CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13732/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 876/2018 d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI , pubblicatail 05/03/2018 R.G.N. 1869/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione di Ischia ha rigettato la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e S.A.M. ([OSCURATO:PERSONA]) s.r.l. escludendo che al momento dell’affitto dell’azienda da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]. sussistesse con la locatrice un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia pure con part time verticale (c.d.ciclico o a base annua). 2. La Corte territoriale, preso atto della mancanza di una convenzione scritta tra la [OSCURATO:PERSONA] e la signora Turco e incontestata l’esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nel periodo aprile novembre degli anni 2009- 2011, ha ritenuto che sulla base della documentazione in atti, trascurata dal primo giudice, era emerso che il rapporto di lavoro non era a tempo indeterminato. La lavoratriceaveva sempre chiesto il pagamento del t.f.r. al termine di ciascun periodo;aveva poi chiesto di essere riassunta così inequivocamente dando atto dell’insussistenza di un rapporto a termine; aveva ottenuto per il periodo di non lavoro la disoccupazione involontaria che non spetta al lavoratore in regime di part time verticale; infine aveva impugnato il licenziamento orale intimato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’ottobre 2011. In definitiva il giudice di appello ha accertato che tra la cedente e la Turco erano intercorsi una serie di contratti a termine e che, pertanto, al momento della cessione dell’azienda alla [OSCURATO:SOCIETA]. la Turco non era dipendente della cedente e dunque non poteva trovare applicazione l’art. 2112 c.c.. Conseguentemente aveva rigett at o le domande avanzate dalla lavoratrice. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato tre motivi.La [OSCURATO:SOCIETA]. e la Buo no [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con tempestivi controricorsi. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative. L a decisione della controversia è stata r inviata a nuovo ruolo a causa dell’impedimento del relatore alle udienze del 5.10.2021 e del 9.2.2022 poi collocato a riposo. Quindila causa è stata assegnata ad altro relatore e fissata per la decisione all’odierna adunanza camerale. CONSIDERATO CHE4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 368 del 2001. La ricorrente deduce che erroneamente la Corte ha ritenuto sussistente un contratto a tempo determinato sebbene nessuna prova fosse stata offerta dello stesso e rammenta che taleprova poteva essere offerta solo e soltanto attraverso la produzione di un atto scritto nella specie inesistente.Inoltre, la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che il part time verticale ciclico poteva essere imposto dal datore di lavoro, sicché la richiesta della indennità di disoccupazione non sarebbe indice della volontà della lavoratricema piuttosto logica conseguenza del contratto imposto. Quanto alla avvenuta liquidazione del T.f.r. da parte della società datrice di lavoro osserva che tale circostanza può non essere decisiva per ritenere che il rapporto si fosse di volta in volta risolto. Nel ribadire che non era stato prodotto in giudizio un contratto a termine in forma scritta neppure nel giudiziocon il quale era stato impugnato il licenziamento orale rammenta che anzi nel corso di quel giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. l’aveva licenziata. 5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2112 c.c. e si allega che, a fronte della prova documentale dell’avvenuta cessione di azienda affittata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA]., il rapporto di lavoro della Turco con la [OSCURATO:PERSONA] era transitato senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’affittuaria con le medesime caratteristiche. 6. Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione dell’art. 115 c.p.c. poiché secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe trascurato di porre a base della sua decisione il contratto a tempo indeterminato del 2 maggio 2011,sebbene tale documento fosse stato ritualmente prodotto in giudizio ed avesse carattere decisivo ai fini della definizione del la controversia . 7. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, restando assorbito l’esame delle altre censure. 7.1. La Corte di appello nell’esaminare le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti ha ritenuto d i escludere che si potesse trattare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part time verticale ed ha ritenuto,piuttosto, che si fosse in presenza di una serie di contratti di lavoro a termine. 7.2. Nel pervenire a tale convincimento, tuttavia, la Corte territoriale ha trascurato di verificare se nella specie ricorrevano i presupposti per una valida stipulazione di contratti a termine in primo luogo accertando se, come previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 il contratto di lavoro con apposizione della clausola di durata fosse stato redatto per iscritto, requisito previsto ad substantiampena la nullità della clausola appositiva del termine, e se la sottoscrizione del contratto da parte della lavoratrice sia avvenuta in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto (cfr. Cass.05/02/2018n. 2774). 7.3. La Corte territoriale ha escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part time, nella specie in forma c.d. verticale o ciclico, ritenendo di poter desumere dalla erogazione del t.f.r. alla scadenza di ogni periodo e dalla richiesta dell’indennità di disoccupazione avanzata dalla lavoratrice all’INPS, la prova dell’avvenuta articolazione del rapporto intercorso tra le parti in una serie di contratti di lavoro a termine ma non ha poi tratto da tale affermazione l’ulteriore necessario sviluppo verificando la legittimità di quei contratti ripetuti nel tempo. 7.4. Va premesso chein assenza della prova nascente da atto scritto della conclusione di un contratto in regime di part time questo si presume a tempo pienoed è onere de l datore di lavoro fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativastante che la sua diminuzione non può essere unilateralmente disposta dal datore di lavoro (Cass. 19/01/2018 n. 1375 ) e deve essere espressione della consensuale riduzione della prestazione lavorativa(cfr. Cass. 18/03/2004 n. 5518) . 7.5. Tuttavia, nella specie la datrice di lavoro aveva contestato in radice l’esistenza del contratto a tempo indeterminato con qualsivoglia modulazione di orario ed aveva piuttosto insistito nel ritenere che si era trattato di una serie di contratti a termine. 7.6. In tale contesto di allegazione era onere della società dimostrare non solo che si erano succeduti nel tempo più contratti a termine ma anche che tali termini erano stati legittimamente apposti, sicchési poteva escludere che il rapporto tra le parti fosse proprio a tempo indeterminato, come dedotto. 7.7. La domanda della lavoratrice aveva infatti come presupposto l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti anche per i fini ulteriori che nel giudizio la ricorrente si era proposta (l’applicazione dell’art. 2112 c.c. in occasione della cessione dell’azienda).7.8. Tuttavia, la Corte territoriale non si è fatta carico di tale accertamento incorrendo nella denunciata violazione di legge. In tale prospettiva il giudice di appello non po teva limitarsi ad escludere il part time e d a ritenere sussistenti tra le parti una serie di contratti a termine ma ne avrebbe dovuto anche verificare la legittimità traendone, se del caso, le conseguenze in relazione alla domanda formulata dalla lavoratrice.In tema di rapporto di lavoro subordinato, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 nel consentire l'apposizione di un termine al contratto di lavoro con apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità leragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono la particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa(cfr. Cass. 15/01/2019 n. 840). 8. Alla luce delle esposte considerazioni, accolto il primo motivo ed assorbite le altre censure, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione che sulla base delle esposte considerazioni procederà ad un nuovo esame della vicenda processuale verificando se tra le parti erano intercorsi effettivamente una serie di contratti a termine validi. 8.1. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvi