CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 21112/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13637/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Nomentana. n. 257; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma , via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona n. 288/2021depositata il 9 marzo 2021 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con ricorso del 25giugno 2009 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto di ingiunzione del 20 maggio 2009, con il quale il Ministero del Tesoro gli aveva intimato il pagamento della sanzione pecuniaria di euro162.911,00 - in solido con la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. -a titolo di violazione della l. n. 197 del 1991, art. 3, avendo omesso di segnalare, nella sua veste di responsabile dell'agenzia di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:SOCIETA]. (confluita in M.P.S.), le operazioni sospette eseguite da [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente n 6590/W al medesimo intestato nel periodo tra il 30 luglio 1998 e il 14 settembre 1999. Detto provvedimento era stato emesso a seguito del verbale di contestazione elevato dalla Guardia di Finanza in data 14 gennaio 2004. Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso. Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 332/2010, annullava il provvedimento sul presupposto che la notifica del decreto di ingiunzione sarebbe avvenuta dopo la scadenza del termine di 90 giorni di cui alla l. n. 689 del 1981, art. 14, da calcolarsi a decorrere dal giorno della notificazione della contestazione della Guardia di Finanza, e quindi dal 15gennaio 2004. Interponeva appello il Ministero e si costituiva il Bruglia per resistere al gravame. La Corte di appello di Ancona accoglieva l' impugnazione , condannando il Bruglia alle spese del doppio gradodi giudizio. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione. Con ordinanza n. 20159 del 20 19, la Corte di cassazione accoglieva il quartomotivo del ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69, comma 231, del d.lgs. n. 231 del 2007, così come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017. 2. –[OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio dinanzi la Corte di appello di Ancona con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle finanze, il quale siè costituito chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza gravata, e in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, ha ridotto la somma ingiunta ad euro 120.000,00, compensando fra le parti le spese di lite. 3. – Avverso tale decisione, il Bruglia ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, per avere la corte di appello erroneamente rideterminato in euro 120.000,00 la sanzione amministrativa, nonché omessa e/o carente motivazione sul punto. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto ricorrere nella fattispecie i presupposti di cui al comma 2 del l'art. 58 del d.lgs. 231/2007, così come modificato dal d.lgs . n. 90 del 25 maggio 2017, trattandosi, a suo avviso, di una pluralità di operazioni sospette, ripetute nell'arco di 14 mesi e sistematiche, in quanto indirizzate a beneficio di determinati soggetti (Soc. “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]). Parte ricorrente censura gli apprezzamenti di merito espressi dalla corte territoriale con argomentazioni ritenute non esaustive ed affette da vizi logici e giuridici, in contrasto con le disposizioni vigenti in materia, e tali da fuorviare la corretta applicazione del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte.Nella determinazione dell'entità della sanzione, la sentenza gravata non avrebbe correttamente fatto riferimento alla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzavano le vicende di causa, né si sarebbe attenuta alle istruzioni operative del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, nella Circolare del 6 luglio 2017,ha indicato nel dettaglio i criteri da adottare al fine di accertare la sussistenza della violazione “qualificata” di cui al secondo comma dell'art. 58 del d.lgs. 231 del 2007. L'art. 58 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 90del 2017 , prevede, al primo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 3 . 000,00 ( primo comma), mentre per le ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 300.000 , 00 ( secondo comma). La sanzione di euro 120.000,00, così come determinata in sede di rinvio, non sarebbe applicabile al presente caso e risulterebbe sproporzionata rispetto alla gravità della violazione e alla condotta effettivamente realizzatadal Bruglia, alla luce del ruolo avuto dall'odierno ricorrente e al suo comportamento, che si è sempre caratterizzato per professionalità, lealtà e collaborazione. S arebbe stato , inoltre, proprio il Bruglia, nel 1998, a segnalare le operazioni sospette relative ai rapporti intrattenuti dalla Iobbi e dal suo coniuge, quale legale rappresentate della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] altresì dedotte ulteriori circostanze che la corte avrebbe omesso di considerare ( le condizioni economiche del Bruglia, pensionato; l'assenza di vantaggi dalle operazioni non segnalate; l'assenza di pregiudizio per i terzi; la carenza di precedenti violazioni contestategli; la collaborazione con le Autorità; i tempi a cui i fatti si riferiscono, caratterizzati da una normativa e da criteri operativi agli albori nella lotta al riciclaggio rispetto al quadro più evoluto che si è venuto a delineare negli anni). Si evidenzia, infine, che nella quantificazione della sanzione amministrativa, la Corte di appello di Ancona ha fatto erroneamente riferimento a “..violazioni per oltre 7 miliardi delle vecchie lire...”, quando invece il decreto di ingiunzione aveva precisato come l’ammontare delle operazioni oggetto di violazione fosse pari a euro 1.727.577,09, importo così rideterminato rispetto al verbale di segnalazione fatto alla Guardia di Finanza, in cui erano indicate operazioni per euro3.712.626,82 (oltre 7 miliardi delle vecchie lire). Con ilsecondo motivo del ricorso si prospetta la violazione e/o applicazione del “principio di diritto” stabilito dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 20159del 2019, nell’aver la Corte di appello di Ancona erroneamente determinato la sanzione amministrativa di euro120.000,00 a carico del Bruglia. Al riguardo, il ricorrente ritiene altresì di censurare la decisione laddove questa, nella determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio a carico del ricorrente, ha disatteso il principio di diritto, secondo cui la normativa più favorevole per il Bruglia è da individuarsi nella disciplina di cui al d.lgs.n. 231del 2007. Il trattamento sanzionatorio applicato avrebbe infatti eluso, o comunque travisato, il principio stabilito dalla Corte di cassazione , determinando di fatto una sanzione di importo tale da far risultare più favorevole la previgente normativa di cui alla legge n. 197del 1991. Ai sensi della legge n. 197 del 1991, così come modificat a dal d.lgs. n. 56 del 2004 (adottato in recepimento della Direttiva 2001/97/CE) l'omessa segnalazione di operazioni sospette (art. 3 l. n. 197 del 19 91) determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa dal 5% fino alla metà del valore dell’operazione: l'importo complessivo delle operazioni oggetto di violazione era pari ad euro 1.727.577,09 cosicché, applicando al caso di specie la l. n. 197 del 1991 e il regime sanzionatorio in essa prevista, ne conseguirebbe una sanzione amministrativa di euro86.378,85 (pari al 5% di euro 1.727.577,09), di gran lunga inferiore rispetto a quella di euro 120.000,00 , determinata invece dalla corte territoriale. 1.1. -I due motivi, da trattarsi congiuntamente , sono fondati . Con l’ordinanza n. 20159 del 2019, la Corte di cassazione ha accolto la censura concernente la violazione e falsa applicazione dell'art. 69 del d.lgs. n.231 del 2007, come modificato dal d.lgs. n.90 del 2017, avendo la Corte di appello omesso di applicare la legge più favorevole al destinatario della sanzione amministrativa. L'art. 69, primo comma, del d.lgs. n. 231 del 2007 prevede infatti che: "nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta". La pronuncia impugnata, tuttavia , non considera in maniera adeguata i criteri necessari per la quantificazione della sanzione, tenuto conto della disciplina applicabile nella fattispecie, così come richiamata dalla pronuncia di rinvio, alla luce delle ampie deduzioni evidenziate nei motivi di ricorso, che puntualmente richiama n o i criteri che la corte di appello non sembra aver considerato nella rideterminazione dell'importo ingiunto. Dopo aver affermato che la fattispecie ricade nel comma secondo dell’art. 58 d.lgs. 231 del 2007, trattandosi una pluralità di operazioni sospette, ripetute nell’arco di 14 mesi e sistematiche, in quanto indirizzate a beneficio di determinati soggetti (Soc. “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ed [OSCURATO:PERSONA]), la pronuncia presenta un palese errore sulla gravità del fatto . Le operazioni sospette sono state infatti considerate dalla corte di appello in misura doppia (“oltre 7 miliardi di vecchie lire”) rispetto a quelle riportate nell’ingiunzione , avendo l'amministrazione - al momento dell’irrogazione della sanzione - rideterminato il loro ammontare in euro 1.727.577,09 rispetto alla cifra riportata nel verbale di segnalazione fatto dalla Guardia di finanza , in cui erano indicate operazioni per euro 3.712.626,82 (corrispondente quindi a oltre 7 miliardi delle vecchie lire).Sulla base di tale erronea base di calcolo, la corte di appello è arrivata a quantificare la sanzione in euro 120.000,00. È vero che la pronuncia non è andata al disopra dei massimi edittalidi cui al d.lgs. n. 231 del 2007 (Cass., Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 4844; Cass., Sez. V, 17aprile 2013, n. 9255), ma se avesse correttamente valutato l’entità delle operazioni sospette, le conclusioni potevano essere diverse, trattandosi di un divario del 50%, con uno scarto di circa 3 miliardi e mezzo di lire . Si impone , dunque, unnuovo esame della fattispecie . 2. -Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va, quindi, accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona , in diversa composizione, cui