CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8091-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], residente in Bologna, via Agucchi, n.155 ed elettivamente domiciliato in Messina, via Ghibellina 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina, che lorappresenta ed assiste per procura rilasciata in calce al ricorso. - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16, codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], per procura in atti. - resistente - avverso la ordinanza del 13 marzo 2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], procedimento n. 2405/2017, con la quale è stata disposta “la sospensione del processo R.G. n. 2405/2017 fino alla definizione con sentenza passata in giudicato delprocesso R.G. n. 1815/2017”; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale ha disposto la sospensione, “fino alla definizione con sentenzapassata in giudicato del processo R.G. n. 1815/2017”, del procedimento n.2405/2017 di R.G. Tribunale Civile di [OSCURATO:PERSONA], pendente tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto l'opposizione al D.I. n. 2089/17 emesso in data 20/10/2017 dal TribunaleOrdinario di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il decreto opposto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto alla società [OSCURATO:SOCIETA].:a) di padire in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 166.065,86 , oltre ad interessi legali calcolati sulla sorte capitale dalla data dicostituzione in mora fino al soddisfo, ed al rimborso delle spese legali della procedura monitoria ; b) di consegnare alla parte ricorrente entro il medesimo termine lescritture contabili e copia degli estratti dei movimenti del conto corrente n. 4580044 e del deposito ti toli n. 16827804 dal 1.01.2016,come richiesti dal ricorr ente con la nota del 28.07.2017. 3. I depositi ed i titoli, oggetto di ingiunzione, appartenevano alla Cleri ci Stefania, convivente del Greco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ivi deceduta in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e erano pervenuti a quest'ultimo in forza di testamento olografo pubblicato in Messina arogito del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] da S. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.33009 di Rep. e n. 16114 di Raccolta. 4. Con l'atto di opposizione la società debitrice ([OSCURATO:SOCIETA].),pur non contestando il proprio onere debitorio ed il dovere di rilascio della documentazione richiesta, si era opposta all'obbligo di pagamento e di restituzione, per la contestuale pendenza del giudizio n. 15310/2017 diR.G. (poi riassunto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il n. 981/2018 diR.G. e riunito al procedimento n. 1815/2017) tra [OSCURATO:PERSONA], istituita ered e con precedente testamento, e [OSCURATO:PERSONA].5. Il giudizio n. 1815/2017 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui era stato riunito il n. 981/2018, eragià stato instaurato dal Greco, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],con azione petitoria ereditaria per la restituzione di alcuni beni ereditari daquesta detenuti e per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ne aveva rifiutato restituzione. 6. Il procedimento n. 981/2018, (proveniente dal Tribunale di Bologna) e riunito al n. 1815/2017, aveva invece come oggetto l'annullamento del testamento posteriore con il quale il Greco era stato designato erede universale della defunta compagna [OSCURATO:PERSONA].Tale ultimo giudizio era stato introdotto dallaMartina Clerici , alla quale con precedente testamento erano stati lasciati alcuni beni ereditari. 7. Nel corso del procedimento di opposizione n.2405/17, oggetto dell'ordinanza qui impugnata, il G.I., ad istanza di parte, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ravvisando gli elementi di connessione con il procedimento n. 1815/17, cui era stato riunito il n. 981/2018, pendente innanzi ad altro Giudice del medesimo Tribunale, per il procedimento di riunione. 8. Entrambi i fascicoli venivano trasmessi alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] presso la quale era pendente il procedimento n. 1815/2017 ed il G.I. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], visto l’art. 40comma 2 c.p.c., rigettava la richiesta di riunione. 9. Conclusa la fase istruttoria nelprocedimento n. 2405/2017, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva trattenuta in decisione dal G.I. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la quale, pronunciava la gravata ordinanza con la quale così disponeva:“rilevato che tra il procedimento R.G. n. 1815/2017, al quale è riunito il procedimento R.G. n. 981/2018, avente ad oggetto fra l’altro l’accertamento della nullità del testamento del 13.12.2016, titolo sul qualesi fonda la pretesa fatta valere in via monitoria dall’opposto, nonché la corresponsione delle somme e titoli giacenti presso la Unicredit al nome di [OSCURATO:PERSONA], e la presente causa ricorre ipotesi di parziale connessione soggettiva e oggettiva; -rilevato che in base al disposto dell’art. 295 c.p.c. il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui eglistesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizionedipende la decisione della causa; lo strumento finalizzato ad evitare un contrasto fra giudicati, quando non è possibile la realizzazione ex ante o ex post di un simultaneus processus attraverso i vari strumenti offerti dall’ordinamento negli artt. 34, 39, 40, 273 e 274 c.p.c., è quello dellasospensione ex art. 295 c.p.c.; - preso atto dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa nell’ambito del procedimento R.G. n. 1815/2017 con cui, visto l’art.40 comma 2 c.p.c., è stata rigettata la richiesta di riunione del presenteprocedimento; - ritenuto necessario disporre la sospensione del processo fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del processo R. G.n. 1815/2017; - dispone la sospensione del processo R.G. n. 2405/2017 fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del processo R.G. n.1815/2017.” 2. Laordinanza, pubblicata il 13 marzo 2017 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due m otivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con ricorso . Il P.g. ha concluso per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione artt. 40 e 295 c.p.c.; violazione e falsaapplicazione norme di diritto”, sul rilievo che, con l’impugnata ordinanza, il Tribunale Civile di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe irritualmente sospeso il procedimento n. 2405/17, dallo stessotrattenuto in decisione, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto per lasospensione del giudizio ai sensi dell' art. 295 c.p.c. 1.1 Ricorda il ricorrente che il Tribunale aveva infatti ritenuto che la decisione del procedimento n. 1815/2017 di R.G. pendente innanzi al medesimo Tribunale ed assegnatoad altro giudice, fosse pregiudiziale per la definizione della causa. Osserva invece il ricorrente che, i n realtà, come dedotto in premessa, il procedimento n. 1815/2017di R.G. riguardava questione assai diversa e per nulla pregiudiziale alla definizione del giudizio n. 2405/2017. Oggetto di quest'ultimo giudizio (n. 2405/2017) sarebbe infattil'obbligo per il debitore ([OSCURATO:SOCIETA]) di pagare all'erede apparente, quale risultante da atto testamentario, quanto detenuto a titolo di custodia dal momento del decesso del soggetto titolare del conto corrente e dei titoli. Sarebbe dunque acclarato – aggiunge il ricorrente – che non vi sia alcuna connessione e/o pregiudizialità tra il procedimento n. 1815/2017 di R.G. e quello assunto in decisione (2405/2017). Evidenzia ancora il ricorrente che la questione sarebbe già stata decisa con ordinanza dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], titolare del procedimento n. 1815/2017 di RG, la quale aveva infatti corrett amente rigettato la richiesta di riunione dei procedimenti ai sensi del comma 2dell'art.40 c.p.c., e che tale ultima ordinanza sarebbe immodificabile, non ricorrendo dunque il presupposto normativo dell'impossibilità all'utilizzo di altri rimedi processuali diversi dallasospensione. 1.2 Ricorda il ricorrente che i presupposti di diritto per la sospensione necessaria non ricorrono anche nell'ipotesi in cui la tardiva richiesta di riunione dei procedimenticonfiguri l'ipotesi dell'impossibilità di far ricorso ad altri strumenti processuali. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale avrebbe utilizzato strumentalmente la questione (“ preso atto dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa nell’ambito delprocedimento R.G. n. 1815/2017 con cui, visto l’art. 40 comma 2 c.p.c., èstata rigettata la richiesta di riunione del presente procedimento”) al fine di motivare l'utilizzo dell'istituto della sospensione processuale come dispostodall'art. 295 c.p.c., così incorrendo in un evidente errore di diritto. 1.3 Osserva sempre il ricorrente che l'istituto previsto dall'art. 295 c.p.c. attiene ad un'ipotesi di svolgimento anomalo del processo, la cui funzione sarebbe quella di disciplinare la situazione di stallo nella quale entra il processo quando, perlegge, il giudice non può decidere nel merito perché una questione pregiudiziale debba essere decisa in altra sede con efficacia di giudicato econ priorità rispetto all'accertamento del rapporto pregiudicato. La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295c.p.c., ha infatti lo scopo -ricorda il ricorrente - di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazionesolo quando in altro giudizio debba essere decisa, con efficacia digiudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso laprevisione dell'art. 336, comma 2, c.p.c.Si evidenzia ancora che la norma processuale, nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio, quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude rebbe a un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra dueemanande statuizioni e dunque , coerentemente con l'obiettivo di evitare unconflitto di giudicati, non a un mero collegamento fra diverse statuizioni perl'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma a un collegamento per cui l'altrogiudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico,la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa dasospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesseparti. 1.4 Non sussisterebberodunque i presupposti per la sospensione necessaria, posto che, nel caso di specie, risulterebbeall'evidenza che il giudicato del procedimento n.1815/2017, cui è riunito il n. 981/2018, non costituirebbe pregiudiziale insenso tecnico giuridico per la decisione del procedimento n. 2405/2017, per come pendente tra le stesse parti.Ricorda infatti il ricorrente che sarebbero diverse le parti ed il petitum, e la decisione sulla validità del testamento non avrebbe alcun effetto sull'obb ligo restitutorio sorto per la banca debitrice per effetto della pubblicazione del testamento, dell'accettazione dell'eredità e del pagamento della successione.Secondo il ricorrente, la questione sulla validità del testamento tutt'al piùcostituirebbe una questione pregiudiziale soltanto in senso logico,soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. 2. Con il secondo mezzo si deduce “violazione principio di diritto ss.uu.; violazione indirizzo giurisprudenziale della s.c.”, sul rilievo che la decisione del Tribunale, qui impugnata, sarebbe invero in contrastocon il principiodelle SS.UU. ( v. SS.UU. Corte di Cass azione del 15/06/2015 n. 12307), avendo così il giudicante ignorato, riconoscendo l'immotivata pregiudizi alità alla lite ereditaria, che,secondo il principio giurisprudenziale affermato nell’arresto da ultimo ricordato, il testamento produrrebbe immediatamente e direttamente effetti nella sferagiuridica del terzo e costituirebbe “ una volta pubblicato, titolo immediato di acquisto per l’erede e per il legatario come prescritto dall’art. 620 c.c.,comma 5, trattandosi di scrittura la cui efficacia non necessita dell’accertamento della sua autenticità ” e si differenzierebbe dalle altre scritture private, per loro natura inidonee a costituire titolo immediatamente costitutivo di diritti verso i beneficiati” , mancando in tal modo ogni presupposto di fatto e diritto per ilsimultaneus processus. 2.1 Aggiunge il ricorrente che la contestazione sulla validità del testamento da parte disoggetto estraneo alla successione non sarebbe ammissibile, in quanto la Banca opponente, conformemente al costante indirizzo giurisprudenziale, non sarebbeinfatti legittimata ad impugnare il testamento posteriore in quanto non rivestirebbe la qua lità di legittimario o di erede . Infatti, il sopra ricordato consolidato indirizzo giurisprudenziale della S.C. escluderebbedal diritto all’impugnativa tutti i soggetti che non abbiano un interesse direttoverso il testamento. Con la conseguenza che se tali soggetti non presentano interesse all’impugnativa del pari nonpotrebbero sindacare sulla qualità di chi, in base ad un testamento pubblicatoed efficace, appare come l’erede delsoggetto intestatario del conto corrente. La società debitrice opponente, per quanto dedotto, sarebbe tenuta , dunque , anche sotto tale profilo, agli obblighi di consegna in favore dell’erede testamentario ex art.1189 c.c. e, per ciò che attiene le scritture contabili ela polizza. ex art. 119 del T.U.B. ([OSCURATO:PERSONA] –d.lgs. n.385 del 1 settembre 1993) e degli artt. 7,8, 9 e 10 del d.lgs. n.196/2003 ([OSCURATO:PERSONA]). 