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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29345/2023

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a seguente F SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in TUNISIA avverso la sentenza in data 15/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA]- GNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio ifensore, impugna la sentenza in data 15/06/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 27.11.2019 del Tribunale di Modena, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata.

Deduce:

1.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 197-bis, comma 4, cod.proc.pen..

Il primo motivo d'impugnazione si rivolge all'interpretazione della norma I menzionata, assumendo che la Corte di appello ha erroneamente sentito il correo [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 197-bis, comma 4, cod.proc.pen..

1.2. Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione.

Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che le dichiarazioni del correo sono inattendibili, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché entrambi i motivi si rivolvono in argomentazioni di fatto, non scrutinabili in sede di legittimità.

1.1. Con riguardo all'applicazione dell'art. 197-bis, cod. proc. pen., invero, il ricorso si risolve nell'assumere che il correo nel corso delle indagini aveva negato le proprie responsabilità, così che il giudice ha errato con l'opposto convincimento per cui, invece, egli le avrebbe ammesse.

Le ragioni esposte dal ricorrente, oltre che manifestamente smentite dal contenuto delle dichiarazioni in questione, adeguatamente e oggettivamente apprezzate dal giudice, si risolvono nella proposta di una valutazione fattuale alternativa a quella del giudice di merito, che ha ritenuto sussistente il requisito normativo del "non avere negato la propria responsabilità", sulla base di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e che, in quanto tale, è incensurabile in sede di legittimità.

1.2. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla valutazione di attendibilità del dichiarante, giacchè anche in questo caso il motivo non espone censure di legittimità, ma fronteggia la motivazione dei giudici della doppia sentenza conforme opponendovi un giudizio in punto di fatto delle dichiarazioni delm Khelifi, così sottoponendo alla Corte di legittimità valutazioni di merito che le sono precluse.

2. Quanto esposto conduce all'inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente F SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in TUNISIA avverso la sentenza in data 15/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA]- GNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio ifensore, impugna la sentenza in data 15/06/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 27.11.2019 del Tribunale di Modena, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 197-bis, comma 4, cod.proc.pen.. Il primo motivo d'impugnazione si rivolge all'interpretazione della norma I menzionata, assumendo che la Corte di appello ha erroneamente sentito il correo [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 197-bis, comma 4, cod.proc.pen.. 1.2. Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che le dichiarazioni del correo sono inattendibili, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché entrambi i motivi si rivolvono in argomentazioni di fatto, non scrutinabili in sede di legittimità. 1.1. Con riguardo all'applicazione dell'art. 197-bis, cod. proc. pen., invero, il ricorso si risolve nell'assumere che il correo nel corso delle indagini aveva negato le proprie responsabilità, così che il giudice ha errato con l'opposto convincimento per cui, invece, egli le avrebbe ammesse. Le ragioni esposte dal ricorrente, oltre che manifestamente smentite dal contenuto delle dichiarazioni in questione, adeguatamente e oggettivamente apprezzate dal giudice, si risolvono nella proposta di una valutazione fattuale alternativa a quella del giudice di merito, che ha ritenuto sussistente il requisito normativo del "non avere negato la propria responsabilità", sulla base di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e che, in quanto tale, è incensurabile in sede di legittimità. 1.2. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla valutazione di attendibilità del dichiarante, giacchè anche in questo caso il motivo non espone censure di legittimità, ma fronteggia la motivazione dei giudici della doppia sentenza conforme opponendovi un giudizio in punto di fatto delle dichiarazioni delm Khelifi, così sottoponendo alla Corte di legittimità valutazioni di merito che le sono precluse. 2. Quanto esposto conduce all'inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 29345/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris