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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45499/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAdato-a-1.44se--al4s-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. SHEHU Erdsi t ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi sei di reclu- sione ed euro 1.200 di multa in relazione a cinque episodi di furti in appartamen- to in concorso, ritenuta altresì la continuazione con i fatti giudicati separatamen- te dal Tribunale di Firenze con sentenza n.1060/19 in data 14 Novembre 2019.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché preclusi quali motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena a seguito della introduzione, con decor- renza dal 3 Agosto 2017, dell'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., ove è previsto che il pubblico ministero e l'imputato possano proporre ricorso per cas- sazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso se non con af- fermazioni del tutto generiche e apodittiche.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAdato-a-1.44se--al4s-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. SHEHU Erdsi t ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi sei di reclu- sione ed euro 1.200 di multa in relazione a cinque episodi di furti in appartamen- to in concorso, ritenuta altresì la continuazione con i fatti giudicati separatamen- te dal Tribunale di Firenze con sentenza n.1060/19 in data 14 Novembre 2019. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché preclusi quali motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena a seguito della introduzione, con decor- renza dal 3 Agosto 2017, dell'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., ove è previsto che il pubblico ministero e l'imputato possano proporre ricorso per cas- sazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso se non con af- fermazioni del tutto generiche e apodittiche. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45499/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris