CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 27320/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sulla richiesta di decisione sulla competenza territoriale avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale ordinario di Roma, preso atto della richiesta avanzata dalla difesa, ha trasmesso gli atti a questa Corte, rimettendo la decisione sulla sollevata eccezione di competenza, già rigettata dallo stesso giudice ad una precedente udienza; - che lo strumento processuale introdotto con l’art. 24-bis cod. proc. pen. si presenta come un meccanismo di risoluzione non doveroso (ma affidato al “prudente apprezzamento del giudice di merito”), funzionale al raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, preventivo, che si aggiunge agli strumenti codicistici tradizionali (rappresentati dall'impugnazione ordinaria e dalla denuncia di conflitto) senza sostituirli (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513); - che il giudice, pertanto, ha l’onere di illustrare specificamente le questioni sollevate dalle parti e, alla luce della ricognizione della giurisprudenza esistente, la relativa serietà, presupposto implicito del legittimo esercizio di tale strumento; - che tale onere non è stato adempiuto, essendosi il giudice limitato a prendere atto dell’eccezione della difesa, peraltro già rigettata dallo stesso giudice in altra fase processuale; - che, pertanto, la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. deve essere dichiarata inammissibile; P.Q.M Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così è deciso, 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]