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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 13738/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17224/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO della DIFESA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 420/2017depositata il 10/05/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.111/2009 il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del Ministero della Difesa e per l’effetto condannava il convenuto al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 74.564,14, oltre interessi legali a far data dal 13.05.2006, pari all’importo della penale applicata nei confronti della società, in forza del contratto del 30-1- 1996, importo che era stato detratto dal corrispettivo dovuto alla stessa, per il ritardo nella fornitura di materiale di casermaggio, ritenuto dal Tribunale imputabile ad una improvvisa avaria della macchina saldatrice, tempestivamente comunicata alla parte committente.

2. Con sentenza n.420/2017 pubblicata il 10-5-2017, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la citata sentenza.

La Corte d’appello ha ritenuto che: a) non fosse da considerarsi tempestiva, secondo le previsioni contrattuali (art.66 del regolamento contrattuale – nei tre giorni successivi al guasto-) la comunicazione dell’avaria, in quanto non effettuata all’ufficio appaltante, ma a un soggetto diverso da quello cui era tenuta da contratto, ossia ai Carabinieri di Cava dei Tirreni; b) non fosse stata dimostrata la data in cui l’ufficio del Ministero appaltante aveva ricevuto notizia dell’avaria, non essendo stato prodotto alcun documento comprovante il giorno in cui allo stesso era pervenuta, mentre la previsione contrattuale era finalizzata a porre l’amministrazione in grado di verificare prontamente i fatti oggetto di comunicazione e di conseguenza di adottare le misure necessarie ad evitare il danno da ritardo; c) il termine contrattuale non potesse essere prorogato in assenza di tempestiva comunicazione del guasto entro tre giorni, in base a quanto previsto dall’art.68 del regolamento contrattuale; d) non fosse consentito dare rilievo alla scarsa importanza dell’inadempimento o del ritardo dell’inadempimento in presenza di pattuizione della clausola penale.

3. Avverso questa sentenzaRoyal [OSCURATO:SOCIETA]. p.a. propone ricorso affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dal Ministero della Difesa.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 15 del contratto n. 45080 di Rep. – del 30.01.1996, all'art. 66 delle [OSCURATO:PERSONA] di Contratto delle [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, nonché agli artt. 1175 e 1362 ss. c.c.».

Deduce che la disposizione contrattuale regolante gli oneri informativi in capo alla società fornitrice, nell'identificare i destinatari potenziali della comunicazione, menziona esplicitamente il "Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato - Divisione XII' e gli "[OSCURATO:PERSONA] cui è demandata l'esecuzione del contratto".

Rileva che, secondo quanto evidenziato in sentenza, lo stesso giorno dell'avaria (20.03.97) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. provvide a comunicare la circostanza al Comando dei Carabinieri di Cava dei Tirreni, rispettando così una delle modalità previste dallo stesso art. 15 cit., che non prevede la comunicazione esclusiva al Ministero della Difesa ma anche agli Enti militari.

Ad avviso della ricorrente, la ricostruzione della Corte d'Appello è in contrasto con le norme in materia di corretta interpretazione del contratto, in quanto la società fornitrice aveva adempiuto al proprio onere di comunicazione, rivolgendosi al competente Comando della Stazione dei Carabinieri (organo periferico del Ministero della Difesa).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la « Violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 15 del contratto n. 45080 di Rep. -del 30.01.1996, agli artt. 66, 67, 68 e 70 delle [OSCURATO:PERSONA] di Contratto delle [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, nonché agli artt. 1362 ss. c.c.».

Ribadisce di avere immediatamente dato notizia dell'evento al Comando dell'Arma dei Carabinieri di Cava dei Tirreni, quale organo periferico del Ministero della Difesa, e rimarca di avere richiesto, sempre nella medesima data, anche l'intervento della società che si occupava della riparazione del macchinario, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., la quale, soltanto in data 28.03.1997, comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'entità del danno ed i tempi tecnici per la riparazione del macchinario (non meno di 30 gg).

Conseguentemente, in data 02.04.1997 (i giorni 30 e 31 marzo 1997 ricadevano e coincidevano con le [OSCURATO:PERSONA]), in conseguenza della valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. comunicava al Ministero della difesa la richiesta di proroga dei termini di consegna dellafornitura.

Deduce che la previsione contrattuale dell'onere di comunicare entro il termine di 3 giorni "l'inizio e la cessazione" dei fatti impeditivi era stata, pertanto, ampiamente rispettata, per avere la società fornitrice reso edotto, in data 02.04.1997, il Ministero della Difesa dell'accaduto.

La stess a clausola contrattuale richiamat a dal Ministero, ritenutanon rispettata (art . 66) , espressamente prevede che la comunicazione andava effettuata entro "3 gg dall'inizio/cessazione di qualunque fatto o accadimento da cui possa derivare un ritardo nell'adempimento del contratto" e l’odierna ricorrente, nel momento in cui aveva avuto contezza che l'avaria verificatasi avrebbe potuto comportare un ritardo nella produzione, avevasegnalato all'Ufficio l'evento.

Rileva che la richiesta di proroga era subordinata al verificarsi di un evento giustificativo e, pertanto, soltanto nel momento in cui la società fornitrice aveva avuto conoscenza dell'importanza del guasto e della necessità di ottenere una proroga nella consegna, avevainoltrato la richiesta di proroga all'Ufficio del Ministero della Difesa.

Deduce, altresì, di essere stata impossibilitata a chiedere la proroga l o stesso giorno in cui si era verificato il blocco del macchinario, dato che non si conosceva l'entità dell'avaria e, quindi, la sua incidenza sul prolungamento dei termini contrattuali.

Ad avviso della ricorrente, si pone in contrasto con il principio di buona fede negoziale l’interpretazione del contratto effettuata dalla Corte d’appello, ossia nel senso di imporre alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un onere di comunicazione molto stringente ed analitico, senza possibilità alcuna per la medesima di realizzare concretamente quanto richiesto dalla norma, stante, per l’appunto, l’impossibilità, entro 3 giorni, di accertare la durata precisa dell'avaria, nonostante l'attivazione immediata della società fornitrice.

3. Con ilterzo motivo la ricorrente denuncia la « Vio lazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 15 del contratto n. 45080 di Rep. - del 30.01.1996, agli artt. 67 e 68 delle [OSCURATO:PERSONA] di Contratto delle [OSCURATO:PERSONA] dello Stato nonché agli artt. 1218, 1341 e 1382 c.c.», deducendo che la ricostruzione della fattispecie negoziale proposta dal giudice d’appello si pone in palese contrasto con quanto previsto dagli artt.1218 e 1341 c.c..

Ribadisce di avere fornito la prova liberatoria del caso fortuito e di avere agito in correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, avendo provveduto a comunicare al Ministero il verificarsi dell'evento ed essendosi attivata subito per la sua riparazione.

I canoni differenti applicati dalla Corte d’appello porrebbero le disposizioni contrattuali in questione (l'art. 15 del contratto del 30.01.1996 e l'art. 66 delle [OSCURATO:PERSONA] d'Oneri) in contrasto con il disposto dell'art. 1341 c.c., nella misura in cui non sono state oggetto di specifica sottoscrizione da parte della società fornitrice, sicché dette clausole dovrebbero ritenersi nulle.

4. Con il quarto motivo d enuncia la « Violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 70 delle [OSCURATO:PERSONA] di Contratto delle [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, nonché agli artt. 1382 e 1384 c.c.» per avere la Corte di merito erroneamente sovrapposto il diritto della parte contrattuale interessata a pretendere la penale, che indubbiamente sorge allorché si ritenga verificato l'accadimento di fatto dedotto sub clausola, ed il potere attribuito al Giudicante, secondo il disposto dell'art. 1384 c.c., di ridurne l'importo.

Invece, ad avviso della ricorrente, “è al contrario evidente che il presupposto, logico prima ancora che giuridico, di siffatto potere sia proprio il diritto di una delle parti del negozio a pretendere la penale”,

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

5.1. La ricorrente, nel censurare l’interpretazione della clausola contrattuale relativa agli oneri informativi accolta dalla Corte di merito, assume di avere adempiuto al proprio onere di comunicazione sotto un duplice e differente profilo, e cioè sia perché sarebbe stata tempestiva e rituale l’informazione del guasto (entro tre giorni) al competente Comando della Stazione dei Carabinieri di Cava dei Tirreni, in quanto organo periferico del Ministero della Difesa (primo motivo ), sia perché l’onere di infor mazione non avrebbe potuto adempiersi correttamente prima di aver saputo la precisa entità dell’avaria e, pertanto, quell’onere sarebbe stato, nella specie, ritualmente adempiuto con la comunicazione della richiesta di proroga(motivi secondo e terzo).

5.2. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. 9461/2021).

5.3. Nella specie, in disparte il rilievo della non linearità di quanto dedotto circa l’effettivo contenuto della regolamentazione contrattuale, la ricorrente non esplicita compiutamente quale sia stato, in concreto, il canone interpretativo violato, ma si limita a richiamare, genericamente, la violazione del principio di buona fede e a riproporre la propria esegesi, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Come risulta dal tenore della clausola riportata in ricorso (pag.7) , era prevista la comunicazione agli "[OSCURATO:PERSONA] cui è demandata l'esecuzione del contratto"e la Corte di merito ha ritenuto che n on vi fosse collegamento funzionale o gerarchico della Stazione dei Carabinieri di Cava dei Tirreni con l’ufficio appaltante (direzione generale di commissariato del Ministero della Difesa) , poiché i l collegamento doveva valutarsi in relazione alla finalità di quella formale comunicazione, nel senso che serviva a porre l’amministrazione in grado di verificare prontamente i fatti, sì da consentire la predisposizione del le misure necessarie ad evitare il danno da ritardo.

In altre parole, in base all’interpretazione del regolamento contrattuale effettuata, con motivazione congrua, dalla Corte d’appello, la questione dirimente è quella della ritual ità e tempestività della comunicazione, da effettuarsi entro tre giorni in base all’art.66, dell’evento determinativo del ritardo, avendo la comunicazione la specifica finalità organizzativa suindicata, sicché solo in ipotesi di tempestiva e rituale informazione il ritardo dell’adempimento avrebbe potuto non imputarsi a condotta colposa della fornitrice.

Viceversa , l a mancanza di rituale e tempestiva comunicazione del guasto impediva di poter attribuire “efficacia esimente” al medesimo evento,perché non era consentito all’Ente di accertarne prontamente la sussistenza e la gravità, al fine di predisporre eventuali contro-misure organizzative.

Rispetto a tale chiaro percorso argomentativo, la ricorrente non svolge una critica pertinente, anche con riferimento all’individuazione dei destinatari dell’informazione del guasto secondo il criterio indicato dalla Corte d’appello di cui si è detto, non riporta compiutamente in ricorso il tenore delle clausole inerenti alla proroga e neppure spiega il raccordo di dette ultime previsioni con il citato art.66.

Parimenti estrane e alla ratio decidendi sono le argomentazioni difensive sulla conoscenza da parte della ricorrente solo a fine marzo della durata occorrente per la riparazione e sulla violazione del principio di buona fede, dal momento che, si ribadisce, la statuizione della Corte d’appello è basata sul rilievo , dirimente , che era mancata la rituale e tempestiva comunicazione dell’evento giustificativo del ritardo, cioè del guasto.

5.4. E’ inammissibi le per genericità e difetto di autosufficienza la doglianza in ordine alla vessatorietà della clausola contrattuale in discussione (art.66) , di cui non v’è menzione nella sentenza impugnata, atteso che la ricorrente non hadedotto di avere sollevato detta questione nel giudizio di merito, sicché non si può valutare se sia questione nuova, come tale sottratta allo scrutinio in sede di legittimità.

5.5. Infine, ugualmente inammissibile per genericità è la censura relativa alla riduzione della penale (quarto motivo), perché la ricorrente non spiega minimamente in base a quali elementi fattuali, allegati o comunque acquisiti nei giudizi di merito, l’importo della penale risulterebbe eccessivo nel caso concreto.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17224/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO della DIFESA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 420/2017depositata il 10/05/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.111/2009 il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del Ministero della Difesa e per l’effetto condannava il convenuto al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 74.564,14, oltre interessi legali a far data dal 13.05.2006, pari all’importo della penale applicata nei confronti della società, in forza del contratto del 30-1- 1996, importo che era stato detratto dal corrispettivo dovuto alla stessa, per il ritardo nella fornitura di materiale di casermaggio, ritenuto dal Tribunale imputabile ad una improvvisa avaria della macchina saldatrice, tempestivamente comunicata alla parte committente. 2. Con sentenza n.420/2017 pubblicata il 10-5-2017, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la citata sentenza. La Corte d’appello ha ritenuto che: a) non fosse da considerarsi tempestiva, secondo le previsioni contrattuali (art.66 del regolamento contrattuale – nei tre giorni successivi al guasto-) la comunicazione dell’avaria, in quanto non effettuata all’ufficio appaltante, ma a un soggetto diverso da quello cui era tenuta da contratto, ossia ai Carabinieri di Cava dei Tirreni; b) non fosse stata dimostrata la data in cui l’ufficio del Ministero appaltante aveva ricevuto notizia dell’avaria, non essendo stato prodotto alcun documento comprovante il giorno in cui allo stesso era pervenuta, mentre la previsione contrattuale era finalizzata a porre l’amministrazione in grado di verificare prontamente i fatti oggetto di comunicazione e di conseguenza di adottare le misure necessarie ad evitare il danno da ritardo; c) il termine contrattuale non potesse essere prorogato in assenza di tempestiva comunicazione del guasto entro tre giorni, in base a quanto previsto dall’art.68 del regolamento contrattuale; d) non fosse consentito dare rilievo alla scarsa importanza dell’inadempimento o del ritardo dell’inadempimento in presenza di pattuizione della clausola penale. 3. Avverso questa sentenzaRoyal [OSCURATO:SOCIETA]. p.a. propone ricorso affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dal Ministero della Difesa. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 15 del contratto n. 45080 di Rep. – del 30.01.1996, all'art. 66 delle [OSCURATO:PERSONA] di Contratto delle [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, nonché agli artt. 1175 e 1362 ss. c.c.». Deduce che la disposizione contrattuale regolante gli oneri informativi in capo alla società fornitrice, nell'identificare i destinatari potenziali della comunicazione, menziona esplicitamente il "Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato - Divisione XII' e gli "[OSCURATO:PERSONA] cui è demandata l'esecuzione del contratto". Rileva che, secondo quanto evidenziato in sentenza, lo stesso giorno dell'avaria (20.03.97) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. provvide a comunicare la circostanza al Comando dei Carabinieri di Cava dei Tirreni, rispettando così una delle modalità previste dallo stesso art. 15 cit., che non prevede la comunicazione esclusiva al Ministero della Difesa ma anche agli Enti militari. Ad avviso della ricorrente, la ricostruzione della Corte d'Appello è in contrasto con le norme in materia di corretta interpretazione del contratto, in quanto la società fornitrice aveva adempiuto al proprio onere di comunicazione, rivolgendosi al competente Comando della Stazione dei Carabinieri (organo periferico del Ministero della Difesa). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la « Violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 15 del contratto n. 45080 di Rep. -del 30.01.1996, agli artt. 66, 67, 68 e 70 delle [OSCURATO:PERSONA] di Contratto delle [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, nonché agli artt. 1362 ss. c.c.». Ribadisce di avere immediatamente dato notizia dell'evento al Comando dell'Arma dei Carabinieri di Cava dei Tirreni, quale organo periferico del Ministero della Difesa, e rimarca di avere richiesto, sempre nella medesima data, anche l'intervento della società che si occupava della riparazione del macchinario, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., la quale, soltanto in data 28.03.1997, comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'entità del danno ed i tempi tecnici per la riparazione del macchinario (non meno di 30 gg). Conseguentemente, in data 02.04.1997 (i giorni 30 e 31 marzo 1997 ricadevano e coincidevano con le [OSCURATO:PERSONA]), in conseguenza della valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. comunicava al Ministero della difesa la richiesta di proroga dei termini di consegna dellafornitura. Deduce che la previsione contrattuale dell'onere di comunicare entro il termine di 3 giorni "l'inizio e la cessazione" dei fatti impeditivi era stata, pertanto, ampiamente rispettata, per avere la società fornitrice reso edotto, in data 02.04.1997, il Ministero della Difesa dell'accaduto. La stess a clausola contrattuale richiamat a dal Ministero, ritenutanon rispettata (art . 66) , espressamente prevede che la comunicazione andava effettuata entro "3 gg dall'inizio/cessazione di qualunque fatto o accadimento da cui possa derivare un ritardo nell'adempimento del contratto" e l’odierna ricorrente, nel momento in cui aveva avuto contezza che l'avaria verificatasi avrebbe potuto comportare un ritardo nella produzione, avevasegnalato all'Ufficio l'evento. Rileva che la richiesta di proroga era subordinata al verificarsi di un evento giustificativo e, pertanto, soltanto nel momento in cui la società fornitrice aveva avuto conoscenza dell'importanza del guasto e della necessità di ottenere una proroga nella consegna, avevainoltrato la richiesta di proroga all'Ufficio del Ministero della Difesa. Deduce, altresì, di essere stata impossibilitata a chiedere la proroga l o stesso giorno in cui si era verificato il blocco del macchinario, dato che non si conosceva l'entità dell'avaria e, quindi, la sua incidenza sul prolungamento dei termini contrattuali. Ad avviso della ricorrente, si pone in contrasto con il principio di buona fede negoziale l’interpretazione del contratto effettuata dalla Corte d’appello, ossia nel senso di imporre alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un onere di comunicazione molto stringente ed analitico, senza possibilità alcuna per la medesima di realizzare concretamente quanto richiesto dalla norma, stante, per l’appunto, l’impossibilità, entro 3 giorni, di accertare la durata precisa dell'avaria, nonostante l'attivazione immediata della società fornitrice. 3. Con ilterzo motivo la ricorrente denuncia la « Vio lazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 15 del contratto n. 45080 di Rep. - del 30.01.1996, agli artt. 67 e 68 delle [OSCURATO:PERSONA] di Contratto delle [OSCURATO:PERSONA] dello Stato nonché agli artt. 1218, 1341 e 1382 c.c.», deducendo che la ricostruzione della fattispecie negoziale proposta dal giudice d’appello si pone in palese contrasto con quanto previsto dagli artt.1218 e 1341 c.c.. Ribadisce di avere fornito la prova liberatoria del caso fortuito e di avere agito in correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, avendo provveduto a comunicare al Ministero il verificarsi dell'evento ed essendosi attivata subito per la sua riparazione. I canoni differenti applicati dalla Corte d’appello porrebbero le disposizioni contrattuali in questione (l'art. 15 del contratto del 30.01.1996 e l'art. 66 delle [OSCURATO:PERSONA] d'Oneri) in contrasto con il disposto dell'art. 1341 c.c., nella misura in cui non sono state oggetto di specifica sottoscrizione da parte della società fornitrice, sicché dette clausole dovrebbero ritenersi nulle. 4. Con il quarto motivo d enuncia la « Violazione e/o falsa applicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 70 delle [OSCURATO:PERSONA] di Contratto delle [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, nonché agli artt. 1382 e 1384 c.c.» per avere la Corte di merito erroneamente sovrapposto il diritto della parte contrattuale interessata a pretendere la penale, che indubbiamente sorge allorché si ritenga verificato l'accadimento di fatto dedotto sub clausola, ed il potere attribuito al Giudicante, secondo il disposto dell'art. 1384 c.c., di ridurne l'importo. Invece, ad avviso della ricorrente, “è al contrario evidente che il presupposto, logico prima ancora che giuridico, di siffatto potere sia proprio il diritto di una delle parti del negozio a pretendere la penale”, 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 5.1. La ricorrente, nel censurare l’interpretazione della clausola contrattuale relativa agli oneri informativi accolta dalla Corte di merito, assume di avere adempiuto al proprio onere di comunicazione sotto un duplice e differente profilo, e cioè sia perché sarebbe stata tempestiva e rituale l’informazione del guasto (entro tre giorni) al competente Comando della Stazione dei Carabinieri di Cava dei Tirreni, in quanto organo periferico del Ministero della Difesa (primo motivo ), sia perché l’onere di infor mazione non avrebbe potuto adempiersi correttamente prima di aver saputo la precisa entità dell’avaria e, pertanto, quell’onere sarebbe stato, nella specie, ritualmente adempiuto con la comunicazione della richiesta di proroga(motivi secondo e terzo). 5.2. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. 9461/2021). 5.3. Nella specie, in disparte il rilievo della non linearità di quanto dedotto circa l’effettivo contenuto della regolamentazione contrattuale, la ricorrente non esplicita compiutamente quale sia stato, in concreto, il canone interpretativo violato, ma si limita a richiamare, genericamente, la violazione del principio di buona fede e a riproporre la propria esegesi, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Come risulta dal tenore della clausola riportata in ricorso (pag.7) , era prevista la comunicazione agli "[OSCURATO:PERSONA] cui è demandata l'esecuzione del contratto"e la Corte di merito ha ritenuto che n on vi fosse collegamento funzionale o gerarchico della Stazione dei Carabinieri di Cava dei Tirreni con l’ufficio appaltante (direzione generale di commissariato del Ministero della Difesa) , poiché i l collegamento doveva valutarsi in relazione alla finalità di quella formale comunicazione, nel senso che serviva a porre l’amministrazione in grado di verificare prontamente i fatti, sì da consentire la predisposizione del le misure necessarie ad evitare il danno da ritardo. In altre parole, in base all’interpretazione del regolamento contrattuale effettuata, con motivazione congrua, dalla Corte d’appello, la questione dirimente è quella della ritual ità e tempestività della comunicazione, da effettuarsi entro tre giorni in base all’art.66, dell’evento determinativo del ritardo, avendo la comunicazione la specifica finalità organizzativa suindicata, sicché solo in ipotesi di tempestiva e rituale informazione il ritardo dell’adempimento avrebbe potuto non imputarsi a condotta colposa della fornitrice. Viceversa , l a mancanza di rituale e tempestiva comunicazione del guasto impediva di poter attribuire “efficacia esimente” al medesimo evento,perché non era consentito all’Ente di accertarne prontamente la sussistenza e la gravità, al fine di predisporre eventuali contro-misure organizzative. Rispetto a tale chiaro percorso argomentativo, la ricorrente non svolge una critica pertinente, anche con riferimento all’individuazione dei destinatari dell’informazione del guasto secondo il criterio indicato dalla Corte d’appello di cui si è detto, non riporta compiutamente in ricorso il tenore delle clausole inerenti alla proroga e neppure spiega il raccordo di dette ultime previsioni con il citato art.66. Parimenti estrane e alla ratio decidendi sono le argomentazioni difensive sulla conoscenza da parte della ricorrente solo a fine marzo della durata occorrente per la riparazione e sulla violazione del principio di buona fede, dal momento che, si ribadisce, la statuizione della Corte d’appello è basata sul rilievo , dirimente , che era mancata la rituale e tempestiva comunicazione dell’evento giustificativo del ritardo, cioè del guasto. 5.4. E’ inammissibi le per genericità e difetto di autosufficienza la doglianza in ordine alla vessatorietà della clausola contrattuale in discussione (art.66) , di cui non v’è menzione nella sentenza impugnata, atteso che la ricorrente non hadedotto di avere sollevato detta questione nel giudizio di merito, sicché non si può valutare se sia questione nuova, come tale sottratta allo scrutinio in sede di legittimità. 5.5. Infine, ugualmente inammissibile per genericità è la censura relativa alla riduzione della penale (quarto motivo), perché la ricorrente non spiega minimamente in base a quali elementi fattuali, allegati o comunque acquisiti nei giudizi di merito, l’importo della penale risulterebbe eccessivo nel caso concreto. 6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €6.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a t
Sentenza Cassazione n. 13738/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris