, oltreal servizio di pronto intervento su segnalazione di allarme, anche unservizio denominato “di prossimità”, lamentando che la società non avevasvolto le attività promesse.Numero registro generale 17771/2020Numero sezionale 917/2026Numero di raccolta generale 16981/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ha dedotto di aver inviato una disdetta del contratto con effettoimmediato e di essersi opposta alla richiesta di pagamento della somma dieuro 1.194,62 a titolo di penale per l’anticipato scioglimento del contratto.Ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e la condannadella società al risarcimento del danno, quantificato in euro 2.249,00, oltreaccessori.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito e, in via riconvenzionale, ha proposto domanda dipagamento della somma di euro 1.194,62 quale corrispettivo del recesso.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Prato, con sentenza n. 228/2017, ha dichiarato larisoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta e l’hacondannata al pagamento di euro 2.249,00 a titolo di risarcimento deldanno, oltre alla rifusione delle spese di lite.Su appello della Securitas, il Tribunale di Prato, in riforma della decisionedi primo grado, ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimentoe di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha ordinato ilrimborso delle somme versate in esecuzione della sentenza di primogrado.Il Tribunale ha evidenziato che il contratto prevedeva una facoltà direcesso libero, non condizionato al pagamento della somma previstadall’art. 4 delle condizioni contrattuali; ha escluso che la clausolacontemplasse una multa penitenziale ai sensi dell’art. 1373, terzo comma,c.c., asserendo che il vincolo contrattuale doveva considerarsi già scioltoal momento della proposizione della domanda giudiziale e che era preclusala pronuncia di risoluzione per inadempimento.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Il Procuratore generale ha concluso, chiedendo di respingere il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17771/2020Numero sezionale 917/2026Numero di raccolta generale 16981/2026Data pubblicazione 30/05/20261.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.1373, terzo comma, e 1385 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, c.p.c., per aver il Tribunale di Prato ritenuto che l’azione dirisoluzione fosse preclusa per effetto dello scioglimento del contratto aseguito di recesso.La ricorrente sostiene che la clausola contemplava una multa penitenzialee che il recesso era inefficace non essendo stata mai versata la sommaprevista quale corrispettivo per il recesso.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 33 e36 del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo), per avere il giudice diappello omesso di rilevare la natura vessatoria della clausola contrattualeche poneva a carico del solo consumatore il pagamento di una somma incaso di recesso anticipato.Il primo motivo è fondato; il secondo è assorbito.La Corte di appello ha ritenuto che le parti avessero previsto una facoltà direcesso libero, poiché la somma prevista dal contratto e che la parterecedente avrebbe dovuto versare all’atto del recesso era voltasemplicemente a contemperare i contrapposti interessi in occasione delloscioglimento del rapporto, non deponendo a favore di una multapenitenziale neppure l’uso dell’espressione utilizzate nel documentocontrattuale.La multa penitenziale prevista dall'art. 1373, terzo comma, c.c. assolvealla finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del dirittodi recesso da parte dell'altro contraente; in tali casi, poiché non è richiestaalcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quantoavviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione perinadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenutoesercizio del diritto da parte del recedente e condannarlo al pagamentodel corrispettivo richiesto dalla controparte.Numero registro generale 17771/2020Numero sezionale 917/2026Numero di raccolta generale 16981/2026Data pubblicazione 30/05/2026La facoltà di recesso non può essere, quindi, esercitata se non allecondizioni e nei modi consensualmente stabiliti; quando le pattuizioniammettono il recesso ma contestualmente prevedono il pagamento di unasomma o altra prestazione del recedente, sia che tale prestazione abbiacontenuto d'indennizzo o prezzo dello ius poenitendi, sia che si risolvanell'adempimento di un'obbligazione restitutoria o, comunque, aventecontenuto diverso da quello indennitario, il recesso non ha effetto se laprestazione non è stata adempiuta (Cass. 1176/1959).La prestazione pecuniaria a carico della parte recedente consisteva nelpagamento di una percentuale dei canoni ancora a scadere, a riprova dellafunzione indennitaria della clausola, volta compensare l’altra parte per laperdita delle somme che avrebbe percepito se il rapporto non fosse statosciolto anticipatamente, i cui effetti erano, quindi, subordinati ex legeall’effettivo pagamento.In mancanza del versamento di quanto concordato, il contratto era ancorain essere al momento della domanda di risoluzione, non essendoviostacoli, sotto tale profilo, al suo ulteriore esame nel merito.È, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delsecondo.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causaal Tribunale di Prato, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alTribunale di Prato, in persona di altro Magistrato, anche per la pronunciasulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
notte [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocatoPaolo Salvatori, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 715/2019, depositata il21/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Giudice di Pace di Prato, evocando incausa la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con cui aveva stipulato uncontratto di vigilanza privata della propria abitazione, che prevedeva, oltreal servizio di pronto intervento su segnalazione di allarme, anche unservizio denominato “di prossimità”, lamentando che la società non avevasvolto le attività promesse.Numero registro generale 17771/2020Numero sezionale 917/2026Numero di raccolta generale 16981/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ha dedotto di aver inviato una disdetta del contratto con effettoimmediato e di essersi opposta alla richiesta di pagamento della somma dieuro 1.194,62 a titolo di penale per l’anticipato scioglimento del contratto.Ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e la condannadella società al risarcimento del danno, quantificato in euro 2.249,00, oltreaccessori.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito e, in via riconvenzionale, ha proposto domanda dipagamento della somma di euro 1.194,62 quale corrispettivo del recesso.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Prato, con sentenza n. 228/2017, ha dichiarato larisoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta e l’hacondannata al pagamento di euro 2.249,00 a titolo di risarcimento deldanno, oltre alla rifusione delle spese di lite.Su appello della Securitas, il Tribunale di Prato, in riforma della decisionedi primo grado, ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimentoe di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha ordinato ilrimborso delle somme versate in esecuzione della sentenza di primogrado.Il Tribunale ha evidenziato che il contratto prevedeva una facoltà direcesso libero, non condizionato al pagamento della somma previstadall’art. 4 delle condizioni contrattuali; ha escluso che la clausolacontemplasse una multa penitenziale ai sensi dell’art. 1373, terzo comma,c.c., asserendo che il vincolo contrattuale doveva considerarsi già scioltoal momento della proposizione della domanda giudiziale e che era preclusala pronuncia di risoluzione per inadempimento.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Il Procuratore generale ha concluso, chiedendo di respingere il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17771/2020Numero sezionale 917/2026Numero di raccolta generale 16981/2026Data pubblicazione 30/05/20261. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.1373, terzo comma, e 1385 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, c.p.c., per aver il Tribunale di Prato ritenuto che l’azione dirisoluzione fosse preclusa per effetto dello scioglimento del contratto aseguito di recesso.La ricorrente sostiene che la clausola contemplava una multa penitenzialee che il recesso era inefficace non essendo stata mai versata la sommaprevista quale corrispettivo per il recesso.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 33 e36 del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo), per avere il giudice diappello omesso di rilevare la natura vessatoria della clausola contrattualeche poneva a carico del solo consumatore il pagamento di una somma incaso di recesso anticipato.Il primo motivo è fondato; il secondo è assorbito.La Corte di appello ha ritenuto che le parti avessero previsto una facoltà direcesso libero, poiché la somma prevista dal contratto e che la parterecedente avrebbe dovuto versare all’atto del recesso era voltasemplicemente a contemperare i contrapposti interessi in occasione delloscioglimento del rapporto, non deponendo a favore di una multapenitenziale neppure l’uso dell’espressione utilizzate nel documentocontrattuale.La multa penitenziale prevista dall'art. 1373, terzo comma, c.c. assolvealla finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del dirittodi recesso da parte dell'altro contraente; in tali casi, poiché non è richiestaalcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quantoavviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione perinadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenutoesercizio del diritto da parte del recedente e condannarlo al pagamentodel corrispettivo richiesto dalla controparte.Numero registro generale 17771/2020Numero sezionale 917/2026Numero di raccolta generale 16981/2026Data pubblicazione 30/05/2026La facoltà di recesso non può essere, quindi, esercitata se non allecondizioni e nei modi consensualmente stabiliti; quando le pattuizioniammettono il recesso ma contestualmente prevedono il pagamento di unasomma o altra prestazione del recedente, sia che tale prestazione abbiacontenuto d'indennizzo o prezzo dello ius poenitendi, sia che si risolvanell'adempimento di un'obbligazione restitutoria o, comunque, aventecontenuto diverso da quello indennitario, il recesso non ha effetto se laprestazione non è stata adempiuta (Cass. 1176/1959).La prestazione pecuniaria a carico della parte recedente consisteva nelpagamento di una percentuale dei canoni ancora a scadere, a riprova dellafunzione indennitaria della clausola, volta compensare l’altra parte per laperdita delle somme che avrebbe percepito se il rapporto non fosse statosciolto anticipatamente, i cui effetti erano, quindi, subordinati ex legeall’effettivo pagamento.In mancanza del versamento di quanto concordato, il contratto era ancorain essere al momento della domanda di risoluzione, non essendoviostacoli, sotto tale profilo, al suo ulteriore esame nel merito.È, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delsecondo.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causaal Tribunale di Prato, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alTribunale di Prato, in persona di altro Magistrato, anche per la pronunciasulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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