2.2 Aggiunge inoltre il ricorrente che la morte della correntista aveva comportato l'estinzione del rapporto ela chiusura del conto ai sensi dell'art. 1831 dello stesso codice.Ne discenderebbe che l'obbligazione di restituzione gravante sulla banca depositaria integrerebbe una "obbligazione di dare", sotto il profilo della restituzione delle somme risultanti sul conto. Con la conseguenza che il rifiuto, o anche il semplice ritardo, del debitore nel pagamento, fondato sulla non piena certezza legale in ord ine alla legittimazione delrichiedente, configurerebbe una ipotesi di inadempimento del debitore, larichiesta di adempimento giudiziale del credito ed un ritardo dell'attuazionedei rapporti obbligatori, “i quali sono tutti effetti estranei alla normacontenuta nell'art. 1189 già citato”. Nessuna influenza su tale obbligo potrebbeavere la pendenza del procedimento n. 1815/17 di R.G. con il quale terzi avevano contestano l’autenticitàdel testamento posteriore. Per rimuovere gli effettidel testamento posteriore dovrebbe infatti attendersi l’esito del giudizio ed il passaggio in giudicato della relativa sentenza.Detta statuizione comporterebbe,secondo il ricorrente, in caso di sua soccombenza, esclusivamente l’obbligo alla restituzione al legittimo erededei beni ereditari posseduti, ivi comprese le somme e la documentazione portate dal D.I. opposto, risultando evidente che la eventuale soccombenza del creditore opposto, nel giudizio ereditario, spiegherebbe effetti solo tra le parti e non certamente sul terzo in buona fede che corrisponda le somme in custodia a chi in forza di un titolo idoneo (testamento pubblicato) apparequale legittimo erede, come peraltro risulta dalla denuncia di successione. Con la conseguenza che la Banca sarebbe quindi estranea ad ogni contenzioso inerente la validitàdel testamento ed, in ottemperan za agli evocati principi giurisprudenziali, sarebbe liberata solo dal pagamento in favore dell’erede apparente. Sostenere il contrario - precisa il ricorrente - attribuirebbe al depositario delle somme e deititoli un illegittimo potere di disposizione niente affatto riconosciuto dallalegge. 3. Conformemente alle osservazioni espresse dal P.g., ritiene il Collegio che l’istanza di regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del processo emessadal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dallabanca – istanza articolata neidue motivi sopra ricordati, da esaminarsi congiuntamente – è infondata. 3.1 L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causada sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass.6844/2012; Cass. 17235/2014). 3.2 Nella specie, risulta evidente che il giudizio avente ad oggetto la nullità del testamento, sul quale l’istante fonda la sua pretesa di pagamento, quale erede apparente, nei confronti della banca, sia pregiudiziale rispetto al giudizio di pagamento, dipendendo dall’altro giudizio la legittimazione attiva dell’odierno ricorrente nel giudizio di pagamento. Né il fatto che in quest’ultimo vi sia un soggetto in più (la banca) impedisce la sospensione ex art. 295 c.p.c. In tema di sospensione necessaria delprocesso ex art. 295 cod. proc. civ., la regola che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione assunta nel giudizio avente connotazioni di pregiudizialità deve assumere nel giudizio sospeso, trova un correttivo nel solo caso in cui, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle stesse parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra ed il titolo dedotto come legittimante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale. In tal caso, infatti,la prosecuzione dell'altro giudizio potrebbe dare luogo a quel contrasto di giudicati che la norma di cui all'art. 295 cod. proc. civ. intende impedire, atteso che solo la sussistenza di una qualificazione legittimante giustifica la "causa petendi", e chelo stesso titolo è contestato nel procedimento pregiudiziale (Cass. 3936/2008, in fattispecie simile alla presente). Ne consegue il rigetto del regolamento. Spese al definitivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorsoper regolamento e conferma il provvedimento di sospensione impugnato. Spese al definitivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà at