CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 17305/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 35554 - 2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dovuti dal socio di società capitali non svolgente attività lavorativa R.G.N. 35554/2018 Cron. Rep. Ud. 22/03/2023 PU Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 228/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/06/2018 R.G.N. 607/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.35554/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Brescia, a conferma della pronuncia del Tribunale di Mantova, ha rigettato il gravame dell’INPS rivolto a sentir dichiarare dovuti da [OSCURATO:PERSONA] contributi previdenziali (gestione commercianti) sui redditi derivanti dalla sua partecipazione alle società “ [OSCURATO:SOCIETA]. ” , “[OSCURATO:SOCIETA].” e “[OSCURATO:PERSONA]” relativi all’anno 2009. La Corte territoriale ha motivato il rigetto sul presupposto che il Minari, socio di capitale, non svolgeva nessun tipo di attività lavorativa all’interno dellesocietà. La cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un motivo unico. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. Il P.G. ha depositatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l’Istituto lamenta “Violazione falsa applicazione dell’art. 3 - bis della legge n. 438 del 1992, di conv.ne con modif.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e in connessionecon questo della legge 2 agosto 1990, n. 233”. Deduce una non corretta interpretazionedella normativa richiamata in epigrafe, sostenendo che per i soci delle s.r.l.iscritti alla gestione commercianti ed artigiani la base imponibile, fermo restando ilminimale contributivo, sarebbe costituita dalla parte di reddito d’impresa dichiarato dallasocietà a fini fiscali, ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agliutili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha destinato a detti utili, e quindianche in caso di mancata distribuzione degli stessi ai soci. Ilmotivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte , secondo cui il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenzialeobbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla dis ciplina fiscale,vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art.55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dallamera partecipazione a società di capitali che non si accomp agni a prestazione di attivitàlavorativa (cfr. Cass. n. 11008 del 2021 e successive) . In definitiva, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese in favore del controricorrenterimasto intimato. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto , per il ricorso , a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, alla Pubblica Udienza del 22 Marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]