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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35962/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena del 13 novembre 2017 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rissa aggravata e lesioni personali contestati al capo A) e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i due motivi di ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza di motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati in contestazione e dell'omessa applicazione dell'art. 52 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 4, 5 e 6 della motivazione della sentenza impugnata), risultano in realtà volti a sollevare doglianze in punto di fatto e comunque caratterizzate da estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena del 13 novembre 2017 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rissa aggravata e lesioni personali contestati al capo A) e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i due motivi di ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza di motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati in contestazione e dell'omessa applicazione dell'art. 52 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 4, 5 e 6 della motivazione della sentenza impugnata), risultano in realtà volti a sollevare doglianze in punto di fatto e comunque caratterizzate da estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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